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La confisca per equivalente nei reati tributari

Per confisca si intende una misura patrimoniale consistente nell’acquisizione coattiva definitiva senza corrispettivo o indennizzo, da parte della Pubblica Amministrazione, dei beni utilizzati per commettere determinati reati o che ne costituiscono il prezzo o il profitto. La confisca può avvenire non solo nei confronti di specifici beni, ma anche dell’intero patrimonio del soggetto che ha commesso il reato. Solitamente è conseguente al sequestro preventivo, disciplinato dall’art. 321 c.p.p. secondo comma, misura cautelare reale che ha lo scopo di impedire la dispersione della res che potrebbe essere oggetto di una futura confisca. Essa si caratterizza per la sua definitività e conseguente trasferimento della proprietà dei beni a favore dello Stato al momento della condanna, differenziandosi così dal sequestro, misura preventiva volta invece ad inibire soltanto temporaneamente la disponibilità di un bene. Nei casi in cui il sequestro sia funzionale alla confisca, anticipando l’indisponibilità dei beni anteriormente ad una condanna definitiva, per le Sezioni Unite il giudice ha comunque l’onere di motivare il provvedimento. La confisca è disciplinata nel nostro ordinamento come misura di sicurezza patrimoniale, post delictum, prevista ex art. 240 c.p., ma anche come misura di prevenzione, ante delictum, nei casi tassativamente previsti dall’art. 240-bis del codice penale.
La confisca c.d. di prevenzione, o ante delictum, consente eccezionalmente l’acquisizione dei beni da parte dello Stato, soltanto nelle ipotesi riguardanti determinati delitti di criminalità e di particolare allarme sociale. La confisca post delictum avviene in caso di condanna del soggetto attivo, per le cose che sono servite o destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca è obbligatoria per: le cose che costituiscono il prezzo del reato; beni e strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di determinati reati o che ne costituiscono il profitto o il prodotto; beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti. La confisca non si applica se il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.
La confisca diretta, tradizionalmente disciplinata dall’art. 240 c.p. non è sempre risultata adeguata nella deterrenza e repressione di crimini organizzati, cui conseguiva l’immediato occultamento e reinvestimento dei beni illecitamente acquisiti. Oltre alla confisca diretta, il codice all’art. 322-ter c.p. ha, pertanto, previsto la confisca per equivalente, una tipologia di confisca più efficace per particolari forme di delitti. La confisca per equivalente, detta anche confisca di valore, è una misura giurisdizionale tramite cui vengono acquisiti dallo Stato, nelle ipotesi in cui non sia possibile confiscarli direttamente, beni di valore equivalente al profitto del reato. È prevista qualora il profitto o il prezzo del reato non può essere individuato, o è stato dissolto in tutto o in parte, ovvero occultato dall’autore del delitto. È stata introdotta con legge n. 300 del 2000, per determinati delitti previsti dal codice penale, ed in particolare quelli contro la Pubblica Amministrazione. La misura si è rivelata di particolare efficacia nel contrasto alle organizzazioni criminali. Tale tipologia di confisca consente, con la condanna definitiva del soggetto attivo, l’acquisizione di tutti beni di cui il reo abbia la disponibilità, fino al raggiungimento del valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto del reato, nelle ipotesi in cui non sia possibile una confisca in via diretta. Essa è, difatti, residuale, poiché viene applicata soltanto laddove non sia possibile procedere ad una confisca diretta. Anche con riguardo al sequestro il principio è il medesimo, pertanto la sentenza n. 36428 del 2019 della Suprema Corte ha stabilito che il Pubblico Ministero non può procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, senza aver accertato l’impossibilità del sequestro in via diretta.
Qualora prevista, la confisca per equivalente ha sempre carattere obbligatorio, nonché punitivo e sanzionatorio. A norma dell’art. 322-ter c.p., difatti, essa deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice sia in caso di condanna sia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nell’ipotesi di reati per i quali sia prevista dalla legge. Pertanto, nel caso in cui non sia possibile le confisca diretta, viene ordinata dal giudice la confisca di tutti i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato. L’istituto della confisca per equivalente ha notevolmente semplificato l’attività probatoria della magistratura, non richiedendo alcuna prova in merito al nesso di pertinenza fra reato e beni da sottoporre a confisca. Tuttavia, a fronte di una maggior efficienza repressiva e ripristinatoria di determinarti reati finanziari che danneggiano le casse dello Stato, la misura rischia di perdere di vista il riferimento ai parametri costituzionali e ai princìpi del diritto penale.
