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Disprezzare l’aspetto fisico della propria figlia integra il reato di maltrattamenti in famiglia

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Con la sentenza n. 30780 del 15 settembre 2025 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato il principio,  già consolidato nella giurisprudenza recente, secondo cui le condotte reiterate di denigrazione rivolte da un genitore alla figlia minore (anche senza esclusiva prevalenza di violenza fisica) possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p. quando creano un “clima di vita svilente e umiliante” e incidono sul normale processo di crescita della persona offesa.

Il caso

La vicenda trae origine da condotte poste in essere dal padre tra gennaio e luglio 2020 nei confronti della figlia, allora undicenne: insulti reiterati sul suo aspetto fisico (espressioni come “cicciona”, “fai schifo”, “susciti repulsione in me e in chi ti guarda”, ricostruite nella motivazione), accompagnati in un episodio anche da percosse. Il genitore condannato in primo grado propose appello, ma anche in secondo grado la Corte d’Appello di Venezia confermò la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia; avverso la sentenza di appello fu proposto ricorso in Cassazione che è stato respinto.

Al vaglio degli Ermellini le condotte verbali reiterate e rivolte all’aspetto fisico di una minore per comprendere se le stesse possano soddisfare l’elemento strutturale del reato di cui all’art. 572 c.p., ossia la creazione, mediante comportamenti ripetuti, di un “regime di vita” degradante e umiliante nei confronti della vittima. La Cassazione risponde affermativamente: “integrano i costituti oggettivi del reato di maltrattamenti” le condotte di reiterata denigrazione quando, come nella fattispecie in esame, l’offesa investe la sfera della crescita fisica ed emotiva della minore e perciò arreca una sofferenza di particolare intensità.

Dalla motivazione rileva in primis l’Abitualità come elemento critico; in particolare, il delitto di maltrattamenti richiede, salvo fattispecie aggravate, la reiterazione di condotte che compongono un regime di vessazione. La Suprema Corte ritiene che, sulla base degli elementi probatori acquisiti, la ripetizione degli insulti e delle umiliazioni sia stata adeguatamente dimostrata e sufficiente a configurare l’abitualità. Emerge inoltre il valore probatorio del vincolo familiare. La difesa aveva sottolineato l’“arco temporale modesto” delle convivenze dovuto al fatto che il padre, per motivi di lavoro, si trovava spesso all’estero; ma la Corte ha giudicato predominante rispetto a tale circostanza l’intensità dei contatti effettivi, anche telefonici e, soprattutto, rispetto ha ritenuto fondamentale il valore intrinseco del giudizio paterno sulla figlia: parole offensive provenienti dalla figura genitoriale acquistano una specifica capacità lesiva. Infine, la Cassazione ha considerato la fragilità e vulnerabilità della minore, nello specifico, il contesto della pubertà e della formazione dell’identità corporea della ragazza è stato valutato come fattore aggravante della sofferenza psicologica provocata dagli insulti, come affermato da altre fonti, la “fragile sensibilità” della vittima è stata letta come indice dell’intensità del danno subito.

La pronuncia

Alla luce di tali considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, risulta comprensibile il perché la condotta verbale reiterata e denigratoria non è assimilabile a una “lite familiare” di scarsa rilevanza, ma piuttosto a un comportamento penalmente rilevante.

Il ricorso in Cassazione articolato dalla difesa dell’imputato su quattro censure principali: carenza del requisito dell’abitualità; inconsistenza dell’arco temporale e della continuità dei contatti; utilizzo di un messaggio inviato tre anni dopo come elemento decisivo; travisamento delle dichiarazioni della persona offesa è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in quanto  la  Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili o infondate, avendo il giudice di merito valutato complessivamente fonti testimoniali e documentali (dichiarazioni della madre, della sorella, ed elementi della relazione dei servizi sociali) e motivato correttamente la ricostruzione.

La sentenza n. 30780/2025 della Cassazione penale ribadisce che il reato di maltrattamenti in famiglia non è mero “cattivo comportamento” o la somma di litigi familiari: quando parole e atteggiamenti reiterati producono un regime di vessazione, specialmente se diretti alla dimensione fisica e psicologica di una minore in formazione, la responsabilità penale scatta come strumento di tutela della dignità e dello sviluppo del minore.

Tale pronuncia, dunque, nel confermare l’orientamento giurisprudenziale recente, riconosce la rilevanza penale della violenza psicologica domestica.

Riferimenti normativi:

  • Art. 572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia;
  • Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 30780 del 15 settembre 2025 (massime e commenti disponibili in diverse rassegne giuridiche).

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