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I servizi online sono accessibili a tutti? No! Ma qualcosa si muove

Dottore commercialista - Giornalista pubblicista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

Guide Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova GUIDA per i contribuenti che hanno difficoltà, o sono impossibilitati, ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; precisa anche che il servizio è disponibile già dal 23 maggio 2022.

La guida segue il provvedimento del 19 maggio 2022 con il quale l’Agenzia definisce la procedura che consente ad un rappresentante, ovvero ad una persona di fiducia, di utilizzare in nome e per conto del soggetto rappresentato, i servizi on line disponibili nell’area riservata, accessibile con le proprie credenziali.

È possibile designare un solo rappresentante. La persona designata non potrà, a sua volta, ricevere più di tre deleghe da persone diverse.

Una precisazione la si legge a pag. 9 della guida: la procura non può essere conferita a titolo professionale (per esempio, non può essere conferita a un commercialista nell’ambito del rapporto tra cliente e professionista).

La delega ordinaria è invece possibile e la firma del delegante va autenticata dallo stesso professionista, pag. 11 della guida.

Ricordiamo anche che la delega nasce dalla necessità di permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione perché che dal primo 1° ottobre 2021, per accedere ai servizi online della P. A., è necessario essere dotati di Spid, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi ovvero la tessera sanitaria).

La delega, per identità digitale, non è proprio una novità perché è un servizio che è stato già attivato dall’l’INPS per gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online. La delega è stata attivata anche altri enti ma si dovrà fare di più e con appropriata informativa.

Nessun dubbio in merito all’utilità dei servizi online, ma non bisogna dimenticare che ci sono persone che non hanno dimestichezza con la telematica e che non sanno, o non possono autonomamente, accedere a questi servizi con semplicità, così pure con gli smartphone necessari per l’utilizzo delle apposite App.

Queste persone dovranno per forza ricorrere all’aiuto di altre persone per accedere ai loro servizi online. Ma questo è un altro discorso che tralasciamo perché ci porterebbe lontano.

Una cosa però è il caso di dirla.

Quando si innova, e certamente positivamente, insieme agli indiscutibili vantaggi vanno pubblicizzati, con la stessa immediatezza, i comportamenti che devono tenere coloro che non sanno o non possono utilizzare autonomamente le innovazioni. Le informative sono necessarie e vanno portate subito a conoscenza di tutti.

Torniamo all’Agenzia delle Entrate; dicevamo ha messo online una guida, edizione maggio 2022, per chiarire come fare ad accedere ai propri servizi telematici delegando un suo rappresentante come persona di fiducia. Si chiarisce, pertanto, quali sono i comportamenti che devono tenere coloro che non possono accedere direttamente ai servizi online.

Vengono individuate due categorie di soggetti:

  • i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, esercenti la responsabilità genitoriale)
  • le persone autorizzate con procura ad agire per conto di altri (per esempio, il figlio/a che intende operare per conto del genitore anziano o una persona particolarmente fidata alla quale si conferisce procura, così detta “persona di fiducia”).

 Individuato il rappresentante o la persona di fiducia che opera per conto del rappresentato, vengono specificati i servizi online che si possono utilizzare in questa prima fase di avvio della procedura, ovvero:

CATEGORIA CONSULTAZIONI E RICERCA

  • cassetto fiscale (a eccezione delle scelte “2, 5, 8 per mille”)
  • fatturazione elettronica
  • stampa modelli f24
  • ricevute dei pagamenti pagoPA
  • lista invii effettuati
  • ricerca ricevute
  • richiesta reinvio ricevute
  • documenti da prelevare
  • consultazioni ipo-catastali
  • interrogazione del registro delle comunicazioni
  • dichiarazione precompilata
  • duplicato della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale
  • avvisi di irregolarità e avvisi di regolarità
  • controlla pin
  • stato richiesta certificato
  • ripristina ambiente.

L’Agenzia preavvisa anche che l’abilitazione sarà estesa successivamente ad altri servizi online.

Come fare per rilasciare la delega.

Cliccando sulla pagina del provvedimento del 19 maggio 2022 si può accedere alla modulistica diversificata per:

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata attivata, ma è possibile rinnovare la richiesta.

La GUIDA è ricca di notizie; è possibile leggere le varie casistiche, tipologia e modalità per procedere alla delega e alla revoca della stessa.

Di seguito si riporta una delle casistiche:

Il genitore che nel 2021 ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “dichiarazione precompilata”, quest’anno può operare per conto del figlio senza fare ulteriore richiesta e questo succederà fino al compimento della maggiore età del figlio.

L’esito della valutazione della richiesta è fornito all’utente entro trenta giorni dalla sua ricezione.

Se la documentazione è stata presentata con il servizio “Consegna documenti e istanze” o in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con l’utente.

Per saperne di più: la GUIDA di maggio 2022.

Luca De Franciscis
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