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Agevolazioni prima casa: la risposta all’interpello dell’Agenzia Entrate

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Agevolazione Prima Casa

Il documento di prassi n. 228 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate introduce un interessante posizione circa la fruizione del beneficio 1° casa in una particolare ipotesi che, poi nella pratica, non è così remota.

Precisamente un contribuente ha acquistato l’intera proprietà di un immobile abitativo: per il 50 per cento a titolo gratuito mediante donazione (da parte del padre) e per il restante 50 per cento mediante acquisto a titolo oneroso (dallo zio).

In sede di acquisto, l’istante ha beneficiato delle agevolazioni ‘prima casa’, essendo residente nel Comune in cui si trovava l’immobile oggetto di acquisto. Successivamente (oltre 5 anni) il contribuente ha trasferito la propria residenza in un altro Comune dove ha acquistato, a titolo oneroso, un altro immobile ad uso abitativo, fruendo delle medesime agevolazioni ‘prima casa’, impegnandosi nell’atto di acquisto ad alienare l’immobile posseduto entro il termine di un anno dall’acquisto (ai sensi del comma 4 bis della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Il dubbio (promosso in un interpello da parte del soggetto acquirente) è quello di capire se, per non perdere la nuova agevolazione, si debba alienare (entro un anno dalla nuova compravendita ([1]))

1) se può limitarsi ad alienare, entro il predetto termine di un anno, la sola quota del 50 per cento dell’immobile pre-posseduto, acquistata a titolo oneroso (anziché l’intero immobile), conservando la proprietà del residuo 50 per cento acquistata per donazione ed inoltre, se la predetta quota del 50 per cento dell’immobile pre-posseduto, acquistata a titolo oneroso, può essere alienata a titolo gratuito, e quindi per donazione.

Dunque, la titolarità di un diritto acquistato con l’agevolazione di cui all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge n. 342 del 2000 non esclude la possibilità di fruire del regime di favore prima casa nell’ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione e, l’Agenzia delle Entrate, appunto nella risoluzione oggetto di esame, conferma che questa conclusione appare valida anche nell’ipotesi, come quella in esame, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, a condizione che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4-bis, della sopra citata Nota II-bis, venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro 1 anno dall’acquisto.

In conclusione, dunque, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione in esame, l’istante sia tenuto ad alienare almeno il 50 percento dell’immobile preposseduto, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso.

2) In merito alla seconda questione, vale a dire sulla modalità dell’alienazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene, che la suddetta alienazione possa essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.


[1] Ricordo che tale termine tale termine è oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni con la legge 5 giugno 2020, n. 40.

Luca Santi
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