Particolarmente rilevante è l’art. 1 comma 143 della Legge Finanziaria 2008, il quale ha esteso l’istituto della confisca per equivalente anche ai delitti tributari, con l’eccezione dell’occultamento o distruzione di documenti contabili. Il comma in parola dispone che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter del codice penale”. La necessità di tale estensione è sorta poiché il profitto di reati tributari non è, generalmente, assoggettabile alla confisca diretta. Ciò in quanto l’imposta evasa è entrata già a far parte del patrimonio del soggetto attivo, e non può pertanto considerarsi proveniente da reato. Detta limitazione ha richiesto per i reati tributari uno strumento efficace di acquisizione coattiva dei beni da parte dell’autorità giudiziaria per il contrasto all’evasione fiscale, anche nelle ipotesi in cui dal reato deriva un vantaggio per il soggetto attivo soltanto in termini di mero risparmio economico.
Con l’introduzione dell’art. 12-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000 la confisca per equivalente, seppur a carattere residuale nei confronti di quella diretta, entra a pieno titolo nella normativa sui reati tributari. Il comma primo dell’articolo in oggetto stabilisce, difatti, che qualora non sia possibile la confisca diretta, è sempre ordinata la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del delitto. Ciò avviene sia in caso di condanna che di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., il c.d. patteggiamento. Differente è, tuttavia, la natura delle due tipologie di confisca: quella diretta ha natura di misura di sicurezza, mentre quella per equivalente viene considerata dalla dottrina maggioritaria, prettamente sanzionatoria, per l’assenza di un nesso di pertinenza fra delitto e res.
La distinzione non è di poco conto, poiché se si considera la natura sanzionatoria della confisca per equivalente deve applicarsi il principio di irretroattività, mentre se essa viene considerata come una misura di sicurezza, è possibile applicarla retroattivamente. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che ha escluso l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente ex art. 1 comma 143, legge n. 244 del 2007, in virtù della natura sanzionatoria che la contraddistingue. La Consulta, con sentenza n. 97 del 2009, ha difatti applicato per la confisca per equivalente il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost., ed anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza n. 307A/1995, ha ritenuto che l’applicazione retroattiva della confisca di beni contrasti con i principi di cui all’art. 7 CEDU.
Oggetto della confisca per equivalente è costituito dai beni immobili e da tutti i beni mobili, quali denaro, titoli di credito, oggetti preziosi, che rientrano nella disponibilità del soggetto, di valore equipollente al prezzo o al profitto del reato. Per la Cassazione, sentenza 47911 del 2023, il bene rientra nella disponibilità del reo anche se il potere dispositivo su di esso viene esercitato per il tramite di un terzo a cui sia formalmente intestato. Nonostante i recenti contrasti (sentenza n. 2383 del 2025) la giurisprudenza maggioritaria ritiene che in caso di estinzione del reato, come ad esempio nell’ipotesi in cui si verifichi una prescrizione, la confisca per equivalente sia inapplicabile.
Qualora il contribuente si impegna alla restituzione all’erario del profitto derivante dal delitto tributario, viene eliminato l’oggetto stesso sul quale dovrebbe incidere la confisca per equivalente, perdendo quest’ultima ogni possibile applicabilità. Secondo un orientamento giurisprudenziale ciò avviene non solo in costanza di sequestro, ma anche dopo che la sentenza è passata in giudicato, tramite la proposizione da parte del condannato dell’incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. La Cassazione ha confermato il principio affermando con la recente sentenza n. 6578 del 2025 che il pagamento del debito tributario dopo la condanna deve essere considerato ai fini della riduzione o della revoca della confisca per equivalente, poiché questa non può eccedere l’effettivo profitto conseguito dall’evasione fiscale.
Per ciò che riguarda, poi, la confisca dei beni di persone giuridiche per reati tributari commessi dal legale rappresentante, essa è legittima quando queste ultime sono utilizzate come copertura per la commissione del delitto, ovvero qualora il vantaggio economico riguardi la persona giuridica stessa.
Con la sentenza n. 13783 del 2025 le Sezioni Unite hanno stabilito che “la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato”. In tutti gli altri casi trattasi di confisca per equivalente, la quale può essere applicata con le limitazioni e nei soli casi previsti dall’art. 322-ter del codice penale. Secondo le Sezioni Unite, poi, in caso di concorso di persone nel reato è esclusa ogni forma di solidarietà passiva e “la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito”. Inoltre il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti, pertanto “solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali”.
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