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ENTI TERZO SETTORE: in bozza il principio contabile dedicato

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

OIC ETS

Il 5 agosto 2021 sul sito istituzionale l’OIC (l’Organismo Italiano di Contabilità) informa che: “A seguito dell’incarico, ricevuto nel corso del 2020 dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di valutare le problematiche contabili connesse al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), concernente la disciplina del Terzo Settore, l’OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore (ETS) “OIC X principio contabile ETS”.

La bozza di principio contabile disciplina le specificità degli ETS, per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.

Le finalità del “nuovo principio contabile”, che si applica agli enti del Terzo Settore (ETS) che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 sono:

  • la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
  • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore “è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Il rendiconto gestionale in base allo schema del decreto ministeriale è suddiviso nelle seguenti aree:

  1. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;
  2. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;
  3. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;
  4. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;
  5. Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale;

Il documento ricorda che il decreto ministeriale che introduce la relazione di missione prevede che “la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.” Le informazioni richieste dal decreto ministeriale nella relazione di missione sono divise in:

  1. informazioni generali;
  2. illustrazione delle poste di bilancio; e
  3. illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Già in precedenza, sulle pagine del sito 2020Revisone, si sono analizzati gli schemi di Bilancio. Qui giova richiamare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni interessanti spunti segnalati dall’IOC, rimandando al documento stesso eventuali approfondimenti.

Delicato è il tema delle erogazioni liberali che il documento divide (come indicato dal Decreto Ministeriale) in Erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali, Erogazioni liberali condizionate e Altre erogazioni liberali.

In generale le erogazioni liberali, secondo la definizione contenuta nel decreto ministeriale, sono “atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

  1. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’ atto;
  2. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione)”.

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile.

Le erogazioni liberali vincolate, secondo la definizione contenuta nel decreto ministeriale, sono “liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo amministrativo dell’ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente”. Esse sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”.

Le erogazioni liberali vincolate dagli organi istituzionali dell’ente sono rilevate in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”.

La riserva iscritta a fronte di erogazioni liberali vincolate è rilasciata in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale, in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione, si fa riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’ente.

Le erogazioni liberali condizionate, secondo la definizione contenuta nel decreto ministeriale, sono “le liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.” I debiti per erogazioni condizionate, secondo il decreto ministeriale sono “i debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall’ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata”

Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Successivamente, il debito per erogazioni liberali condizionate viene rilasciato in contropartita alla voce A4) “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Le erogazioni liberali ricevute diverse (Altre erogazioni liberali) da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La quota destinata alla copertura dei costi relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.

Altro tema “caldo” per gli ETS è la gestione delle quote associative e apporti da soci fondatori.

L’OIC precisa che le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:

  1. patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell’Ente. Il decreto ministeriale definisce il fondo di dotazione dell’ente come “il fondo di cui l’ente del Terzo settore può disporre al momento della sua costituzione”.
  2. rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.

Secondo il decreto ministeriale, “le quote associative o apporti ancora dovuti sono gli importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori”. Essi danno titolo ad un credito, il credito è rilevato nella voce A) “quote associative o apporti ancora dovuti”.

I “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Va ricordato che si tratta di una BOZZA per la consultazione e che è possibile inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

L’OIC sottolinea in premessa che questa bozza di principio contabile potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva del principio contabile sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

Di seguito la bozza in consultazione del Principio Contabile:

 OIC-X-Principio-Contabile-ETS-bozza-per-la-consultazione

Luca Santi
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