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La divisione giudiziale: quando il diritto spezza la comunione

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

La “divisione” è uno di quei termini che – nell’immaginario collettivo – suona tecnico e lontano, ma che in realtà tocca aspetti quotidiani: la casa ereditata, il terreno rimasto in comproprietà, il negozio che non si riesce a spartire. Giuridicamente la fattispecie non è racchiusa in una definizione unica e netta: la dottrina la interpreta come l’atto o il procedimento che realizza lo scioglimento della comunione, ossia l’assegnazione a ciascun partecipante di una porzione individuale del bene o dei beni comuni, così come rubricato nell’art. 111 del codice civile: “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione…”.

La divisione può manifestarsi con modalità diverse, con riflessi pratici e processuali distinti:

  1. la divisione contrattuale (stragiudiziale) è il frutto di un accordo tra i comproprietari che regolano fra loro la suddivisione. Ha natura negoziale e, se ben fatta, è la soluzione più rapida e meno costosa. In particolare, rappresenta un contratto a prestazioni corrispettive in quanto esiste un rapporto di reciproca dipendenza tra le quote attribuite a ciascun condividente;
  2. la divisione giudiziale si aziona quando manca l’accordo; è il giudice a prendere in mano il processo per determinare modalità, criteri e porzioni. Qui emergono questioni processuali delicate (partecipazione, prova, progetto di divisione). Nello specifico, i condividenti possono attivarla attraverso un’azione giudiziale. Il codice civile non prevede una disciplina generale della divisione, ma disciplina la divisione ereditaria. L’articolo 1116 tuttavia statuisce che “Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite”;
  3. la divisione ereditaria è l’atto mediante il quale i coeredi mettono fine alla comunione ereditaria, essa consiste nel frazionamento, dei beni facenti parte della comunione tra i diversi eredi, in proporzione alla quota che spetta a ognuno.

La scelta tra una soluzione e l’altra è dettata molto spesso dalla qualità dei rapporti personali; se c’è fiducia si può scegliere la divisione negoziale, diversamente qualora ci sia conflitto, l’attivazione della divisione giudiziale diventa inevitabile.

La divisione giudiziale è disciplinata dagli artt. 784 e seguenti del codice di procedura civile e si apre con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove sono collocati i beni oggetto della divisione. Una regola capitale è il principio del litisconsorzio necessario: la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi o condomini in quanto la partecipazione di tutti è condizione d’efficacia dell’atto di divisione. Il giudice nella fase di accertamento dei presupposti della divisione dovrà infatti verificare la legittimazione attiva e passiva del diritto alla divisione. Sono legittimati attivi tutti coloro che hanno un titolo sui beni oggetto di divisione. I legittimati passivi invece sono gli altri contitolari della comunione dei beni di cui si chiede lo scioglimento con la divisione. Va inoltre precisato che divisione non è un atto che riguarda soltanto i comproprietari: ci sono soggetti esterni che, per effetto di trascrizioni o iscrizioni anteriori, hanno diritto di intervenire per tutelarsi. L’articolo 1113 del codice civile disciplina l’intervento di creditori e aventi causa del compartecipe: questi possono entrare nel processo di divisione o opporsi, e la mancata loro evocazione può fare venir meno l’efficacia della divisione nei loro confronti. In concreto: la divisione può essere dichiarata valida tra i partecipanti, ma non avere effetto contro chi ha diritti trascritti anteriori, un errore di chiamata può tradursi in un annullamento dell’effetto della divisione o in contenziosi successivi.

Dal 2010 il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto la mediazione come condizione di procedibilità in specifici casi: chi intende proporre domanda di divisione giudiziale deve quindi, salvo eccezioni previste dalla legge, cercare prima la conciliazione in mediazione ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto. La mancata esperibilità può comportare l’improcedibilità dell’azione giudiziale.

Il procedimento può svilupparsi su due binari principali: in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione il giudice dispone la divisione con ordinanza, ossia il provvedimento che omologa il progetto o dispone le operazioni necessarie. Viceversa, qualora siano presenti delle contestazioni (sull’esistenza del diritto alla divisione, sulle quote, sulla divisibilità dei beni, ecc.), il giudice procede con gli strumenti del processo di cognizione (istruttoria, produzione di prove, decisione in senso più “contenzioso”), e la controversia si conclude con decreto/sentenza a seconda della fase e del punto controverso. Il giudice è inoltre tenuto a predisporre un progetto di divisione e a fissare l’udienza per la discussione del progetto. Nell’ambito delle fasi esecutive del procedimento, alcune operazioni, quali per esempio la formazione dei lotti o la liquidazione delle quote, possono essere delegate dal giudice al notaio o ad altri soggetti.

Orbene, alla luce di quanto riportato, sia per la dottrina che per la giurisprudenza, il procedimento di divisione giudiziale può avere natura di volontaria o di giurisdizione contenziosa, a seconda che vi siano o meno contestazioni in ordine alla volontà di procedere con l’atto di divisione ereditaria da parte dei coeredi. Questa ambivalenza ha conseguenze pratiche non irrilevanti, tra cui l’applicabilità di varie norme processuali e i limiti di impugnazione.

Possiamo dunque rilevare come la divisione giudiziale sia il meccanismo con cui l’ordinamento trasforma una comunione problematica in proprietà individuale: dietro la norma risiedono scelte pratiche, economiche e talvolta emozionali. È dunque fondamentale, al fine di evitare danni economici e conflitti che durano anni, capire le regole: chi va chiamato, quale percorso scegliere, quali effetti produrrà la pronuncia.

In un Paese dove il mattone e l’eredità rimangono fulcri di relazioni familiari e patrimoniali, è auspicabile una conoscenza del contorno normativo della divisione per chiunque debba passare dalla comunione alla proprietà individuale con meno sorprese possibile.

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