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Gli esiti della composizione negoziata ed i riflessi sulle nomine

Giornalista, Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Gli esiti della composizione negoziata (si veda Composizione negoziata con strumenti tipici alternativi agli altri istituti del 18.12.2024) impattano anche sulla posizione dell’esperto, nella misura in cui essi potrebbero astrattamente contribuire ad orientare le scelte da parte della Commissione designatrice. Il Decreto Correttivo 136/2024 ha, infatti,  innestato una serie di modifiche all’art. 13 CCII dando rilevanza primaria ai risultati della composizione negoziata, prevedendo, in primo luogo, che la domanda di iscrizione all’elenco vada corredata, tra gli altri,  da un curriculum vitae che va, di volta in volta, aggiornato “con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito”; e poi prevedendo l’istituzione di una “scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto, anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite” per l’inserimento nell’elenco previsto dal comma 3. Detto corredo documentale è finalizzato a consentire alla Commissione deputata alla scelta del professionista di nominare in maniera più confacente l’esperto, tenendo conto, sempre nei limiti dei principi di rotazione e trasparenza, “della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell’attività̀ prestata come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate e del loro esito”.

Nessun dubbio, allora, sulla valenza del requisito esperienziale fondato sulle composizioni che il professionista abbia avuto l’opportunità di condurre. In detto contesto la disposizione sembrerebbe, prima facie, premiare gli esiti positivi, con il pericolo di condizionamenti in ordine al profilo di terzietà rispetto al risultato finale da raggiungere, dovendo immaginare un interesse dell’esperto ad una conclusione favorevole del percorso. A sconfessare tale interpretazione è, però, il chiaro tenore della Relazione illustrativa, la quale ha cura di precisare che tutti gli epiloghi delle composizioni negoziate seguite debbano essere presi in considerazione e, dunque, “non solo gli esiti positivi, su cui l’esperto abbia influito con la propria capacità nella facilitazione delle trattative, ma anche quelli negativi, ben potendo essere valutato positivamente l’esperto che ha saputo cogliere con prontezza l’inutilità di una prosecuzione dei negoziati”.

Se questo è l’intento, qualche profilo di incertezza può prospettarsi in ordine alla “lettura” del dato da parte della Commissione, stante la necessaria sinteticità del dato offerto, ed alla conseguente difficoltà di interpretare, nei casi di “esiti negativi”, un’informazione autocertificata, non potendo escludersi che la composizione si sia chiusa negativamente per imperizia dell’esperto. In tal senso sarebbe stato forse auspicabile prevedere l’obbligatoria menzione di eventuali ipotesi di segnalazione dell’imprenditore (o di due parti) rese ai sensi dell’art.17 co. 6 CCII.

Strettamente connesso al profilo della nomina è, poi, la trattazione del compenso dell’esperto, fatto oggetto anch’esso di un intervento correttivo.

La modifica dell’art. 25 ter CCII coinvolge, tra gli altri, il comma 6, dedicato alla maggiorazione del compenso nelle particolari ipotesi in cui anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8 si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

Qui le Commissioni Giustizia di Camera e Senato avevano richiesto, nell’ottica della riduzione dei costi, “di eliminare la possibilità di duplicazione del compenso dell’esperto”, incontrando il disfavore del Legislatore che, tuttavia, ha, a fini compensativi, valutato opportuno inserire un elemento correttivo, collegando il raddoppio del compenso all’”opera effettivamente svolta dall’esperto”, così  “evitando un automatico aumento del costo relativo al suo compenso non collegato a risultati a lui riconducibili”.

La disposizione tuttavia non convince, essendo difficile immaginare che un esito favorevole, quand’anche realizzatosi dopo la chiusura della composizione, non sia “riconducibile” anche all’attività posta in essere dall’esperto. Come può dirsi che l’opera prestata non sia servita e qual è il discrimine per considerare detta opera non rilevante? Non può esserci composizione negoziata senza esperto e pensare diversamente significherebbe non riconoscere il primario ruolo delle trattative, minando l’essenza stessa dello strumento. Del resto, anche la stessa motivazione posta a base del mancato recepimento delle osservazioni attesta inequivocabilmente che la finalità del processo “è quella di incentivare l’esperto a facilitare le trattative verso una soluzione di tipo negoziale o verso gli accordi di ristrutturazione (e quindi di incentivare tali esiti della composizione negoziata)”, così implicitamente riconoscendo l’essenzialità dell’opera prestata dal professionista.

Tommaso Nigro
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