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I reati fallimentari e la bancarotta

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

I reati fallimentari sono illeciti penali che si verificano nel caso di crisi dell’impresa con condotte fraudolente o negligenti di insolvenza dell’imprenditore nei confronti dei creditori, e sono disciplinati dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la c.d. Legge Fallimentare. Il fallimento si concretizza nell’impossibilità di soddisfacimento delle obbligazioni da parte del debitore insolvente, rispetto alle quali il suo patrimonio svolge funzione di garanzia. Solo gli imprenditori che posseggono determinati requisiti possono essere soggetti al fallimento. Sono, pertanto, esclusi dalla fallibilità gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e quelli sotto soglia, ossia che non superano determinati limiti dimensionali. La bancarotta è il delitto più grave connesso al fallimento dell’imprenditore, e si verifica in caso di partecipazione al dissesto societario e sottrazione del patrimonio della società fallita a discapito dei creditori. È un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto dall’imprenditore commerciale in liquidazione giudiziale, cui vengono equiparati l’imprenditore occulto e chi esercita l’attività per perseguire un fine illecito, ma può concorrervi anche un terzo se la sua condotta ha efficacia causale sull’evento. Tra gli elementi costitutivi del reato vi è la sentenza dichiarativa di fallimento e le condotte dolose di distrazione, occultamento, dissipazione del patrimonio aziendale, ovvero colpose, che arrechino pregiudizio al creditore.

Il legislatore, al fine di tutelare in maniera adeguata il bene giuridico dell’integrità del patrimonio aziendale destinato a soddisfare i creditori, ha differenziato le tipologie di bancarotta. Si distingue, pertanto, fra bancarotta semplice e fraudolenta, documentale e patrimoniale, pre e post fallimentare. La bancarotta può essere, poi, preferenziale ed infine impropria. Nell’ambito della bancarotta patrimoniale si distinguono, invece, la bancarotta per distrazione, dissipazione, distruzione, esposizione di passività inesistenti, occultamento e dissimulazione. La bancarotta può, anche essere propria, quando è commessa dal titolare dell’impresa individuale, dagli amministratori o soci, ed impropria, se commessa da soggetti di fatto diversi dall’imprenditore o figure gestorie con poteri decisionali, quali amministratori occulti, direttori generali, sindaci o liquidatori.

Si configura la bancarotta semplice nel caso di condotte non fraudolente, ma imprudenti, che comunque danneggiano il creditore. Per l’art. 217 della Legge Fallimentare l’imprenditore dichiarato fallito che consuma o dissipa il patrimonio in operazioni imprudenti o effettua spese personali eccessive, che aggrava il proprio dissesto, ritarda il fallimento o ne omette la richiesta, o non soddisfa le obbligazioni assunte in un concordato preventivo o fallimentare, o infine non ha tenuto o ha tenuto in maniera incompleta le scritture contabili previste per legge nei 3 anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Alla pena principale si aggiunge quella accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per massimo 2 anni. Nella bancarotta semplice, a differenza della bancarotta fraudolenta, elemento soggettivo può essere anche solo la colpa, ritenendosi sufficiente ai fini della punibilità che il soggetto attivo abbia agito con imprudenza, negligenza o imperizia.

Si ha invece la bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha volontariamente compiuto, durante il fallimento della società, atti volti a perseguire un proprio profitto, con danno altrui. L’elemento psicologico è, in questo caso, il dolo, non necessariamente specifico. La bancarotta fraudolenta, disciplinata all’art. 216 della Legge Fallimentare, può essere patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’imprenditore fallito ha distratto, occultato, dissimulato o dissipato beni aziendali danneggiando i creditori (art. 216 L.F., comma 1, n. 1), mentre è documentale quando l’imprenditore fallito ha sottratto, falsificato, occultato o distrutto i libri contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione dei bilanci societari (art. 216 L.F., comma 1, n. 2).

