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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: la gestione delle proposte di transazione fiscale (parte 2)

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Transazione Fiscale Parte 2

Premessa

Con il precedente intervento si è proceduto ad introdurre l’importante novità normativa relativa alla transizione fiscale nelle procedute di concordato preventivo (art. 160. L.F.) e/o negli accordi di ristrutturazione (ex art. 182-bis) della Legge Fallimentare. Con il presente intervento proseguiamo l’analisi normativa delle novità introdotte, riepilogando, senza alcuna presunzione di esaustività, i diversi istituti a cui ha accesso il debitore al fine di “comporre” la crisi.

Ricordiamo che tutti gli interventi normativi si collocano nel più ampio percorso, legislativo e giurisprudenziale, inaugurato con l’introduzione dell’articolo 182-ter L.F. rubricato Trattamento dei crediti tributari e contributivi, al fine di favorire la conservazione dell’impresa e, con essa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori, enfatizzando, al contempo, il ruolo, gli obblighi e i profili di responsabilità in capo ai professionisti incaricati di attestare la veridicità dei dati aziendali che supportano l’attuazione del piano di risanamento (CM. 34/E/2020).

Le possibili scelte del DEBITORE

Pertanto occorre avere ben chiari quali sono gli istituti a cui il “debitore” può accedere ai fini della composizione della crisi d’impresa.

Il concordato preventivo (ex art. 160 e ss. L.F.)

Il concordato preventivo, è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).

La procedura in esame si basa sull’approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, i quali manifestano la loro volontà secondo il criterio della maggioranza, determinata ai sensi dell’articolo 177 della L.F.

La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo deve essere proposta (ex art. 161, LF) con ricorso al Tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede principale.

Unitamente al ricorso il debitore deve presentare:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che, a sua volta, deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Il piano e la documentazione devono, inoltre, essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), LF, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

La domanda di concordato deve essere pubblicata nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Da tale momento, in base a quanto statuito dall’art. 168 della LF:

  • i creditori non possono iniziare o proseguire né azioni esecutive né azioni cautelari contro il patrimonio del debitore;
  • si sospende il computo della prescrizione e le decadenze non si verificano;
  • i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non autorizzati dal giudice;
  • le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori il cui titolo si sia formato anteriormente al concordato.

Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione, il debitore potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell’impresa, nonché gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che siano autorizzati dal Tribunale, previa eventuale assunzione di sommarie informazioni. Eventuali crediti di terzi che dovessero sorgere durante questo lasso temporale saranno considerati prededucibili.

Qualora il ricorso venga considerato ammissibile, il Tribunale decreta l’apertura della procedura di concordato preventivo e conseguentemente:

  • individua il giudice delegato;
  • ordina la convocazione dei creditori non oltre 120 giorni dal provvedimento di ammissione e stabilisce il termine entro cui effettuare la comunicazione per la loro adunanza;
  • nomina il Commissario Giudiziale;
  • stabilisce il termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma determinata dal giudice, comunque non inferiore al 20% di tali spese;
  • ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, entro 7 giorni, una copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

A questo punto, ai sensi dell’articolo 172, LF, il Commissario Giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, depositandola presso la cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei creditori.

Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Inoltre, se vengono depositate proposte concorrenti, il Commissario Giudiziale riferisce in merito alle stesse, producendo una relazione integrativa che va depositata in cancelleria e comunicata ai creditori almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Analoga relazione integrativa deve essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto.

In sede di adunanza, il Commissario Giudiziale illustra (ex art. 175 della L.F.) la sua relazione e la proposta definitiva del debitore.

La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, la maggioranza deve essere calcolata anche sul numero delle classi.

A seguito dell’approvazione dei creditori interviene l’omologazione da parte del Tribunale. In caso contrario, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e, laddove sia proposta istanza da un creditore ovvero su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge dichiara il fallimento del debitore.

L’omologazione deve intervenire nel termine di 9 mesi dalla presentazione del ricorso, ai sensi dell’art. 181, LF, e comporta la chiusura della procedura.

L’accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182-bis L.F.)

è uno strumento negoziale che consente agli imprenditori, in possesso di determinati requisiti di fattibilità, di far fronte ad uno stato di difficoltà al fine si “superarlo”. Questo “strumento” permette all’imprenditore, in stato di crisi, di concordare con i creditori, che rappresentino almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità. L’intesa raggiunta non può incidere sui creditori non aderenti all’accordo, che pertanto dovranno essere soddisfatti integralmente.

Prima delle modifiche normative che stiamo analizzando, difficilmente era possibile trovare una transazione con gli uffici finanziari e, pertanto, nei piani, si consideravano come “non aderenti” da soddisfare, quindi, integralmente.

A livello procedurale, l’imprenditore, una volta perfezionato l’accordo con i creditori, deve depositare, con “ricorso” la documentazione di cui all’articolo 161 L.F. (si veda il paragrafo precedente), e chiederne l’omologazione al Tribunale. La domanda di omologa deve essere corredata dalla relazione redatta da un professionista, designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), LF, che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. L’accordo viene, quindi, pubblicato nel Registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

A partire da tale momento, e per i successivi sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione non possono avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire, se non concordati, titoli di prelazione.

Entro trenta giorni da detta pubblicazione, inoltre, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizioni e il Tribunale, decise queste ultime, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato che, eventualmente, può essere oggetto di reclamo dinnanzi alla Corte di Appello.

Il concordato preventivo, a differenza dell’accordo di ristrutturazione:

  • è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti, ed è quindi caratterizzato dalla cosiddetta “falcidia passiva”;
  • consente di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, in base a quanto previsto dall’articolo 184 LF 23.
Luca Santi
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