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I Revisori e la valutazione di conformità alla legge

Dottore Commercialista

Il percorso a cui si è dato vita è un aspetto da interpretare nell’ottica della crescente importanza che acquisiscono sia la figura del revisore legale che quella della società di revisione in generale. Diventa una figura apicale nello svolgere attività valutative da un punto di vista della verifica della continuità aziendale qualora vi fosse il presupposto di una violazione delle normative di grande rilievo e della valutazione di compliance e rischi legali per quello che concerne il monitoraggio del sistema di controllo interno.

Il revisore deve quindi provvedere ad un monitoraggio correlabile al fatto che l’impresa rispetti tutte le norme che è necessario applicare in tema di ambiente, fisco, lavoro e antiriciclaggio.
Detta attività non è più da circoscrivere a quella che è l’espressione in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, dato che tale operatività viene ampliata alla possibilità di esprimere la certificazione della conformità di quelli che sono dei veri e propri punti cardine della governance societaria.

Tra i principali elementi che rientrano in questa nuova sfera d’azione, si vanno a considerare :
1. Partecipazioni rilevanti
2. Definizione di un regolamento tramite cui nominare e sostituire gli amministratori
3. Restrizioni al voto
4. Deleghe per aumenti di capitale
5. Titoli con diritti speciali di controllo
6. Sistemi di gestione dei rischi e del controllo interno

Invece andando ad analizzare la questione in quelli che sono i suoi aspetti normativi, citiamo il fatto che il suo sviluppo è partito dalla conversione nella Legge n. 118 del 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 Agosto 2025, del Decreto Legge n. 95 del 2025, il quale era meglio noto come Decreto Legge Economia.

La conversione del decreto legge ha fatto sì adesso che il revisore qualora noti delle consistenti violazioni di legge e statuto, debba segnalarlo in tempi consoni e celeri agli organi di controllo ed alle autorità di vigilanza competenti, così come nel momento in cui effettua un’azione di questo tipo deve dotarsi di una completa documentazione di supporto, al fine di far sì che si possa tutelare la propria posizione professionale.

I cambiamenti rilevanti da un punto di vista della governance societaria, sono però arrivati con la modifica al comma 4 dell’articolo 123 – bis del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), così come in parallelo si porta dietro di sé un certo impatto anche sul reporting di sostenibilità ponendosi l’obiettivo di volerlo equiparare agli standard europei previsti nell’ottica della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le informazioni non finanziarie devono avere una forte similitudine con gli standard di sostenibilità e la regolarizzazione
delle procedure interne, deve essere capace di far sì che possano essere concretamente verificati i dati extra – contabili, la sussistenza di queste attività deve garantirla il revisore, il cui compito arriva a detenere perciò anche degli aspetti giuridici e non solo contabili.

Tutto ciò permette di guardare ad ampio raggio e con una grande prospettiva futura, a quelli che sono gli esercizi a partire da cui grandi imprese e PMI quotate, restano escluse le microimprese, dovranno redigere e pubblicare i bilanci di sostenibilità.

Il decreto convertito vuole porsi l’obiettivo di far sì che la collaborazione tra revisore legale, collegio sindacale ed organismo di vigilanza si rafforzi una volta per tutte. E’ stato previsto che il revisore legale deve condividere le osservazioni sulle aree che sono a rischio di non conformità e nel momento in cui vi è la preoccupazione di ricevere sanzioni o si va incontro a delle carenze delle procedure interne gli organi di interni, devono essere parte integrante del processo di revisione.

Così facendo sono responsabilizzati tutti i soggetti coinvolti nel governo societario.
Va sempre tenuto ben fissato il riferimento al fatto che non vengono considerate le verifiche di conformità per ciò che concerne la rendicontazione di sostenibilità, la quale continua a riferirsi a sua volta a quella che è una normativa a sé stante.

Le carte di lavoro dei revisori legali, devono essere ancor di più formalizzare visto che devono attestare le verifiche di conformità scolte, le valutazioni degli impatti sulla no conformità dei bilanci e su quanto siano attendibili le informazioni contabili associate ed anche qualora fosse necessaria la possibilità di modificare il giudizio di revisione.
Il fine per cui si è agito in tale maniera è assimilabile al voler dare un ulteriore segnale che riconosca il valore e la relativa centralità del revisore legale nella vita societaria, correlandolo ad un’attività che agisca da vero e proprio presidio della trasparenza gestionale e normativa. Questo è un ulteriore passo in avanti, per far sì che vi sia sempre più un innalzamento degli standard professionali.

Bartolomeo Russo
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