La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Il pignoramento del conto e dello stipendio

Col termine pignoramento si identifica quella procedura legale volta ad aggredire i beni di un debitore per soddisfare le legittime pretese del creditore. Consiste, perciò, nello spossessamento, con prelievo forzato, dei beni nella disponibilità di un soggetto, allo scopo di corrispondere i debiti non saldati al creditore. Esso ha origine in una responsabilità civile del soggetto, tuttavia può essere applicato a seguito di una sentenza penale che preveda statuizioni civilistiche, quali il risarcimento del danno o la restituzione di una somma, ovvero accerti l’indebita appropriazione di un bene. Il pignoramento può essere mobiliare, qualora riguardi denaro o beni mobili, immobiliare, se interessa abitazioni o terreni, o infine pignoramento presso terzi nell’ipotesi di crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti, come ad esempio avviene col pignoramento del conto corrente presso la banca. Nonostante numerose analogie, il pignoramento è un istituto distinto dal sequestro e dalla confisca. A differenza del sequestro, che consiste in uno spossessamento temporaneo per proteggere la garanzia patrimoniale in attesa del giudizio definitivo, il pignoramento richiede un titolo esecutivo, quale una sentenza definitiva di condanna. Il sequestro, oltre che conservativo, può essere anche preventivo, col fine di evitare che il bene venga utilizzato per commettere ulteriori reati, nonché probatorio, col fine di assicurare la conservazione di un bene che costituisce corpo o prova del reato. Il solo sequestro conservativo si può convertire in pignoramento qualora la sentenza di condanna al pagamento di un debito o di una pena pecuniaria divengano definitivi. Anche la confisca si concretizza in uno spossessamento di beni, ma a differenza del pignoramento, misura esecutiva volta a soddisfare un credito non pagato, questa è una misura punitiva dello Stato per privare il soggetto di beni ottenuti illegalmente o utilizzati per la commissione del reato.
Con il pignoramento i beni o i crediti del debitore vengono aggrediti al fine di rimborsare i creditori. Tale aggressione può riguardare non solo beni mobili ed immobili, ma può avvenire anche nei confronti di un conto corrente del debitore, titoli finanziari, ovvero intaccare lo stipendio o la pensione dello stesso. Riguardo la pignorabilità dei crediti l’articolo 545 del codice di procedura civile fissa dei limiti e stabilisce regole ben precise. Sono assolutamente impignorabili i sussidi per povertà, di maternità, di malattie o funerali e le pensioni di invalidità. I crediti alimentari sono pignorabili solo in casi eccezionali, ossia con riguardo alle cause di alimenti e previa autorizzazione del tribunale. Sono, altresì, impignorabili a norma dell’art. 1923 c.c. le polizze vita con funzione previdenziale o assistenziale, che non abbiano finalità prevalentemente speculative e che non vengano riscattate anticipatamente. Per l’art. 1923 comma 1, difatti “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. La più recente giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 34306 del 16.09.2025) ha confermato tale orientamento, stabilendo che soltanto qualora la somma della polizza vita venisse riscattata dal pignorato, non sussisterebbero più le “condizioni che, a norma dell’art. 545 cod. civ., giustificano la impignorabilità”.
Sono, pertanto, impignorabili l’assegno di accompagnamento, le rendite da assicurazioni sulla vita non speculative e non riscattate e le pensioni di invalidità. Conti correnti, pensioni e buste paga sono, invece, relativamente impignorabili. Al fine di preservare fra i beni del debitore una somma minima vitale, il conto corrente può essere pignorato, ma solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari ad euro 538,69 e che dal primo gennaio 2026 subirà un adeguamento alla cifra di euro 546,22. Pertanto ad oggi la somma impignorabile presente sul conto corrente prima del provvedimento di pignoramento è di euro 1.616,07. Tuttavia tali limiti di pignorabilità si applicano ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, mentre per i liberi professionisti e i titolari di partita IVA il conto corrente può essere pignorato per intero. Nell’ipotesi in cui il conto fosse cointestato il pignoramento potrà riguardare solo la parte in quota al debitore. In caso di due cointestatari può essere, pertanto, pignorato solo il cinquanta per cento della somma disponibile. La banca, in qualità di terzo pignorato, blocca inizialmente l’intero conto: sarà, poi, il giudice a decidere la quota da sbloccare per la restituzione al cointestatario.
