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Decreto “Sostegni bis” – misure in tema di lavoro e lavoratori

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

Decreto Sostegni Bis

Il 20 Maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto “Sostegni bis”.

Nel Supplemento Ordinario n.21 della Gazzetta Ufficiale n.120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge n.69 del 21 maggio 2021, che è la legge di conversione del D.L. n.41/2021 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, tutte misure legate all’emergenza da Covid-19 e destinate a sostenere la ripresa delle attività produttive.

Tra le novità nel decreto contenute, forse, le più importanti ed attese sono quelle in materia di lavoro: cassa integrazione, proroga del divieto di licenziamento e contratto di espansione.

Nel decreto si fa riferimento anche al “contratto di rioccupazione” destinato a favorire il reinserimento lavorativo di coloro che sono senza lavoro a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Un’altra novità è il riconoscimento di un aumento straordinario dell’indennità NASPI sino al prossimo 31 dicembre.

Cerchiamo ora di analizzare le novità appena accennate.

Cassa Integrazione

Il Decreto Legge in esame introduce la possibilità di accedere a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS) nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2021. Questo in alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari.

Questa misura riguarda i datori di lavoro privati ossia coloro, ex articolo 8, comma 1, del decreto Sostegni, che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica ed accedono così alla CIG ordinaria.

Essi, nel caso abbiano subito un calo di fatturato pari al 50% del fatturato nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, possono accedere alla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinari).

Devono essere rispettate, però,  delle condizioni:

  • la riduzione media dell’orario di lavoro per i dipendenti in Cassa non deve essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
  • ciascun lavoratore non potrà subire una riduzione di orario superiore al 90%, riferendosi all’intero periodo interessato dalla CIGS.

I dipendenti in Cassa avranno diritto, per le ore non lavorate, ad un trattamento economico a carico dell’INPS pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata in caso di attività ordinaria.

No alla proroga del divieto dei licenziamenti

Tra le novità inserite nella bozza del Decreto Sostegni bis vi era la proroga del blocco ai licenziamenti fino al 28 agosto 2021, che spostava la scadenza del 30 giugno prevista dal Decreto Sostegni (D.L. n.41/2021).

Questa misura non prenderà posto nel testo definitivo del Sostegni-bis.

Contratto di rioccupazione

Il decreto prevede la possibilità di stipulare, con scadenza 31 ottobre 2021, un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato finalizzato ad incentivare il reinserimento lavorativo dei disoccupati nella fase di ripresa post Covid-19.

Questa forma di contratto, che dovrà essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, mira a definire un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi con il consenso del lavoratore. Lo scopo è quello di adeguare le competenze della persona interessata al nuovo contesto lavorativo.

Appena concluso il periodo di reinserimento, l’azienda o il lavoratore possono recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso. In caso contrario, il rapporto di lavoro prosegue e verrà trasformato in un contratto ordinario a tempo indeterminato.

Sgravi per i contratti di rioccupazione

Le aziende che stipulano tali contratti hanno diritto, per un periodo di 6 mesi, all’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico delle stesse, eccetto per i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Sono esclusi dallo sgravio i datori di lavoro domestico e il settore agricolo.

Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 6 mila euro annui.

Questa misura non spetta a coloro che, nei mesi precedenti l’assunzione, abbiano fatto ricorso ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva interessata dal rapporto di lavoro agevolato.

Il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione, durante o al termine del periodo di inserimento, o licenzia per giustificato motivo oggettivo (individuale o collettivo) un lavoratore impiegato nei sei mesi decorrenti dalla sua assunzione, incorre nella perdita e revoca del beneficio contributivo.

In caso di dimissioni del lavoratore, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Contratto di espansione

Il Decreto Sostegni-bis riduce a 100 dipendenti la soglia minima per accedere al Contratto di espansione.

Esso consiste in un accordo da concludere con le rappresentanze sindacali in cui occorre considerare:

  • il pensionamento anticipato per i lavoratori a cui mancano non più di 60 mesi alla pensione;
  • l’assunzione di dipendenti qualificati;
  • l’introduzione di piani di formazione e riqualificazione per il personale non interessati dagli esuberi;
  • l’accesso alla cassa integrazione straordinaria per i dipendenti in esubero.

NASPI

Il Sostegni-bis prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, a partire dal quarto mese di fruizione.

Proroga CIGS per imprese a rilevanza strategica nazionale

Il decreto riconosce una proroga di sei mesi per i trattamenti di CIGS per quelle aziende con particolare rilevanza strategica a livello nazionale, in caso di avvio del processo di cessazione dell’attività aziendale.

Il prolungamento della CIGS dovrà essere oggetto di un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, insieme al Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.

Anna Gianturco
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