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La componente liquidatoria nella composizione negoziata

L’introduzione della composizione negoziata, che trova un’applicazione sempre più frequente, continua a porre all’attenzione di tutti gli operatori il tema, ancora molto discusso, della possibilità di ammettere un piano a matrice liquidatoria. Nel solco di un deciso favor verso le soluzioni che garantiscano una mera continuità diretta dell’azienda, si erano già innestati interventi giurisprudenziali volti a riconoscere un presidio di ammissibilità di tutti quei piani che potessero prevedere, a certe condizioni, una componente liquidatoria.
Tra questi si richiama il Tribunale di Mantova che, nel provvedimento reso in data 4.12.2024, adottando un ragionamento che fa leva sul tenore letterale dell’art. 12, co. 2, CCII, ha sostenuto come la continuità indiretta costituisca solo uno dei modi per conseguire il risanamento della impresa, facendo, tra l’altro, leva sulle modalità di calcolo del test pratico – che tiene conto dei proventi della cessione dei cespiti di impresa- e sulla stessa configurabilità della composizione negoziata di impresa insolvente, desumibile dall’art. 25 quinquies CCII e riconfermata nei chiarimenti della lista di controllo (per una più ampia disamina si veda “Esiti altalenanti nella composizione negoziata, 27.06.2025).
Il tema è stato di recente ripreso da altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Vicenza, 16.12.2025) che, chiamata a valutare il profilo di eccezione di inammissibilità della composizione negoziata della crisi (che secondo la prospettazione del ricorrente avrebbe assunto finalità meramente liquidatoria) ha condiviso l’opportunità di concedere le misure protettive richieste, così convalidando l’ipotesi di coesistenza del percorso di composizione negoziata con un piano di dismissione di asset.
Esaminando nel merito il provvedimento in commento vengono evidenziati, a sostegno della possibilità di accedere alla composizione negoziata con un piano totalmente o parzialmente liquidatorio, una serie di elementi centrali tra i quali, in primo luogo, il coordinamento tra il possibile trasferimento dell’azienda o di suoi rami, con le possibili conclusioni della composizione negoziata attraverso l’adozione di strumenti liquidatori (id est il concordato preventivo, il concordato semplificato e l’accordo di ristrutturazione dei debiti). In aggiunta, viene valorizzata la nuova impostazione adottata a seguito del d.lgs. n. 136/2024 che, modificando la struttura dell’art. 23 CCII, ha eliminato la previsione che subordinava il passaggio dalle soluzioni “negoziali” di cui al comma 1 (contratto con i creditori, convenzione di moratoria e accordo con i creditori) a quelle “giudiziali” di cui al comma 2 (tra le quali sono contemplati anche i richiamati strumenti liquidatori) all’esito negativo delle trattative svolte in sede di composizione negoziata della crisi.
Ma ciò che più rileva, e che forse restringe il campo di applicazione, è che, a parere del giudicante, il piano liquidatorio che può “reggere” in un percorso di composizione negoziata è solo quello che garantisca la prosecuzione dell’attività attraverso altro soggetto, ovvero quando la “cessione dell’intera azienda o di un ramo della stessa è vista non già come una liquidazione in senso stretto ma come strumento attraverso il quale può essere perseguito l’obiettivo del risanamento, proprio della composizione negoziata della crisi, nella prospettiva della conservazione dei valori aziendali mediante continuità indiretta”. Solo in quest’ottica può, dunque, ammettersi “un piano di risanamento che preveda la conservazione dell’impresa, anche se in via indiretta mediante cessione di un’azienda attiva, ma non un piano diretto unicamente al soddisfacimento dei creditori mediante attivo generato dalla riscossione dei crediti e dalla liquidazione atomistica dei beni, senza alcuna possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa e la prosecuzione della sua attività, che costituisce il fine dichiarato della composizione negoziata della crisi”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale induce, dunque, ad una riflessione più profonda che involge il tema del distinguo tra piani liquidatori e piani di “continuità indiretta”, i cui confini non sembrano del tutto definiti. In detta ottica va rilevato che il Legislatore non si è preoccupato di definire una regola che assicuri l’effettiva gestione in chiave conservativa e di risanamento, nel rispetto delle assunzioni poste a base del piano stesso, con la conseguenza che, in un piano liquidatorio che preveda l’immediato pagamento dell’importo a pronti, ben potrebbe il cessionario adottare comportamenti non compatibili con la dichiarata finalità di risanamento, magari anche al solo fine di acquisire quote di mercato da poter poi dismettere.
Ciò posto, non sfugge che la soluzione di un controllo postumo non pare essere compatibile con l’attuale articolato normativo, con la conseguenza di dover prestare estrema attenzione ai piani liquidatori che, soprattutto qualora prevedano il pagamento immediato, debbono contenere un generalizzato obbligo di gestione in conformità al piano di “continuità indiretta” proposto, tale da porlo nella categoria dei piani che legittimamente possano essere gestiti in un contesto di composizione negoziata, rendendoli conformi al dettato normativo ed alla logica che anima l’intero istituto.
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