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Il terzo settore e gli organi di controllo

Dottore Commercialista

Relativamente alla materia in questione si è già espresso il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili (CNDCEC) tramite la redazione e la relativa pubblicazione di un documento che racconta le modalità comportamentali di coloro che corrispondono alla figura degli organi di controllo degli enti del terzo settore (ETS). Le stesse operano in un contesto aggiornato rispetto all’ultimo riferimento normativo che risaliva a dicembre 2020. Questa nuova concezione normativa prende forma in un momento storico di grande fermento per il settore no profit dato che sta sia volgendo al termine la costituzione della Riforma del Terzo Settore ed in parallelo dal 1° Gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale previsto per gli enti del terzo settore. Il principio generale a cui fa riferimento il documento di cui stiamo parlando è relativo a voler fornire gli opportuni principi a cui devono attenersi gli stessi organi di controllo degli enti del terzo settore nel momento in cui questi procedono a svolgere attività di vigilanza. Questa regolamentazione focalizza il suo impatto su :

  1. Far sì che le funzioni di controllo vengano esercitate in quella che è la maniera più ottimale possibile
  2. Garantire il fatto che vengano rispettate quelle che sono le norme contenute all’interno del codice del terzo settore
  3. Concretizzare la figurare dell’organo di controllo nell’ottica della salvaguardia dei principi civici, solidaristici e sociali

Sono dei punti che se perseguiti riescono a rafforzare realmente la governance degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questo assunto regolamentare che stiamo definendo deriva dalla correlazione con quelle che sono le modalità comportamentali del collegio sindacale delle società non quotate, soprattutto per via di una precisa associabilità a due aspetti ben delineati :

  1. I compiti di vigilanza dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore (ETS) che a sua volta sono disciplinati dall’articolo 30 del CTS
  2. Le funzioni attribuite al collegio sindacale dell’articolo 2403 del Codice Civile

Così come è stato anche stabilito dal Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili (CNDCEC) non ci si può fermare soltanto al parallelismo societario, infatti la normativa del terzo settore attribuisce agli organi di controllo quelle che sono le seguenti facoltà aggiuntive :

  1. Perseguimento delle corrette modalità necessarie a far sì che vengano portate a termine gli adempimenti necessari che vengono richiesti dagli enti del terzo settore
  2. Capacità di orientare l’ente a far sì che persegua effettivamente e concretamente le finalità d’interesse generale

Quest’assetto regolamentativo delinea nella sua interezza la peculiarità degli organi di controllo degli enti del terzo settore, valorizzando conseguentemente quella che è la centralità che hanno gli stessi nello svolgere le attività di controllo interno. Arriviamo quindi a delineare il fatto che l’organo di controllo svolge quella che è una costante vigilanza sulla gestione dell’ente così come porta avanti un reale presidio informativo costante ed agisce seguendo principi d’indipendenza, professionalità e diligenza. La nomina dello stesso è obbligatoria per :

  1. Fondazioni del terzo settore
  2. Enti che detengono un preciso patrimonio destinato
  3. Enti del terzo settore che per due esercizi consecutivi superano due di quelli che sono dei limiti previsionali previsti dall’articolo 30 del CTS

Portando avanti invece la linea di ragionamento della gestione societaria, andiamo a citare l’introduzione delle seguenti novità :

  1. Normativa per le assemblee totalitarie degli enti del terzo settore
  2. Far sì che si fortifichino i poteri sostitutivi dell’organo di controllo nel momento in cui l’organo amministrativo non agisce nella piena operatività, tant’è che nel momento in cui gli amministratori anche nel momento in cui ricevono una sollecitazione formale non provvedono alla convocazione di un assemblea, vi è l’organo di controllo che può farlo in maniera diretta

C’è poi una grande attenzione che viene data alla tutela del patrimonio minimo dell’ente, tant’è che l’aspetto normativo definisce il fatto che deve essere attivato l’organo di controllo nel momento in cui vi è una riduzione del patrimonio netto di un terzo rispetto a quello che è il minimo stabilito da parte del CTS. Tant’è che in quest’ottica l’organo di controllo deve valorizzare le seguenti attività :

  1. Ricostituzione del patrimonio
  2. Trasformazione dell’ente
  3. Scioglimento

Un ampio risalto viene data poi a quella che è la fase di scioglimento e successiva estinzione dell’ente ed in quest’ambito l’organo di controllo ha un ruolo di grande importanza nel far sì che vengano attivati gli amministratori in tempi celeri. Nel momento in cui la fase di liquidazione prende il via, si verifica che la funzione di vigilanza si adatta al vigente assetto organizzativo ed in quest’ottica succede che l’organo di controllo va a monitorare dei precisi punti salienti :

  1. L’operato del liquidatore
  2. La corretta iscrizione degli atti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
  3. La redazione della documentazione contabile
  4. La corretta devoluzione del patrimonio residuo
Bartolomeo Russo
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