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Indennità di malattia per il lavoro autonomo occasionale: cosa cambia e come funziona

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il lavoratore autonomo occasionale iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS ha diritto all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Istituto. Il diritto è previsto dall’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (efficace dal 1° gennaio 2007) e richiede il rispetto di requisiti e procedure precise: dalla contribuzione minima ai tempi e modi di invio del certificato medico, fino alle regole sulla reperibilità e ai controlli sanitari.

Cosa prevede la legge

I lavoratori autonomi occasionali iscritti esclusivamente alla Gestione Separata hanno diritto a un’indennità giornaliera per malattia a carico dell’INPS.

Tale riconoscimento opera entro un limite massimo pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (calcolata sulle giornate lavorate o retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia). Dunque, per un anno solare di 365 giorni, 1/6 corrisponde a 61 giorni indennizzabili. Per chi ha lavorato meno di 120 giorni, il limite annuale è ridotto a 20 giornate.

Sono escluse dall’indennizzo le malattie di durata inferiore a 4 giorni, salvo che si tratti di ricadute o continuazioni rispetto a eventi precedenti: in questi casi l’indennizzo copre l’intera durata, compresi i primi 3 giorni (Circolare INPS 13 maggio 2013, n. 77).

Requisiti per accedere all’indennità

L’indennità viene corrisposta a condizione che:

Risulti accreditato almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia. Nello specifico, il requisito del “mese contributivo” si determina applicando l’aliquota (33,72%) al minimale di reddito 2024, fissato in € 18.415,00 e rapportato al mese.

Calcolo orientativo:

Minimale annuo 2024: € 18.415,00 → mensile = 18.415 ÷ 12 = € 1.534,58.

Contribuzione mensile minima = 1.534,58 × 33,72% = € 517,46 (arrotondato).

Il reddito imponibile individuale ai fini INPS (riferito all’anno solare precedente l’inizio dell’evento) non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo.

Sussista effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo dichiarato come malattia.

Per quanto concerne l’importo, lo stesso è determinato in funzione dei mesi di contribuzione (anche non continuativi) totalizzati nell’anno precedente l’evento:

  • 8% se i mesi di contribuzione sono compresi tra 1e 4 mesi di contribuzione;
  • 12% se i mesi di contribuzione sono compresi tra 5 e 8 mesi;
  • 16% se i mesi di contribuzione sono compresi tra  9 e 12 mesi.

La percentuale si applica sul massimale contributivo in vigore per l’anno di inizio della malattia. Per il 2025 il massimale è stato indicato pari a € 120.607 (Circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 27).

Certificazione della malattia: obblighi del lavoratore e del medico

Il lavoratore deve recarsi dal medico curante che:

  • rilascia una copia cartacea del certificato;
  • invia telematicamente il certificato all’INPS (invio che può essere effettuato anche da strutture ospedaliere per certificati di ricovero).

Anche per eventi di durata inferiore a quattro giorni il certificato deve essere trasmesso quando serve a gestire ricadute e/o continuazioni (Circolare INPS n. 77).

Se il medico non può inviare telematicamente per problemi tecnici, il lavoratore deve, entro 2 giorni dal rilascio:

  • consegnare una copia cartacea del certificato alla sede INPS territorialmente competente;
  • consegnare l’attestato di malattia (privo della diagnosi) al committente.

Il mancato invio o la mancata consegna nei termini comportano la perdita dell’indennità per i giorni di ritardo eccedenti i termini.

È prevista un’eccezione per quanto riguarda i certificati di ricovero che possono essere consegnati anche dopo i due giorni, purché entro il termine prescrizionale di un anno.

Qualora la malattia insorge in uno Stato UE, si applica la legislazione del Paese di residenza dell’assicurato: il certificato va comunque trasmesso all’INPS ed al committente entro due giorni, o redatto dall’autorità locale.

Se la malattia insorge in Paesi extra-UE senza convenzioni con l’Italia, il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e poi inviato all’INPS (anche dopo il rientro). La legalizzazione non si limita alla firma del traduttore: è richiesta la certificazione della validità del documento (ad esempio timbro della rappresentanza italiana).

Domanda di indennità: quando e come presentarla

La semplice trasmissione del certificato all’INPS non esonera dall’obbligo di presentare la domanda di indennità entro un anno decorrente dal giorno successivo alla fine della malattia (termine prescrizionale) preferibilmente attraverso la modalità telematica tramite il portale INPS utilizzando le credenziali SPID livello 2, CIE o CNS.

Alla domanda devono essere allegati documenti a prova dell’attività di lavoro autonomo occasionale (es. contratti) e le dichiarazioni fiscali (Certificazione Unica e/o dichiarazione dei redditi).

La domanda d’indennità può essere trasmessa in alternativa attraverso patronati e intermediari.

Il committente non può controllare direttamente lo stato di malattia: i controlli medici spettano ad ASL e INPS.

In particolare, dal 1° settembre 2017 è operativo il polo unico per le visite fiscali: l’INPS ha competenza esclusiva per le Visite Mediche di Controllo (VMC), anche su richiesta del committente o d’ufficio.

Per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni, la visita di controllo può avvenire solo su richiesta del committente (non d’ufficio). La richiesta va presentata telematicamente tramite il portale INPS (serve SPID/CIE/CNS).

Reperibilità: quando restare raggiungibili

Durante i giorni certificati come malattia il lavoratore deve essere reperibile per consentire eventuali controlli INPS. Le fasce orarie di reperibilità riguardano tutti i giorni indicati nella certificazione (compresi sabato, domenica e festivi) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

È prevista un’esenzioni dalle fasce di reperibilità solo ed esclusivamente per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita (con documentazione sanitaria idonea) e condizioni di invalidità riconosciuta con riduzione della capacità lavorativa ≥ 67%.

Il concetto di “gravi patologie” e “terapie salvavita” si riferisce a situazioni cliniche straordinarie o cure indispensabili per mantenere in vita il paziente.

Orbene, l’estensione dell’indennità anche ai lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione Separata rappresenta un importante presidio di tutela sociale, ma richiede precisione normativa e procedurale per ottenere il riconoscimento: contributi regolari, certificati inviati correttamente, documentazione fiscale e domanda nei termini sono passaggi obbligati. Per casi complessi — ad esempio posizioni contributive borderline, malattie insorte all’estero o contestazioni sull’indennità — è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro per assistenza nella presentazione della pratica e nel dialogo con l’INPS.

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