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Assegno temporaneo per i figli minori

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

In questi ultimi giorni l’INPS sta mettendo in atto le indicazioni operative sull’assegno temporaneo per i figli minori.

Esso è stato introdotto dal decreto legge n.79/2021, dagli articoli da 1 a 4 che definiscono, appunto, una misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” operativa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021.

Questa misura mira a fornire un sostegno ai nuclei familiari che non sono destinatari dell’assegno per il nucleo familiare, per arrivare poi all’assegno unico e universale che rappresenta, quindi, una vantaggiosa opportunità che sarà meglio definita attraverso i decreti legislativi attuativi della  legge 1° aprile 2021, n.46.

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021.

Requisiti

L’assegno, come sopra già anticipato, è riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare e in presenza di figli minori di 18 anni, anche se adottati o in affido preadottivo.

Il genitore che richiede l’assegno temporaneo per il nucleo familiare deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • far parte di un nucleo familiare che abbia un ISEE, in corso di validità, rientrante nel limite massimo pari a 50.000,00.

Questi requisiti devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Entità dell’assegno temporaneo

La misura dell’assegno è determinata in base alle soglie ISEE reperibili nella tabella allegata al decreto stesso, in relazione al numero dei figli minori e distinguendo tra nuclei fino a due figli minori e nuclei con almeno tre figli minori.

Come rileva l’INPS nel messaggio n. 2371/2021, l’assegno viene erogato nella misura piena pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi in presenza di una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro.

Diversamente, in presenza di una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro l’assegno spetta nella misura minima pari a 30 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 40 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.

L’assegno non spetta in presenza di una soglia massima di ISEE superiore ai 50.000 euro.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

Presentazione della domanda

L’INPS fissa il termine perentorio del 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda.

La richiesta deve essere fatta dal genitore richiedente una sola volta e per ciascun figlio, attraverso:

  • il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • il Contact Center Integrato;
  • gli Istituti di patronato.

La presentazione delle domande seguirà una procedura telematica e sarà disponibile dal 1° luglio 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposti gli arretrati dal mese di luglio 2021; per quelle presentate successivamente, la misura decorre dal mese di presentazione della domanda.

Assegno temporaneo e reddito di cittadinanza.

L’assegno temporaneo spetta anche ai percettori del reddito di cittadinanza.

A coloro che percepiscono già il reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio l’assegno temporaneo ad integrazione del reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso.

L’ assegno temporaneo, in attesa dell’introduzione dell’assegno unico e universale, è inoltre compatibile con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo di sostegno alla natalità;
  • le detrazioni fiscali di cui all’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi;
  • gli assegni familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e per i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Anna Gianturco
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