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Ancora sulle criticità di iscrizione all’Albo dei Gestori
Frena l’accesso anche la mancanza di disposizioni in ordine al requisito della formazione
Il popolamento dell’ “Albo dei gestori della crisi di impresa” continua ad impegnare in questi giorni i professionisti che si occupano della materia e che, non avendo certezze su diversi punti rimasti ancora in ombra, attendono con una certa trepidazione, tenuto conto anche della necessità di articolare quanto prima la domanda, i chiarimenti ministeriali, anche per evitare di “bruciare” il contributo di primo ingresso stabilito nella misura di euro 150,00.
Nel novero dei soggetti che non ha maturato il requisito dei due incarichi nel quadriennio a far data, a ritroso, dal 16/03/2019 serpeggia, infatti, il dubbio se sia opportuno procedere al deposito di una domanda ancorata al mero requisito della formazione svolta secondo i dettami delle Linee Guida della Magistratura del 2019, se basare la stessa su due nomine ottenute nel quadriennio decorrente dal 15/07/2022, o, ancora, se attendere nuove istruzioni.
Si pone, dunque, con riferimento allo specifico requisito formativo, il problema della validità dei corsi e del conseguente aspetto certificativo.
L’aver volutamente procrastinato l’effettiva fruibilità dell’Albo al 1° aprile 2023, sulla motivazione offerta dalla Circolare emanata in data 04/01/2023 dal Ministero della Giustizia di “assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione”, lascia pensare all’adozione di una finestra temporale più ampia volta ad escludere che il primo popolamento potesse essere appannaggio dei soli professionisti in possesso di precedenti nomine nel sopra indicato periodo; consentendo così l’iscrizione anche a coloro che si dotino, nel mentre, della necessaria formazione.
Tuttavia tale disposizione appare distonica perché non tiene conto di un fattore che rende, di fatto, inutilizzabile l’evocato principio di parità di trattamento. Se i corsi svolti prima dell’emanazione della disposizione del Capo di Gabinetto del 03/01/2023 (prot. GAB 0000251.U) e del richiamato Allegato A non sono considerati validi in quanto resi in ottemperanza alle Linee Guida della SSM risalenti al 7/11/2019 (prot. N. 0016218) e, dunque, non aggiornate (sul punto si richiama il contenuto dell’informativa 93/2022 del 6 ottobre 2022 resa dal CNDCEC), non lo saranno neppure quelli organizzati successivamente che per la loro validità dovrebbero, invece, conformarsi a nuove Linee Guida ad emanarsi da parte della SSM.; sicché la parità di trattamento sarebbe, in ogni caso, disattesa e, a ben vedere, il popolamento sarebbe ancora una volta condizionato e limitato dalla mancanza di un elemento fondante (id est le Linee Guida aggiornate).
Se si supera questa aporia e si considera, con approccio maggiormente teleologico, che le Linee Guida possano essere utilizzate con riferimento alla parte normativa ora in vigore (magari intendendo sostituite le disposizioni sulle abrogate misure di allerta con la composizione negoziata inserita nel nuovo Codice della Crisi), si porrà esclusivamente un problema di tempistica per coloro che non hanno maturato in precedenza corsi conformi e che si accingono ad iscriversi a nuovi percorsi formativi che, verosimilmente, potranno vedere la loro conclusione entro la fine del mese di marzo 2023.
Nella domanda di .iscrizione è prevista l’allegazione di una “certificazione, o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , di aver assolto agli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni (per i professionisti iscritti agli ordini di cui all’articolo 358, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019,n. 14, la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b) è di 40 anziché di 200 ore), mediante frequenza dei corsi di formazione definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura”. Certificazione ad alto grado di responsabilità che potrebbe, però, essere resa utilizzando un criterio interpretativo più ampio. La locuzione adottata dal testo regolamentare di “aver assolto agli obblighi di formazione” non lascia dubbi in ordine alla circostanza che il requisito debba essere stato già maturato alla data di presentazione della domanda; tuttavia, anche qui con approccio teleologico e per conformarsi al principio di equità di trattamento, ben potrebbe intendersi che la domanda presentata da un soggetto iscritto ad un corso abilitante, ma a quel momento non ancora concluso, possa essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del “Responsabile”, consentendo così al candidato di completare l’allegazione successivamente e di riallineare la sua dichiarazione a verità, ed al valutatore di esprimersi quando il percorso formativo sarà stato completato. Immaginando, così, una sorta di “effetto prenotativo” del resto non nuovo e già utilizzato nel modello di domanda di iscrizione all’Albo degli Esperti” la quale, in sede di primo popolamento, proprio in ragione dello stringente termine, aveva previsto l’allegazione de “c)l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni”.
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