Possono essere pignorati anche i conti in rosso, poiché verranno trattenute le somme che, successivamente al pignoramento, vi affluiscono. Con la sentenza n. 28520 del 27.10.2025, la Cassazione si è pronunciata sul pignoramento dei conti correnti stabilendo che il saldo negativo del conto al momento della notifica di pignoramento non incide più sul vincolo bancario. Secondo il nuovo orientamento della Suprema Corte le banche avranno il dovere di pignorare anche tutte quelle somme accreditate nei sessanta giorni successivi alla notifica del pignoramento.
Per i lavoratori dipendenti e pensionati il pignoramento viene eseguito direttamente sulla busta paga e sulla pensione. Per ciò che riguarda la pignorabilità relativa di pensioni e buste paga dei lavoratori dipendenti le regole principali sono dettate dall’art. 545 c.p.c. L’ultima busta paga o pensione accreditata precedentemente al pignoramento è interamente impignorabile. Per le buste paga o pensioni successive al pignoramento si applicano i limiti ordinari previsti ex art. 545 c.p.c. Per stipendi, pensioni e altre indennità si può pignorare entro i limiti di un quinto del totale netto. Tale limite è superabile solo se siano coinvolti debiti alimentari, caso in cui non può comunque superare il cinquanta per cento netto. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate per riscossioni le regole cambiano ed il limite di un quinto si applica solo per stipendi o pensioni superiori a euro 5.000, mentre se inferiori a euro 2.500 può essere pignorato fino a un decimo, e per stipendi o pensioni compresi fra 2.500 e 5.000 euro il limite di pignorabilità è di un settimo. Se vi è già una cessione del quinto o vi sono più creditori, il limite delle trattenute comprendenti il pignoramento non può superare il cinquanta per cento della retribuzione mensile netta. In ogni caso il pignoramento ha la precedenza sul finanziamento: la cessione del quinto non può impedire al creditore di incassare la somma pignorata. Anche il trattamento di fine rapporto può essere pignorato nei limiti di un quinto.
Il pignoramento del quinto della pensione o altra indennità deve essere calcolato al netto del minimo vitale. Pertanto le pensioni sono pignorabili, ex art. 545 c.p.c. comma 7, soltanto per la somma eccedente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Essendo l’assegno sociale pari ad euro 538,69, ad oggi il quinto pignorabile deve essere calcolato sulla somma eccedente 1.077,38 euro. Pertanto, nell’ipotesi di una pensione di euro 1.500, il quinto pignorabile risulterebbe di euro 84,52, poiché calcolato sulla residua somma di euro 422,62. Ovviamente le pensioni inferiori ad euro 1.000 sono interamente impignorabili.
I limiti di impignorabilità dello stipendio previsti ex art. 545 c.p.c. sono da applicare anche al sequestro conservativo o preventivo, e alla confisca per equivalente. Sul punto sono intervenute, con sentenza n. 26252 del 2022, le Sezioni Unite per dirimere un contrasto giurisprudenziale fra differenti orientamenti della Cassazione. Il primo orientamento (Cass. n. 16055 del 2019) sosteneva che i limiti di pignorabilità non avrebbero operato in caso di sequestro ai fini della confisca, mentre un secondo indirizzo (Cass. n. 8822 del 2020) riconosceva valore di regola generale alla tutela dell’art. 545 del codice di procedura civile. Ebbene, le SS.UU. hanno stabilito che i valori costituzionali del minimo vitale e i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. per la pignorabilità di conti, buste paga e pensioni, siano da considerare una regola generale e debbano trovare applicazione anche con riferimento al sequestro preventivo e alla confisca per equivalente. Il principio di diritto delle Sezioni Unite è chiaro “I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’articolo 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato”.
Il pignoramento della busta paga avviene presso terzi, pertanto deve essere notificato alla banca presso cui viene accreditato, oppure direttamente al datore di lavoro. Per ciò che riguarda la pensione è, invece, l’INPS tenuta a trattenere la somma che andrà accreditata ai creditori. Il terzo pignorato è considerato dalla legge soggetto estraneo all’esecuzione, pertanto non può eccepire l’impignorabilità del credito, né tantomeno far valere vizi del credito esecutivo. Questi, ricevuto l’atto di pignoramento, non deve comparire alle udienze, e non è neanche tenuto a comunicare alcunché al creditore, ma è soggetto ai soli obblighi imposti per la custodia.
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