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Il rilascio del DURC nella composizione negoziata

L’accesso alla composizione negoziata prevede, tra le parentesi incidentali, la richiesta delle misure cautelari e tra esse merita un particolare approfondimento la questione del potere del Tribunale di accertare i presupposti per il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva. In argomento le posizioni della giurisprudenza sembrano divise oscillando tra il fronte del “rigore”, rispettoso della norma, e quello, invece, più possibilista, che valorizza la massimizzazione della continuità aziendale.
La posizione più rigida si rinviene nel precedente del Tribunale di Roma (provv. del 23 settembre 2025), che ha negato la possibilità di adottare misure cautelari in quanto, pur essendo funzionali a garantire l’esito positivo delle trattative con i creditori, condurrebbero all’insolito risultato di disapplicare altre norme di legge. Il percorso seguito dal tribunale capitolino impone di escludere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l’applicazione di norme di legge, solo perché tale elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative. Né detta mera funzionalità permetterebbe il superamento di norme di legge, perché in tal caso le misure cautelari acquisterebbero una sorta di “licenza di derogare”, che peraltro si porrebbe in contrasto con la natura anticipatoria della tutela stessa.
Diverso approccio si rinviene, invece, nel provvedimento reso dal Tribunale di Genova (decreto 19 settembre 2025), che, nel solco di altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano del 24 gennaio 2025 e Tribunale di Roma decreto del 23.05.2025) giunge a ritenere decisiva, ai fini dell’adozione in sede cautelare del rilascio del Durc, la strumentalità della misura rispetto al buon esito delle trattative. Nel merito, riprendendo gran parte del decisum del tribunale meneghino, viene sostenuto che, poiché le proposte di trattamento del debito previdenziale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi possono prevedere pagamenti parziali, il Durc può essere rilasciato nell’ambito della composizione negoziata anche in presenza di irregolarità nei pagamenti contributivi, posto che, diversamene, si finirebbe per ostacolare la continuità aziendale, non potendo l’imprenditore ottenere il documento a causa di una condizione di irregolarità in re ipsa, in quanto insita nell’insolvenza.
Nel solco della giurisprudenza che in chiave maggioritaria va,dunque, affermandosi si annota un recente provvedimento reso dal Tribunale di Venezia (decreto del 24.12.2025) che si pone in posizione di favore, con valutazioni condizionate alla futura soddisfazione degli Enti. In particolare, il giudicante, nell’analizzare preventivamente il requisito del fumus, valuta come il progetto di piano di risanamento appaia, allo stato, plausibile e percorribile, ritenendo “sussistenti elementi indicativi di fumus boni iuris con riferimento alla richiesta cautelare formulata e alla sua funzionalità a preservare le condizioni necessarie per il buon esito delle trattative”.
Passando, poi, al merito, nel prendere atto della prospettazione del ricorrente – che prevede un’alta probabilità che il debito esistente nei confronti dell’INPS e dell’INAIL venga integralmente onorato, anche per effetto dell’intervento di un condebitore solidale,- giunge a ritenere, allo stato, “sussistente il presupposto individuato dalla giurisprudenza maggioritaria ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, vale a dire la sussistenza di una proposta di pagamento integrale del debito in questione”. In aggiunta rileva come, “non sia prospettabile un significativo pregiudizio in capo agli enti previdenziali e contributivi in conseguenza della concessione della misura cautelare richiesta, posto che in un arco temporale assai ridotto sarà possibile, anche grazie al coinvolgimento dell’esperto, avere contezza definitiva della percorribilità del percorso di risanamento intrapreso dalla società ricorrente”. Non senza esimersi dall’invitare la società, in considerazione della eccezionalità della misura cautelare richiesta e della sua strumentalità rispetto al buon esito delle trattative, a un comportamento ispirato a correttezza e buona fede, raccomandando, pur nell’autonomia di gestione della proponente, che i crediti riscossi grazie alla concessione del DURC siano utilizzati esclusivamente per la prosecuzione dell’attività d’impresa e, in particolare, per il pagamento degli stipendi dei numerosi lavoratori, così come prospettato dal ricorrente.
Su questi presupposti, confidando anche sul successivo monitoraggio dell’esperto, sia in ordine all’andamento delle trattative, che al comportamento che la società istante terrà rispetto alla gestione delle risorse che le deriveranno in conseguenza del rilascio del DURC, il provvedimento “accerta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL”, mandando all’esperto di informare immediatamente il Tribunale di ogni circostanza che comporti l’opportunità della revoca della misura cautelare.
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