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Domicilio Digitale: obbligo comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata)

Commercialista - Revisore legale dei conti Socio fondatore Imperium Audit Spa
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

PEC

Per completare il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, il Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 all’art. 37 ha previsto l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (già PEC), entro il 1° ottobre 2020.

Quindi entro tale scadenza tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale, già iscritte al Registro delle Imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o che tale indirizzo sia stato cancellato d’ufficio, perchè dichiarato inattivo, devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata).

Il Decreto “Semplificazioni” ha chiarito che la mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 206,00 a 2.064,00 Euro per le società e da 30,00  (trenta/00) a 1.548,00 (millecinquecentoquatantotto/00) euro  per le imprese individuali.

Si precisa che la domanda di iscrizione del solo indirizzo Pec non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria. Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l’informazione della Pec va indicata nell’apposito campo seguendo il seguente percorso: comunicazione unica impresa –> variazione –> dati sede –> Pec.

Nessuna informazione è obbligatoria trasmettere da parte delle imprese che hanno già comunicato un indirizzo P.E.C. valido, ed attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese sono, quindi, invitate a:

  • accertare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata);
  • riscontrare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle Imprese;
  • in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle Imprese.

Per quanto riguarda i professionisti che non informano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è  introdotto l’obbligo di intimazione  ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.

Si ricorda infine che la pubblicazione dell’indirizzo Pec nel Registro delle imprese ha valore di domiciliazione informatica, pertanto qualunque soggetto (compresa la Pubblica Amministrazione) puo’ comunicare a questo indirizzo (da Pec a Pec), con trasmissione avente valore legale di notifica.

Si suggerisce di rinnovare alla scadenza il contratto e di presidiare costantemente la casella, per evitare danni o perdite di opportunità legate allo spirare di termini o al venir meno di facoltà.

Non è possibile comunicare al Registro Imprese una casella Pec con dominio @postacertificata.gov.it, perchè si tratta di una “PEC del cittadino” riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non utilizzabile dalle imprese.

Maria Antonella Pera
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