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La parte civile nel processo penale

Da ogni illecito penale può derivare una responsabilità civile del soggetto attivo del reato nei confronti di uno o più soggetti che hanno subìto dei danni. Questi ultimi, definiti danneggiati, hanno diritto al risarcimento del danno da parte di coloro che, nel commettere il delitto, hanno cagionato un danno risarcibile, sia esso di origine prettamente economica, morale, o anche esistenziale. Pertanto, nel processo penale, la parte civile ha diritto a chiedere il risarcimento del danno a colui che ha commesso il fatto o a coloro che ne sono civilmente responsabili. Una volta costituitosi parte civile, il danneggiato non acquisisce soltanto il diritto di essere risarcito, ma diviene a tutti gli effetti parte del processo penale in ogni stato e grado. Tra i diritti della parte civile figura non solo il diritto alla prova, ivi incluso quello di presentare una lista testi almeno sette giorni liberi prima dell’udienza dibattimentale, ma il conseguente diritto di effettuare l’esame dei testi della pubblica accusa e il controesame dei testi dell’imputato. Alla parte civile spetta, inoltre, il diritto di nominare un consulente tecnico, nonché di produrre atti e documenti e chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato.
L’azione civile nel processo penale è facoltativa e deve avvenire entro termini perentori prestabiliti. Nell’ipotesi in cui il danneggiato non si costituisca parte civile nel processo penale, quest’ultimo prosegue normalmente il suo corso, con la differenza che non verranno prese dal giudice decisioni con riguardo al risarcimento. Il danneggiato manterrà comunque lo status di persona offesa, pur senza poter partecipare in qualità di parte nel processo penale. Quanto al risarcimento del danno la persona offesa potrà esercitare l’azione civile, in un giudizio civile autonomo, totalmente indipendente da quello penale.
La costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.) è, in definitiva, lo strumento con cui si inserisce nel processo penale l’azione tipicamente civilistica della richiesta di risarcimento. Per costituirsi sono indispensabili determinati presupposti, quali la titolarità del diritto e l’astratta configurabilità del danno. La costituzione di parte civile non può avvenire prima dell’udienza preliminare o quella predibattimentale. Per effetto delle modifiche apportate al codice di procedura penale con la Riforma Cartabia del 2022, mentre nei procedimenti con l’udienza preliminare la costituzione della parte civile avviene davanti al GUP entro il termine degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, prima delle richieste conclusive della stessa udienza preliminare, nei procedimenti con citazione diretta a giudizio avviene nel corso dell’udienza predibattimentale, entro il termine dell’accertamento della costituzione delle parti. Tali termini vengono superati solo nell’ipotesi di riti alternativi o speciali, quali il rito abbreviato o il giudizio direttissimo. In caso di decadenza di tali termini viene definitivamente preclusa al danneggiato la possibilità di costituirsi parte civile. La rimessione nei termini è, oggi, ipotesi assai remota, potendo verificarsi esclusivamente nei casi di modifica dell’imputazione.
La dichiarazione di costituzione è depositata alla cancelleria del giudice tramite portale e deve essere notificata alle altre parti, ma può anche essere presentata direttamente in udienza. Il deposito direttamente in udienza esime la parte civile dalla notifica alle altre parti e al PM, poiché questi ne vengono a conoscenza direttamente. Questo, in sintesi, è quanto stabilito dall’art. 78 c.p.p., secondo il quale se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata dalla parte civile alle altre parti. La costituzione può avvenire personalmente dalla parte offesa in udienza, oppure da parte del difensore munito di procura speciale. Per essere ammessa nel processo penale la parte civile, all’atto della costituzione, è tenuta al pagamento dei diritti, che avviene essenzialmente tramite la piattaforma digitale PagoPA. Non è consentita la costituzione di parte civile in forma orale, poiché l’offeso è chiamato ad esprimere la volontà di agire dinnanzi al giudice con atto scritto, rispettoso di determinati requisiti a pena di inammissibilità, dall’art. 78 del codice di procedura penale. Ai sensi della Riforma Cartabia, è ora espressamente ammessa la possibilità del difensore munito di procura speciale, di avere un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. in udienza, anche senza formalità quali la manifestazione di volontà in tal senso del danneggiato. Precedentemente alla riforma, invece, le Sezioni Unite n. 12213 del 2017 avevano affermato che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura, o in alternativa che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato.
Altra innovazione della Riforma è rappresentata dai requisiti del contenuto della dichiarazione scritta di costituzione di parte civile. Fra questi risultano, a pena di inammissibilità, le forme previste per la domanda proposta nel giudizio civile con atto di citazione, fra cui la determinazione del titolo che legittimi la pretesa, la causa petendi, nonché l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili. Sul punto le Sezioni Unite con sentenza n. 38481 del 2023 hanno stabilito, non lasciando adito ad incertezze interpretative, che è necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ed espresse in modo chiaro e specifico.
La parte civile può essere esclusa con ordinanza, su richiesta delle parti ovvero d’ufficio, con revoca tacita o espressa della costituzione, o con richiesta di esclusione da parte di PM, imputato e responsabile civile, o infine con decisione d’ufficio da parte del giudice qualora ritenga che non siano stati rispettati i termini o non ne sussistano i presupposti. L’esclusione può verificarsi in udienza preliminare o in dibattimento entro la fase degli atti introduttivi. La decisione spetta al giudice procedente con ordinanza non impugnabile. La parte può anche revocare la propria costituzione di parte civile. La revoca è la rinuncia della parte civile allo strumento penale e può avvenire in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione alle parti o per facta concludentia, come avviene nell’ipotesi della mancata presentazione delle conclusioni scritte nella discussione finale in dibattimento. La revoca comporta la rinuncia al risarcimento in sede penale, ma non preclude l’azione davanti al giudice civile. Nell’ipotesi in cui vi fosse un patteggiamento la parte civile viene esclusa, e il risarcimento del danno può avvenire esclusivamente in sede civile.
L’azione civile può essere esercitata sia direttamente dal danneggiato, che dagli eredi universali, nei confronti dell’imputato, nonché del responsabile civile. Con la costituzione di parte civile il danneggiato diventa parte nel procedimento penale e può partecipare ad esso in tutti i gradi di giudizio.
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