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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: l’ERARIO

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

L'Erario

Con il presente intervento si prosegue l’analisi delle recenti modifiche apportate dalla L.159/2020 agli articoli della Legge Fallimentare in tema di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

In precedenza, si sono analizzate la disciplina generale, le modifiche avvenute nei due istituti ed il ruolo centrale dell’attestatore ([1]), oltre alle analisi svolte dagli Uffici finanziari per la valutazione del piano da omologare.

Il principio del trattamento non deteriore per l’Erario

Questo principio è normato esplicitamente nel concordato preventivo, mentre nulla viene previsto per l’Accordo di ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate, nella CM. 34/E/2020 prevede che questo “principio deve essere rispettato anche nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sebbene lo stesso non venga qualificato dalla giurisprudenza di merito come procedura concorsuale, bensì come strumento di natura negoziale rimesso alla libera determinazione delle parti, con facoltà per il debitore di proporre ai creditori trattamenti differenziati a prescindere dalla posizione giuridica derivante dalla garanzia che assiste il credito.

Le uniche ipotesi in cui può riconoscersi, eccezionalmente, un trattamento deteriore per l’erario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di creditori “a valenza strategica”.

Fra l’altro l’Agenzia, afferma che sia possibile un trattamento deteriore per l’Erario in presenza dei cd “creditori strategici”, tuttavia sottolinea come in “tale fattispecie, un trattamento del credito tributario non rigorosamente in linea con le prescrizioni normative relative all’ordine dei privilegi, potrebbe anche ritenersi giustificabile nell’ambito delle valutazioni extra-contabili connesse alla ratio legis della salvaguardia del valore impresa. Preme, tuttavia, rilevare che la strategicità del creditore dovrà essere giustificata sulla base di elementi oggettivi e concreti e non meramente asserita.

Conclusioni

La Legge n. 159/2020, dunque, permette la transazione fiscale dei debiti anche senza voto da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o dell’INAIL: il Tribunale, infatti, nell’omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti può tener conto anche delle risultanze della relazione redatta dal professionista incaricato, relazione quindi che assume una fondamentale importanza.

Schematicamente, dunque, l’attestatore dovrà controllare la veridicità dei dati aziendali, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile che li ha prodotti. Tale verifica, quindi, richiede un’analisi dei dati contabili dell’azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano. Ciò porta immediatamente all’applicazione dei principi di revisione ISA Italia 500, necessitando quindi la “professionalità” di un revisore Legale.

Oltre a ciò, l’attestatore dovrà analizzare le ipotesi che il management/imprenditore pone a fondamento della strategia di risanamento, che dovranno necessariamente essere evidenziate nel piano stesso.

Tante quindi le novità su questo attualissimo tema: vedremo dal punto di vista pratico come verrà applicata questa nuova norma, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi.

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[1] Sul punto si segnala il Documento approvato con delibera del CNDCEC del 16 dicembre 2020 rubricato “PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO”

Luca Santi
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