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Gratuito Patrocinio: aggiornato il limite di reddito dal 2021

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

Gratuito Patrocinio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 riguardante l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tale provvedimento fissa la nuova soglia di reddito, a partire dall’anno 2021 pari ad Euro 11.746,68, al di sotto della quale le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato-difensore tributario e la sua assistenza a spese dello Stato.

L’istituto del Gratuito Patrocinio si applica nell’ambito dei processi civili, di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), amministrativi e contabili-tributari ed è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Quindi potranno accedere a tale procedura tutti i titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo aggiornato di Euro 11.746,68.

L’adeguamento del reddito è effettuato, ai sensi dell’art. 77 del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante tenendo presente la seguente eccezione: “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi“.

In ultima analisi si precisa che la Cassazione Civile con Sentenza n. 10053 del 2012 ha previsto che: “Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare tale agevolazione per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese“.

Il Gratuito Patrocinio va richiesto dal cittadino se in possesso dei requisiti, mediante apposito modello di domanda da presentare con i relativi allegati presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente.

I cittadini possono scegliere come proprio legale, tra gli avvocati iscritti negli Elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti:

  • presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  • presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici dei Giudici di Pace) della provincia.

Per la procedura di attivazione del gratuito patrocinio innanzi le Commissioni Tributarie si rinvia al seguente indirizzo: MEF DAG

Di seguito è allegato un fac simile dell’istanza di gratuito patrocinio per le Commissioni Tributarie:

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Daniele Orilia
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