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Formazione REVISORI LEGALI: il MEF detta le istruzioni della proroga

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Formazione Revisori Dei Conti

Sicuramente non è sfuggito ai diretti interessati che il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd Decreto Milleproroghe), pubblicato in GU n.323 del 31-12-2020, prevede al comma 7 dell’art.3 che “In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.”

A seguito del D.L. citato, il MEF sul proprio sito, nella sezione “Revisione legale” (https://www.revisionelegale.mef.gov.it) fornisce le prime importanti indicazioni operative che nello specifico riguardano 3 aspetti particolari: la proroga che riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, il programma annuale di formazione e le istruzioni, confermando per quest’ultime per quanto già indicato nella circolare n. 3 del 20/2/2020.

Nel dettaglio il Mef chiarisce:

1) Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

L’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d., pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d. Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

  • il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020; si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto;
  • l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
  • i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);
  • il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

2) Conferma del programma annuale 2020.

Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.

3) Conferma delle istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020.

È confermata la validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2020, n. 3.

Luca Santi
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