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Il rilascio del DURC nella composizione negoziata

Giornalista, Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Il tema del rilascio del DURC continua a tenere viva l’attenzione degli operatori ed investe la giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi in ordine alle sempre più frequenti richieste di misure cautelari. In un precedente contributo (si veda “Giurisprudenza divisa sul rilascio del DURC nella composizione negoziata” del 06.1.2026) si è dato atto di alcune posizioni divisive, alle quali oggi si aggiungono tre provvedimenti di merito, ciascuno contenente profili di attenzione, ma che, tuttavia, continuano a viaggiare su premesse e conclusioni non convergenti.

Adesivo alla tesi sostenuta dal Tribunale di Roma (23 settembre 2025) è il provvedimento reso dal Tribunale di Napoli del 09.01.2026 di rigetto dell’istanza della misura cautelare richiesta del rilascio del DURC, al quale perviene attraverso il più rigido approccio “formalistico”. Il tribunale partenopeo, dopo aver ricordato la norma regolamentare del DURC applicabile nell’ambito delle procedure concorsuali, ed in particolare gli artt. l’art. 3, comma 2, lett. b) e 5 del D.M. 30.01.2015, dà atto della loro inapplicabilità al contesto della composizione negoziata, sul presupposto che in detti casi non è previsto espressamente un divieto di pagamento dei crediti anteriori (cfr. art. 18, comma 1, ultima riga, CCII: “non sono inibiti i pagamenti”). D’altronde, ritiene il Giudicante, non può ritenersi che si tratti di un vuoto normativo determinato dalla introduzione, successiva ai citati DM, da parte del CCII, della composizione negoziata e destinato ad essere colmato dalla interpretazione giurisprudenziale, e ciò in quanto “la ratio della mancata previsione della sospensione dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata è da individuarsi nel fatto che la composizione negoziata, come noto, non è una procedura concorsuale, ma uno strumento stragiudiziale”. La conclusione è che non esisterebbe un’esigenza giuridicamente tutelabile di garantire la par condicio creditorum, come invece vi è nelle procedure concorsuali che trovano fondamento nella sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori nel concordato ex art. 100 CCII.

A tale più formale posizione si contrappongono altri due orientamenti che paiono maggiormente in linea con lo spirito propositivo che anima l’intero contesto della composizione negoziata.

Il Tribunale di Ivrea (provv. del 24.12.2025), dopo aver dato atto del contrasto applicativo, che individua e qualifica come “impostazione funzionale” e “impostazione rigorista”, dichiara di conformarsi all’orientamento del Tribunale di Milano in chiave testuale, aggiungendo che “la rigida applicazione delle pratiche degli Enti previdenziali non può condurre, per ragioni sistematiche, al paradosso di disapplicare le seconde (nella specie l’Istituto della composizione negoziata), vanificandone così le ragioni che hanno condotto alla loro introduzione”.  Con ciò prendendo atto del vero vulnus dell’approccio rigoristico nella parte in cui evidenzia come “l’impossibilità del riconoscimento in sede cautelare dei presupposti affinché

l’INPS rilasci il relativo DURC determinerebbe nella specie -ma di fatto in tutti i casi più frequenti di indebitamento con l’ente previdenziale- il sicuro insuccesso dell’Istituto della Composizione negoziata della crisi”. Così posta la questione, giunge alla conclusione che, in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, la normativa dell’INPS sia destinata a degradare rispetto alla norma della composizione negoziata. Il che non significa, tuttavia, che il Tribunale ritenga gli interessi dell’ente pubblico deteriori rispetto a quelli protetti dalla composizione atteso che è sempre necessario un ponderato contemperamento di questi interessi, valorizzando da un lato, la ragionevolezza del piano di risanamento al vaglio dell’esperto, e per altro verso, la prospettiva di un integrale soddisfacimento del creditore pubblico, ancorché mediante un piano di rientro rateale.

Sulla stessa falsariga, anche qui con richiamo adesivo alla giurisprudenza meneghina, è il provvedimento reso dal Tribunale di Castrovillari (27.10.2025) che, per vero, non contiene altri spunti di interesse, se non la conferma della realizzazione del punto di equilibrio tra l’essenzialità del DURC ai fini della continuità (tanto più che trattavasi di azienda edile) e la mancanza di pregiudizio per l’Ente, posto che nel piano di risanamento era previsto il pagamento integrale dei contributi.

A commento di quanto sopra rappresentato deve darsi atto di un prevalente favor per le ragioni dell’imprenditore che appare sicuramente convincente. Vero è che la norma non prevede un’espressa disciplina, ma non può sottacersi che il mancato diretto richiamo alla “concorsualità” può trovare ingresso in chiave interpretativa, sia in considerazione del fatto che la composizione negoziata conosce “regole concorsualistiche” nel perimetro delle parentesi giurisdizionali (si pensi alla vendita “autorizzata” dell’azienda ex art. 22 CCII), ma soprattutto perché, ragionando diversamente, si determinerebbe un’insolita differenziazione all’interno di percorsi che tendono entrambi alla conservazione della continuità aziendale ed al tentativo di risanamento.

Tommaso Nigro
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