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Il pericolo potenziale per la sicurezza dello Stato può giustificare la revoca dello status di rifugiato

Con l’ordinanza n. 18427 del 2025, la Corte di Cassazione apre alla possibilità di revoca dello status di rifugiato anche in presenza di un pericolo potenziale per la sicurezza dello Stato. L’intervento degli ermellini si inserisce nel solco della giurisprudenza eurounitaria, confermando un principio fondamentale: la tutela dello Stato può prevalere anche in assenza di un rischio immediato e concreto.
Il fatto: la revoca a un cittadino algerino
La vicenda trae origine dal ricorso presentato, davanti al Tribunale di Milano, da un cittadino algerino avverso il provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo (CNA), che gli aveva revocato lo status di rifugiato e imposto un divieto di reingresso in Italia per dieci anni.
L’uomo, in precedenza riconosciuto come rifugiato dalla Commissione territoriale di Milano a causa delle persecuzioni subite nel Paese d’origine – sia per l’appartenenza a un determinato gruppo sociale sia per motivi legati al suo orientamento sessuale – si è visto ritirare lo status in seguito a nuove valutazioni della CNA. A determinare la revoca sarebbero stati contenuti postati sui suoi profili social: messaggi dal tono minaccioso, inneggianti al radicalismo islamico e all’annientamento dello Stato di Israele.
Il Tribunale di Milano, in prima battuta, aveva accolto il ricorso dell’algerino, annullando la revoca e ripristinando lo status di rifugiato. Secondo il giudice di merito, i messaggi pubblicati non bastavano a dimostrare un pericolo concreto per la sicurezza nazionale, richiedendo elementi ulteriori che attestassero una effettiva tendenza alla radicalizzazione e alla possibilità di azioni violente.
Contro questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione il Ministero dell’Interno, sollevando due motivi principali:
- Segreto di Stato e ostensione documentale: il Ministero ha contestato l’omessa acquisizione da parte del Tribunale di una nota della Polizia di prevenzione della Direzione generale del Ministero dell’Interno, richiamata nel provvedimento impugnato, contenente informazioni classificate, ritenute essenziali per dimostrare la pericolosità del soggetto.
- Nozione di pericolo per la sicurezza: secondo il Ministero, il Tribunale avrebbe erroneamente limitato la possibilità di revoca dello status di rifugiato ai soli casi di pericolo attuale e concreto, escludendo quelli fondati su indici di pericolosità potenziale, pur previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’Unione Europea.
La decisione della Cassazione
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto entrambe le doglianze del Ministero.
Sul primo punto – segreto di Stato e diritto di difesa – la Corte ha affermato che qualora un provvedimento amministrativo – come quello di revoca dello status – sia motivato anche solo in parte per relationem a un documento secretato, quest’ultimo non può rimanere precluso alla conoscenza delle parti e del giudice. Deve essere attivata la procedura di ostensione prevista dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che consente l’acquisizione riservata dei documenti classificati nel rispetto del contraddittorio e della sicurezza nazionale, con modalità che ne tutelino la riservatezza.
Il Tribunale, dunque, sulla base del bilanciamento degli interessi tra le esigenze di sicurezza e difesa nazionale, poste alla base del segreto di Stato, e l’effettività della tutela giurisdizionale, ha errato nel non richiedere la nota della Polizia di prevenzione, privando le parti di uno strumento essenziale per esercitare pienamente i propri diritti difensivi.
Sul secondo motivo – pericolo potenziale e sicurezza nazionale – la Corte ha richiamato la Direttiva 2011/95/UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sottolineando che la nozione di “pericolo per la sicurezza dello Stato” include anche situazioni non ancora attualizzate, purché siano fondati e ragionevoli i motivi per ritenere che lo straniero rappresenti una minaccia potenziale.
Il diritto dell’Unione, e con esso l’ordinamento italiano (artt. 12, co. 1, lett. b e 13, co. 1, lett. a del d.lgs. 251/2007), riconosce alle autorità amministrative un margine di discrezionalità nella valutazione di tali circostanze. Spetta poi al giudice, in sede di impugnazione (ai sensi dell’art. 35 bis – D.Lgs. n. 25/2008) esercitare un controllo sulla proporzionalità e adeguatezza della revoca, ma senza sovrapporsi al merito delle scelte amministrative.
Pertanto, secondo la Cassazione, il Tribunale di Milano ha disatteso questo approccio: ha infatti centrato la propria valutazione esclusivamente sulla concretezza del pericolo, escludendo qualsiasi rilevanza agli indici di pericolosità potenziali, come invece richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza europee.
La Corte ricorda che il giudice è tenuto a valutare – nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie del giusto processo – la proporzionalità tra le esigenze di sicurezza dello Stato e il diritto dello straniero alla protezione internazionale. Il bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali e sicurezza nazionale è delicato, ma non può risolversi nella sola ricerca di un pericolo immediato.
Orbene, l’ordinanza n. 18427/2025 della Cassazione segna un punto fermo: il pericolo per la sicurezza dello Stato, ai fini della revoca dello status di rifugiato, può essere anche potenziale, non necessariamente concreto e attuale.
Alla luce di ciò, la Corte ha cassato il decreto del Tribunale di Milano, rinviando la causa a un diverso collegio per una nuova valutazione, anche in merito alle spese processuali.
Un provvedimento che accende i riflettori sul delicato equilibrio tra diritto d’asilo e sicurezza nazionale: in gioco non c’è solo la tutela del singolo, ma anche la tenuta dell’ordinamento di fronte a minacce sempre più complesse e sfumate.
Fonti normative e giurisprudenziali citate:
- Direttiva 2011/95/UE;
- D.lgs. 251/2007, artt. 12 e 13;
- L. 124/2007, art. 42, comma 8;
- Corte di Cassazione, I sezione civile, ord. n. 18427/2025.
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