La bancarotta patrimoniale può essere distrattiva, quando vi sia un trasferimento non giustificato dei beni aziendali nel patrimonio personale, per dissipazione, quando viene sperperato il patrimonio con condotte irresponsabili e ingiustificate, per distruzione, nel caso di eliminazione materiale dei beni aziendali, con esposizione di passività inesistenti, qualora vengano riconosciuti falsi debiti per diminuire l’attivo patrimoniale, per occultamento, nell’ipotesi in cui vengano nascosti beni o somme di denaro per sottrarli alla procedura fallimentare, per dissimulazione, ove si facciano apparire i beni come proprietà di terzi con cessioni fittizie. Con riferimento specifico alla bancarotta patrimoniale la Cassazione, con sentenza n. 7437 del 2020, ha chiarito la differenza tra le condotte di distrazione e di dissipazione del patrimonio del fallito. La condotta distrattiva si concretizza in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, mentre la dissipazione consiste nell’impiego dei beni in maniera distorta rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda. Con sentenza n. 30469 del 2025 la Suprema Corte ha stabilito che la rilevanza penale della condotta può essere esclusa quando l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non risulti idonea a esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che hanno determinato il dissesto. La sentenza n. 16414 del 2024 della Cassazione penale ha, poi, chiarito che il pericolo che caratterizza la fattispecie in esame deve essere correlato alla idoneità dell’atto di depauperamento a creare un vulnus all’integrità della garanzia dei creditori e che deve poggiare su criteri di valutazione ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società. Il reato deve essere individuato in termini di pericolo concreto sulla base di una puntuale analisi della fattispecie in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili indici di fraudolenza.

Con riguardo alla bancarotta documentale, questa è specifica in caso di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili, mentre è generica quando i documenti vengono tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Predetta distinzione è stata confermata dalla sentenza della Cassazione n. 24313 del 2025. L’assunzione solo formale della carica di amministratore di una società dichiarata fallita, non comporta l’automatica esenzione del soggetto che l’abbia rivestita da responsabilità per i reati di bancarotta, poiché questi non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto (Cass. 36870 del 2020). La sottrazione e l’occultamento sono condotte dell’imprenditore volte ad impedire agli organi della procedura fallimentare di accedervi. La sanzione penale è della reclusione da 3 a 10 anni sia nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia di quella documentale. La bancarotta preferenziale si verifica nel caso in cui l’imprenditore fallito favorisce alcuni imprenditori a discapito di altri. È disciplinata dal comma 3 dell’art. 216 Legge Fallimentare, il quale punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l’imprenditore che prima o durante la procedura fallimentare, favorisce alcuni creditori a danno di altri, eseguendo pagamenti o simulando atti di prelazione.

La condanna per bancarotta fraudolenta comporta in ogni caso la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni. Il termine di prescrizione è di 10 anni, corrispondente alla pena massima, elevato a 12 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi. I creditori, in caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono tutelare i loro diritti di credito attraverso l’azione revocatoria fallimentare, la quale consente loro di ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

La bancarotta può essere pre-fallimentare o post-fallimentare, a seconda che le condotte siano commesse prima e durante la procedura fallimentare, ovvero dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Per la Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 22303 del 2025 “la distrazione dei beni dell’impresa deve risultare concretamente idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori. La valutazione dell’idoneità deve essere condotta con giudizio ex ante e riferita alle caratteristiche dell’atto depauperativo e alla situazione finanziaria della società. Non è sufficiente la mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, ma occorre un’approfondita verifica della qualità e della pericolosità reale della condotta”.

La bancarotta impropria è quella tipologia di bancarotta che coinvolge soggetti attivi del reato differenti dall’imprenditore, quali amministratori delegati, liquidatori, curatori o sindaci di società. Può essere definita anche bancarotta societaria, poiché il reato non è commesso dall’imprenditore individuale o dai soci illimitatamente responsabili, ma è commesso da soggetti che amministrano, gestiscono o controllano la società, come nelle ipotesi di fallimento di società a responsabilità limitata o per azioni. Ai sensi dell’art. 223 Legge Finanziaria le pene comminate sono le medesime di quelle dell’imprenditore fallito. Con tali pene sono sanzionati anche gli institori dell’imprenditore fallito. I reati di bancarotta sono aggravati se il danno cagionato è di rilevante gravità, sono stati commessi più fatti previsti dalla norma, ovvero se il colpevole non poteva esercitare un’impresa commerciale. Le attenuanti, che prevedono pene ridotte fino a un terzo, si applicano se il danno è di particolare tenuità.

L’art. 232 L.F. punisce, al primo comma, la condotta di coloro che, fuori dei casi di concorso in bancarotta, presentano anche per interposta persona, domanda di ammissione al passivo di crediti fraudolentemente simulati. È, questo, un reato comune, che prevede una pena della reclusione compresa fra 1 e 5 anni e multa. La pena è, tuttavia, dimezzata, se la domanda viene ritirata prima della verifica dello stato passivo. Il comma terzo dell’articolo in parola punisce, invece, il delitto di ricettazione fallimentare, commesso da chi, dopo la dichiarazione di fallimento sottrae, distrae, ricetta o dissimula beni del fallito, ovvero prima della dichiarazione di fallimento, distrae o ricetta beni o li acquista a prezzo inferiore, nella consapevolezza dello stato di dissesto. La pena, in questa ipotesi, è della reclusione da 1 a 5 anni.

Alberto Biancardo
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