Skip to content

Il Decreto Ingiuntivo nell’Ordinamento Giuridico Italiano: tra Semplificazione e tutele processuali

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il decreto ingiuntivo rappresenta, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, uno degli strumenti più efficaci e snelli per la tutela del credito. Si tratta di un procedimento speciale disciplinato nel Libro IV del Codice di Procedura Civile, in particolare agli articoli 633 e seguenti, ideato per permettere al creditore di ottenere in tempi relativamente rapidi un titolo esecutivo, a condizione che siano rispettati precisi requisiti di legge.

Secondo quanto stabilito dall’art. 633 c.p.c., il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale che consente al creditore, titolare di un diritto certo, liquido ed esigibile, di richiedere l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro, la consegna di cose fungibili o di un bene determinato. È esclusa, invece, la possibilità di ricorrere a questo procedimento per i cosiddetti crediti “di fare” o “di non fare”, o per prestazioni che non siano facilmente quantificabili o determinabili.

Il procedimento si sviluppa in due fasi:

  • Fase monitoria: si apre con il deposito del ricorso da parte del creditore presso il giudice competente. Questa fase si conclude con l’emissione del decreto ingiuntivo (o con il suo eventuale rigetto). In questa fase il giudice effettua un esame sommario, basato su una cognizione superficiale, verificando la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
  • Fase eventuale di opposizione: può essere attivata dal debitore, il quale, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, può proporre opposizione. In tal caso si apre un processo ordinario di cognizione, che porterà a una valutazione approfondita del merito della controversia.

Il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere supportato da prova scritta del credito vantato. Questa prova, secondo giurisprudenza costante, può essere rappresentata non solo da documenti riconosciuti ex art. 2702 c.c. (come scritture private autenticate), ma anche da atti provenienti da terzi o dallo stesso debitore, anche se non formalmente riconosciuti.

Per alcune categorie professionali, come avvocati, notai e altri liberi professionisti, la legge (art. 636 c.p.c.) prevede un’attenuazione del requisito probatorio: è sufficiente la produzione di una parcella sottoscritta dal professionista e munita del parere dell’associazione di categoria competente.

Inoltre, la norma include anche “chiunque altro” abbia prestato opera in ambito processuale (es. custodi, CTU, ausiliari del giudice), escludendo invece soggetti come i testimoni, i cui diritti sono regolati da norme specifiche.

Nel caso in cui il credito sia subordinato all’adempimento di una controprestazione (come previsto dall’art. 1460 c.c.), il creditore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice, nella fase monitoria, non può emettere un’ingiunzione “condizionata”: deve verificare che tutte le condizioni per l’esigibilità del credito siano attuali e presenti.

Se la condizione (o l’inadempimento) non risulta dagli atti, sarà onere del debitore sollevarla in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Una volta ricevuta la notifica del decreto, il debitore, nell’arco di 40 giorni, può scegliere se:

  • pagare l’importo ingiunto, comprensivo delle spese legali liquidate dal giudice;
  • opporsi al decreto ingiuntivo, azionando un giudizio ordinario;
  • non fare nulla: se non agisce entro 40 giorni, il decreto diventa esecutivo.

In quest’ultimo caso, il creditore potrà notificare un atto di precetto per intimare il pagamento entro 10 giorni e, in assenza di adempimento, avviare l’esecuzione forzata tramite pignoramento.

Con la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), entrata in vigore in larga parte nel 2023, il procedimento monitorio ha subito alcune significative semplificazioni burocratiche:

  • abrogazione dell’art. 476 c.p.c.: è stata eliminata l’obbligatorietà dell’apposizione della formula esecutiva, un passaggio spesso fonte di rallentamenti e ritardi. In precedenza, senza questa formula, il titolo non era eseguibile;
  • copie esecutive: oggi è possibile ottenere copie conformi esecutive in numero illimitato, a condizione che l’istante sia in possesso dell’originale. Non è più necessaria un’autorizzazione preventiva da parte del giudice, contribuendo a velocizzare la procedura.

Pertanto, il decreto ingiuntivo si conferma uno strumento prezioso nella tutela del credito, capace di coniugare celerità e garanzie difensive. Le modifiche introdotte con la Riforma Cartabia segnano un importante passo avanti verso un processo civile più snello, efficace e rispondente alle esigenze della giustizia moderna.

Torna su
Cerca
La riproduzione è riservata!