La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Importanti criticità nel trattamento degli accordi di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dall’art. 57 del D.lgs 14/2019 pongono all’interprete un insieme di problematiche derivanti anche dalla circostanza che questa particolare forma di accordo non prevede la “cristallizzazione” dei debiti anteriori. In argomento si segnala un interessante intervento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Avellino, provv. del 15 luglio 2025) che affronta molteplici motivi di criticità e per ciascuno di essi fornisce un’adeguata chiave interpretativa.
Il primo tema scrutinato tocca il profilo preliminare della legittimità di un accordo puramente dismissorio, rispetto al quale viene affermato che la natura liquidatoria del piano “nel quale infatti non confluiscono risorse derivanti dalla pur prospettata ripresa dell’attività commerciale, non esclude l’accesso allo strumento in questione, atteso che gli accordi di ristrutturazione sono compatibili con soluzioni basate sulla mera dismissione del patrimonio aziendale, salve le limitazioni in tal caso previste dagli artt. 61 co. 2 lett. b) e 63 co. 4 lett. a) CCI. Ciò posto, il Tribunale passa ad esaminare il delicato profilo dell’individuazione del “monte crediti” su cui calcolare le percentuali di legge.
Noto il presupposto dell’omologa degli accordi di ristrutturazione, che impone il raggiungimento di una percentuale di adesioni non inferiore al sessanta per cento dei crediti complessivi, il Tribunale, chiamato a determinare la base di calcolo, ritiene che, non operando le regole della par condicio creditorum, stante la natura eminentemente negoziale degli accordi, la percentuale suddetta deve calcolarsi su tutti i crediti, compresi quelli non ancora scaduti, che risultino esistenti al momento di presentazione della domanda di omologa, non rilevando per contro la distinzione fra quelli anteriori all’accesso alla fase prenotativa e quelli successivamente maturati.
Prendendo, poi, in esame l’altro collegato aspetto, ovvero chi siano i creditori da considerarsi aderenti e, come tali, da includere nella percentuale del sessanta per cento richiesta dall’art. 57 CCII, osserva che tra essi vadano considerati solo coloro che abbiano già prestato assenso, al momento della domanda, alla proposta di accordo formulata dall’imprenditore siglando i relativi contratti, sia pur con effetti condizionati all’omologa, in modo da consentire il rispetto delle forme di pubblicità dello strumento previste dalla legge, non potendo essere considerati, pertanto, tali coloro che abbiano raggiunto intese parallele prive delle forme indicate (arg. ex Cass. 15 maggio 2023, n. 13154).
Il che porta come naturale conseguenza che sono da considerarsi estranei i crediti tributari “rottamati”, se, come nel caso esaminato dal Tribunale, la proponente abbia optato per la prosecuzione della definizione agevolata già pendente, senza accedere all’istituto della transazione fiscale ex art. 63 CCII. L’ultimo aspetto trattato attiene alla questione dei crediti in contestazione ed alla loro partecipazione alle maggioranze. Qui il Tribunale, dopo aver ricordato l’indirizzo prevalente, secondo il quale in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione le ragioni che hanno portato a contestare l’esistenza e l’entità del credito sono suscettibili di accertamento in via incidentale al solo fine di verificare se esse siano meramente pretestuose ed abbiano avuto l’effetto di incidere indebitamente ed in modo decisivo sulla percentuale minima di adesioni e sul fabbisogno finanziario della procedura (Cass. 24 maggio 2018, n. 12965), giunge a ritenere che, laddove la contestazione sia priva di fondamento ed appaia strumentale a creare le condizioni per l’omologa degli accordi, il credito va considerato parte del passivo e conseguentemente computato nel denominatore della frazione al fine di verificare il rispetto delle maggioranze di legge.
In argomento vale ricordare come, nel vigore della precedente normativa, taluni tendevano ad escludere che fossero da computare i crediti (seriamente) contestati (Tribunale di Vicenza 17.5.2013), mentre con riferimento alla disciplina del Codice della Crisi, vale la tesi che, per i crediti contestati, il Tribunale sarebbe chiamato ad un accertamento incidentale sull’esistenza del credito, in analogia con quanto disposto dall’art. 108 CCII, in materia di concordato preventivo, esclusivamente ai fini del voto.
Esiste, infine, un ultimo profilo da esaminare non trattato nella pronuncia, in quanto non aderente al caso trattato, che è quello della valutazione della concorrenza, o meno, degli aderenti coatti al raggiungimento della soglia del 70 % necessaria per l’omologazione degli accordi ad efficacia estesa ex art. 61 CCII. Sul tema non si individua, in dottrina, unanimità di vedute oscillando tra chi ritiene che gli aderenti “coatti” siano pur sempre aderenti e chi invece assume una posizione decisamente contraria, dando prevalenza a quella tesi secondo la quale il creditore dissenziente all’interno di una categoria, per quanto costretto ad accettare, in caso di omologazione dell’ADR, il trattamento accettato dalla maggior parte della categoria cui appartiene, non per questo cesserà di essere considerato come “non aderente” ai fini del raggiungimento della percentuale complessiva dei creditori necessaria all’omologazione degli ADR.
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