La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Il privilegio sussidiario sugli immobili e l’incerta attribuzione nei riparti
Il percorso di attribuzione delle somme in sede di riparto si struttura attraverso una complessa articolazione che coinvolge, da un canto, il principio della separazione delle masse, mobiliari ed immobiliari, e dall’altro il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione Vi è poi all’interno un’ulteriore importante distinzione tra il privilegio generale, che beneficia dell’intero patrimonio mobiliare del debitore, ed il privilegio speciale che, fatto valere in relazione ad uno specifico bene, attua, invece, una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata, in quanto il ricavato del bene vincolato segna il limite della sua partecipazione preferenziale. In questo sistema, in caso di incapienza del ricavato mobiliare, è riconosciuta una collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare, dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati ipotecari.
I privilegi sussidiari sono quelli indicati nell’art. 2776 c.c., da cui si trae anche l’ordine della collocazione; articolo che, strutturato in tre differenti commi, ha, già in passato, agitato diverse questioni stante il difficile coordinamento tra la deroga al sistema generale dei privilegi di legge e la graduazione dei privilegi mobiliari. Una prima lettura, rispettosa del dato testuale, imporrebbe una articolazione in separati “comparti” corrispondenti alle diverse alinee, con la conseguenza di dover collocare al primo posto, e con preferenza assoluta rispetto agli altri, i crediti, compresi quelli in surroga, relativi al trattamento di fine rapporto e all’indennità di mancato preavviso. In caso di ulteriore distribuzione del ricavato immobiliare le somme andrebbero poi distribuite in maniera tra di loro paritetica, e, quindi, attribuite in proporzione in caso di incapienza, in favore: a) dei crediti ex art. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli precedentemente indicati (comprendendo tra i crediti di cui all’art. 2751 bis anche quelli di cui al 5 bis, ovvero i “crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti”; nonché i crediti vantati dall’INPS in surroga per le tre mensilità anticipate); b) i crediti per i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori recati dall’art.2753 C.C. e, quindi, non tutti i crediti previdenziali restando esclusi quelli previsti dall’art. 2754, C.C. che, come noto, nella graduazione mobiliare vengono, invece, collocati allo stesso grado.
Qualora, pagati i crediti di cui sopra secondo il principio enunciato, residuassero ancora somme da distribuire, le stesse andrebbero assegnate, in terza posizione e sempre in maniera tra di loro in maniera concorrente, ai crediti dello Stato indicati dall’art. 2752 comma 1° e 3° c.c., ovvero ai crediti per imposte e relative sanzioni sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto.
Il principio dei “compartimenti stagni” trova, però, una diversa e più meditata chiave di lettura.
Non grandi difficoltà si incontrano nel riconoscere una collocazione preferenziale ai crediti per T.F.R. e indennità ex art. 2118 c.c. rispetto agli altri crediti da lavoro subordinato – essendo esplicito in tal senso il secondo comma dell’art.2776 c.c. nella parte in cui statuisce che gli altri crediti di lavoro vanno soddisfatti “dopo i crediti indicati al primo comma” -; maggiori incertezze si generano, invece, con riguardo ai crediti privilegiati del secondo comma, in difetto di una espressa regolazione del concorso tra i medesimi.
Pacifico, allora, che il legislatore abbia inteso attribuire il ricavato sussidiario immobiliare solamente ad alcuni privilegi mobiliari, si tratta ora di stabilire se all’interno di quei “comparti”, costituiti dai tre commi, debba essere comunque rispettato l’odine dei privilegi mobiliari o se i crediti, seppur di gradazione differente, siano chiamati a concorrere tra di loro.
Un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità aveva concluso che “la collocazione sussidiaria di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare non apporta alcuna modifica all’ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili” (Cassazione 05/02/1982, n. 654)
Principio ripreso e rafforzato da un unico precedente di merito il quale stabilisce che “Il generico raggruppamento ora operato nel secondo comma dei crediti privilegiati mobiliari previsti di cui agli artt.2751, 2751 bis, 2753 c.c. è funzionale ad individuare i crediti a cui la norma intende attribuire questa tutela ulteriore – non più tutti i creditori privilegiati, ma soltanto le categorie di creditori indicati – senza che possa ritenersi operata un’alterazione delle regole generali di cui agli artt. 2777 e ss. c.c.. Nella specie, pertanto, i crediti privilegiati mobiliari di cui agli artt.2751, 2751 bis, 2753 c.c. concorrono sussidiariamente sul ricavato della vendita degli immobili secondo l’ordine rispettivo e non in misura proporzionale all’entità dei relativi crediti.(Tribunale Mantova , 2 aprile 2017).
Il contrasto, seppur rilevante e capace di incidere in maniera talvolta determinante sugli interessi dei creditori, non risulta affatto risolto dovendosi rimettere alla prudente indicazione dei Tribunali chiamati ad aderire all’orientamento ritenuto più consono.
Latest posts by Tommaso Nigro (see all)
- La riproposizione del ricorso prenotativo nel codice della crisi - 5 Settembre 2024
- L’accordo ad efficacia estesa e la composizione negoziata - 1 Settembre 2024
- Il possibile riordino delle forme di liquidazione nel concordato - 19 Luglio 2024