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Contrattazione decentrata e contratti di prossimità

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

La contrattazione di prossimità è una tipologia di contrattazione decentrata, territoriale o aziendale, che ha la funzione di integrare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per rispondere alle necessità produttive e occupazionali di determinate realtà aziendali. Tale contrattazione si sostanzia in accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e si caratterizza per la funzione normativa abilitata a derogare, anche in peius, alle disposizioni della legge o dei contratti collettivi nazionali, svolgendo un ruolo strumentale rispetto all’obiettivo dell’accordo. Tali poteri derogatori hanno la loro ratio nell’esigenza di consentire alle parti di regolare alcuni aspetti del rapporto di lavoro nell’ambito della contrattazione di secondo livello, più prossima alle parti destinatarie dell’accordo, nonché teoricamente più capace di soddisfare gli interessi di aziende e lavoratori.

I contratti di prossimità sono disciplinati dall’art. 8 del decreto legislativo n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011 e sono volti a regolamentare la materia della contrattazione di secondo livello, con poteri in deroga nei confronti del Contratto Collettivo Nazionale per conformarsi ai bisogni delle aziende di una determinata aerea territoriale e comparto merceologico, entro i limiti di  specifiche materie e finalità. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Condizione per la loro validità è la sottoscrizione sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali. Con riguardo alla rappresentatività comparativa si considera il criterio proporzionale del numero totale degli iscritti comparato al numero totale dei lavoratori sindacalizzati. Hanno efficacia i contratti stipulati dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie a maggioranza dei loro componenti oppure dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite da sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori sindacalizzati in azienda.

Nello specifico, gli accordi sono finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, indicate dal legislatore, riguardano l’introduzione di nuove tecnologie e impianti audiovisivi, le mansioni e la classificazione del personale, i contratti a termine, il lavoro a tempo parziale, il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di lavoro, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, il lavoro parasubordinato anche a progetto e lavoro autonomo, il licenziamento e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice madre o in concomitanza del matrimonio. Fermo restando il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e convenzioni internazionali sul lavoro, i contratti di prossimità operano anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Le disposizioni dei contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Nonostante i poteri derogatori della contrattazione di prossimità siano limitati a specifiche finalità e determinate materie individuate dal legislatore, essa costituisce una anomala limitazione al principio di inderogabilità in peius del Contratto Collettivo Nazionale ed anche della legge. Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono concordi nell’osservare che la derogabilità in peius dei contratti di prossimità non contrasti con l’efficacia oggettiva del contratto collettivo, poiché quest’ultima prevede l’inderogabilità in peius del contratto individuale nei confronti del contratto collettivo, mentre nei contratti di prossimità la derogabilità attiene ad un rapporto fra due tipologie di contratto collettivo, nazionale, ossia di primo livello, e decentrato, di secondo livello.

Anche la Consulta, con una storica sentenza del 19 settembre 2012, ha confermato la legittimità costituzionale dei contratti di prossimità, rigettando il ricorso della Regione Toscana con il quale veniva impugnato l’art. 8 del decreto legge n. 138 del 2011. Nel provvedimento i giudici costituzionali hanno chiarito che l’elenco delle materie nelle quali sono ammesse le deroghe, abbia carattere tassativo. La Corte, tuttavia, non riesce a dare una risposta circa il presunto aggiramento da parte dei contratti di prossimità, del meccanismo di cui all’articolo 39 della Costituzione, finendo per confermare l’attribuzione di fonte extra ordinem di produzione del diritto, con efficacia erga omnes, alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale. Con la recente sentenza n. 52 del 2023 la Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato inammissibili le varie questioni di legittimità sollevate nei confronti dei contratti di prossimità. In particolare, con riguardo all’efficacia erga omnes di tali contratti, attribuita ad avviso dello scrivente in palese violazione dell’art. 39 della Costituzione, la Corte ha evidenziato l’eccezionalità dello strumento, tale da consentire una specifica rimodulazione della disciplina lavoristica, nell’interesse di imprese e lavoratori. Con riguardo al supposto interesse del lavoratore citato dalla Corte, ci si chiede quali possano essere i vantaggi di quest’ultimo, poiché i contratti di prossimità si concretizzano generalmente in una riduzione dei diritti dei dipendenti.

Nella pratica tale tipologia di contrattazione è ampiamente criticabile. La deroga viene, difatti, utilizzata nei contratti di prossimità al fine di ridurre i diritti dei lavoratori, peraltro tramite la scarsa trasparenza delle modalità con cui si persegue. Le motivazioni a supporto dei contratti di prossimità sono generalmente generiche e non veritiere: talvolta vengono suggestivamente definite “percorsi di stabilizzazione”, ovvero “contratti di solidarietà espansiva”, tuttavia il loro contenuto si sostanzia esclusivamente in deroghe peggiorative per il lavoratore a vantaggio delle aziende. Il tutto ad onta del Contratto Collettivo Nazionale e del principio di inderogabilità in peius, nonché del principio di eguaglianza fra i lavoratori di differenti aree territoriali. Le deroghe riguardano, solitamente, l’ampliamento del periodo di prova e di apprendistato del lavoratore, l’incremento di contratti di somministrazione oltre il numero massimo consentito dai CCNL, la riduzione delle maggiorazioni dei compensi, la maggior flessibilità per i contratti a termine, la sospensione di meccanismi di accumulo di ferie e permessi. Dimostrazione evidente della contraddittorietà della contrattazione di prossimità è il tentativo con legge n. 76 del 2013, peraltro non riuscito poiché non confermato in sede di conversione, di subordinare l’efficacia derogatoria di tali contratti al loro deposito presso la Direzione del lavoro competente per territorio. Tale previsione avrebbe quanto meno consentito un monitoraggio degli accordi, permettendo una verifica da parte dell’attuale Ispettorato del lavoro.

Alberto Biancardo
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