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DAC7: tracciabilità fiscale per i venditori online

Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti.
Esperto di nuove iniziative imprenditoriali ed incentivi-agevolazioni per le imprese.

La direttiva UE 2021/514, nota come “DAC7”, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali (come Vinted, eBay, Airbnb, Etsy e simili). In Italia le disposizioni sono state recepite con il D.Lgs. 1° marzo 2023 n. 32 e attuate dal Provvedimento Agenzia Entrate 20 novembre 2023 n. 406671.

Dal 1° gennaio 2024 i gestori di piattaforme devono:

  • raccogliere e verificare i dati identificativi dei venditori che operano attraverso i loro servizi (persone fisiche o enti);

  • trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, le informazioni relative alle operazioni effettuate;

  • consentire lo scambio automatico di tali dati con le amministrazioni fiscali degli altri Paesi UE.

Chi viene segnalato

Sono considerati “venditori oggetto di comunicazione” coloro che, nell’anno civile di riferimento:

  • hanno effettuato più di 30 operazioni di vendita oppure

  • hanno percepito oltre 2.000 euro di corrispettivi complessivi per beni o servizi intermediati dalla piattaforma.

Se anche una sola di queste condizioni è soddisfatta, i dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Le attività soggette a monitoraggio comprendono:

  • vendita di beni materiali;

  • locazione o sottolocazione di immobili (residenziali o commerciali);

  • prestazioni di servizi personali (es. lezioni, lavori artigianali, consulenze autonome);

  • noleggio di mezzi di trasporto.

Chi è escluso

Non sono oggetto di comunicazione:

  • enti pubblici;

  • società quotate in mercati regolamentati e le loro controllate;

  • gestori immobiliari professionali che effettuano più di 2.000 locazioni per lo stesso immobile;

  • venditori occasionali che non superano i limiti di 30 transazioni e 2.000 euro annui.

Le conseguenze fiscali per i venditori

Il superamento dei limiti può far emergere un’attività di natura abituale, con possibili obblighi di:

  • apertura della partita IVA;

  • iscrizione alla Camera di Commercio e all’INPS;

  • dichiarazione dei redditi e adempimenti IVA.

La segnalazione da parte della piattaforma non genera automaticamente tali obblighi, ma può condurre a verifiche fiscali per valutare la continuità dell’attività.

Le sanzioni per le piattaforme

Il mancato adempimento degli obblighi di registrazione o di comunicazione è punito con sanzioni fino a 15.000 euro (art. 11 D.Lgs. 32/2023). Le piattaforme devono inoltre conservare la documentazione per almeno 5 anni.

Consigli pratici per chi vende online

Chi opera come privato può continuare a farlo se l’attività resta occasionale, ma dovrebbe evitare:

  • campagne promozionali continue o pagine di vendita strutturate;

  • l’apertura di ecommerce con dominio dedicato;

  • processi organizzati di approvvigionamento o rivendita.

Valutare la natura e la frequenza delle proprie vendite è fondamentale per non incorrere in irregolarità fiscali.

Arturo Denza
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