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Enti del Terzo Settore e adeguamenti statutari

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

ETS

Premessa

Entro il 31 maggio prossimo le ODV, le APS e le ONLUS hanno l’onere di provvedere agli adeguamenti statutari necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo se intendono permanere all’interno del Terzo settore. Precisamente con la Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che la modifica dello statuto secondo regole “alleggerite” ossia con le maggioranza previste per le assemblee ordinarie, vale solo per gli enti che si qualifichino al contempo ODV, APS o ONLUS, mentre valgono le regole ordinarie negli altri casi.

La scadenza precedentemente fissata dall’art. 101 (rubricato Norme transitorie e di attuazione) del decreto era stabilita per il “31 marzo 2021”, mentre il nuovo termine è stato inserito dall’art. 14, comma 2, DL 22.3.2021 n. 41, da convertire entro il 21.5.2021.

Definizioni

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Sono Enti del Terzo Settore “il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (D.lgs. 117/2017 art.4)

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Adeguamenti statutari

La disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del codice, ha visto tre importanti modifiche riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione della norma, il profilo temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.

Per comodità di lettura, si riporta il testo della richiamata disposizione, come risultante dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo:

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Prima modifica

Per quanto concerne questo primo aspetto, la disposizione in esame si applica nei confronti di tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Secondo modifica

La seconda questione, di natura temporale, comporta il nuovo termine di scadenza fissato nel 31 maggio 2021, entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento.

Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all’organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l’art.22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.

Terza modifica

La terza modifica, di natura sostanziale, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabilendo che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

  • norme inderogabili;
  • norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
  • norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

Per le norme inderogabili l’adeguamento statutario è obbligatorio, mentre è facoltativo rispetto alle altre disposizioni derogabili.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva (allegata alla Circolare-ministeriale-n.20 del 27/12/2018) delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all’anagrafe delle Onlus:

 

ArticoloOggettoNatura dell’adeguamento

(obbligatoria, derogatoria, facoltativa)

Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’enteObbligatoriaSemplificata
5Individuazione attività di interesse generale

che costituiscono l’oggetto sociale

ObbligatoriaSemplificata
6Esercizio attività diverse2 ipotesi:

· Inserimento della previsione: facoltativa

· Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria

Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co.1Destinazione del patrimonioObbligatoriaSemplificata
8 co. 2Divieto distribuzione utiliObbligatoriaSemplificata
9Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimentoObbligatoriaSemplificata
10Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affareFacoltativaNon semplificata
12Denominazione sociale ETSObbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6

d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)

Semplificata
32 c. 3Denominazione sociale ODVODV iscritte: obbligatoria.

 

ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa

Semplificata

 

Semplificata

35 c. 5Denominazione sociale APSAPS iscritte: obbligatoria

 

APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa

Semplificata

 

Semplificata

37 c. 2Denominazione sociale “Ente filantropico”ObbligatoriaSemplificata
13 c. 1-2Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessiObbligatoriaSemplificata
13 c. 6Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione

del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio

Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)Semplificata
14 co. 1Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli

adempimenti connessi

Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di leggeSemplificata
15 co. 3Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri socialiObbligatoriaSemplificata
17VolontariObbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontariSemplificata
23 co. 1,

2, 3

Ammissione dei sociDerogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)Semplificata
24 co. 1Diritto di voto dei neoassociatiDerogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peiusSemplificata
24 co. 2Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)FacoltativaNon semplificata
24 co. 3DelegaDerogatoriaSemplificata
24 co. 4Ricorso al voto per corrispondenza o telematicoFacoltativaNon semplificata
24 co. 5Possibilità di assemblee separateFacoltativaNon semplificata
24 co. 6Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di

indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni

DerogatoriaSemplificata
25 co. 1Competenze assembleaObbligatoriaSemplificata
25 co. 2Competenze assemblea (enti con associati

≥ 500)

DerogatoriaSemplificata
25 co. 3Competenze assemblea fondazioniFacoltativaNon semplificata
26, co. 1,

2

Organo di amministrazioneObbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)Semplificata
26, co.

3,4,5

Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratoriFacoltativaNon semplificata
26 co. 7Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.ObbligatoriaSemplificata
26 co. 8Organo di amm. nelle FondazioniObbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30Organo di controlloObbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali

 

Facoltativa per gli enti che istituiscono l’organo pur non

essendovi tenuti per obbligo di legge

Semplificata

 

 

Non semplificata

30 co. 6Attribuzione all’organo di controllo dei

compiti di revisione legale dei conti

FacoltativaNon semplificata
31Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)ObbligatoriaSemplificata
32 co. 1ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)ObbligatoriaSemplificata
32 co. 2Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucroFacoltativa se non prevista

 

Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)

Non semplificata Semplificata
34 co. 1

e 2

Ordinamento e amministrazione ODVObbligatoriaSemplificata
35 co.1APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attivitàObbligatoriaSemplificata
35 co. 2APS: assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e nella partecipazione alla vita associativaObbligatoriaSemplificata
38 co. 2Principi per la gestione del patrimonio, la

raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse

ObbligatoriaSemplificata
41 co.3Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di leggeFacoltativaNon semplificata
41 co. 7Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettivitàObbligatoriaSemplificata
41 co. 8,

9, 10

Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assembleaDerogatoriaSemplificata
98Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioniDerogatoriaSemplificata

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l’Assemblea):

a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all’art. 101.

Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza 31 maggio 2021 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Luca Santi
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