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CNDCEC – Revisione legale: pronta la «Relazione unitaria» dei Bilanci 2019

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

CNDCEC – Revisione legale: pronta la «Relazione unitaria» dei Bilanci 2019

Il Consiglio nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato la quarta edizione del documento “La Relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti” aggiornato a marzo 2020 con le novità normative legate alle nano-imprese ed all’emergenza sanitaria del Covid-19.

Il CNDCEC, sensibile al momento di grande difficoltà e preoccupazione che si sta attraversando in questo periodo e per agevolare il lavoro dei sindaci-revisori alle prese con le procedure di controllo dei bilanci 2019, propone un modello di relazione unitaria del Collegio Sindacale, o del Sindaco unico, incaricato della revisione legale al fine di esprimere in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri che di revisione legale del bilancio.

Tale relazione è suddivisa in due parti:

– la Parte A relativa alla relazione di revisione di cui ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (giudizio sul bilancio, verifica della regolare tenuta della contabilita’ sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili);

– la Parte B relativa alla relazione di cui ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

Nel documento del CNDCEC Gruppo di lavoro “Sfida Qualità”, vengono forniti anche alcuni approfondimenti in merito:

  • alle nomine dell’organo di controllo o del revisore unico entro il termine originariamente previsto del 16 dicembre 2019.

Nello specifico, il sindaco-revisore che abbia accettato l’incarico a ridosso della scadenza dell’esercizio 2019, e che abbia correttamente svolto le procedure preliminari all’accettazione dello stesso, ritiene di poter svolgere le procedure di revisione necessarie sul bilancio 2019 senza subire particolari limitazioni allo svolgimento del proprio incarico.

  • alla facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e la possibilità di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

Modalità di sottoscrizione e predisposizione della relazione

Infine nel documento CNDCEC viene precisato che la sede della riunione può essere fissata convenzionalmente presso l’indirizzo dello studio del presidente del collegio o del sindaco unico.

La riunione del collegio sindacale potrà essere svolta in audio/video conferenza anche in assenza di esplicita previsione statutaria.

Per quanto riguarda la firma della relazione, essa può essere sottoscritta anche soltanto dal Presidente del Collegio sindacale, tramite propria firma elettronica ed inviata Pec-to-Pec alla casella di posta elettronica certificata della Società. In alternativa il Presidente del Collegio sindacale può inviare, con le stesse modalità illustrate nel periodo precedente, un file pdf della relazione da lui sottoscritta con firma autografa.

Nel caso non si riesca a procedere secondo le due modalità sopra illustrate è possibile inviare la relazione contenente la firma autografa del Presidente del Collegio sindacale a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo e-mail (non PEC) del Presidente del Collegio sindacale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di avvenuta ricezione) da parte della società.

Al fine di una migliore comprensione ed approfondimento dell’argomento, si allega di seguito il documento del CNDCEC:

  CNDCEC Relazione unitaria controllo societario

Daniele Orilia
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