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La prescrizione dei reati

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

La prescrizione in ambito penale è una causa di estinzione del reato che si verifica con il trascorrere di un periodo di tempo predeterminato, senza che sia stata emessa una sentenza definitiva. In tali casi lo Stato, in ragione di un principio di economia processuale, rinuncia a far valere la propria pretesa punitiva, per il venir meno delle esigenze di prevenzione generale. L’eccessivo tempo trascorso per la conclusione del processo si assume, pertanto, quale implicita presunzione di rinuncia dello Stato all’esercizio dell’azione penale. Ciò anche in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., secondo il quale è compito della legge assicurarne la ragionevole durata, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti nella formazione della prova. L’estinzione del reato  per prescrizione impedisce l’applicazione delle conseguenze penali dell’eventuale condanna, facendo cessare anche l’esecuzione delle misure di sicurezza. Tuttavia, l’estinzione del reato non cancella tutti gli effetti dell’eventuale condanna, quali ad esempio la menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Per molti anni l’eccessivo carico giudiziario penale e le carenze di personale fra giudici e cancellieri hanno provocato un rallentamento dei processi con conseguente ricorso eccessivo alla prescrizione, quale esito di un procedimento penale. Ciò ha fatto sì che molti reati restassero impuniti svilendo la funzione deterrente del processo e della conseguente pena e, di fatto, disincentivando i riti alternativi e premiali, nati proprio con finalità deflattiva del carico di processi penali. Si è cercato, pertanto, di correre ai ripari con una serie di normative per allungare i tempi di prescrizione e per rendere tale istituto sempre meno applicabile. Tuttavia il risultato è, ad oggi, ben poco soddisfacente, poiché la prescrizione richiede un calcolo complesso e poco razionale, con differenti risultati a seconda della legge in vigore al momento dei fatti. Innanzi tutto le ripetute modifiche alle leggi sulla prescrizione, senza mai operare una riforma completa e sistematica, hanno dato vita ad una disciplina slegata, e soprattutto macchinosa e complessa. In secondo luogo l’attuale normativa risulta, a parere dello scrivente, poco coerente con particolare riferimento alla gravità dei reati, con un appiattimento dei termini di prescrizione fra reati lievi e reati di maggiore allarme sociale. L’eccessiva dilatazione dei termini di prescrizione ha, poi, sancito di fatto una imprescrittibilità della maggioranza dei reati, svilendo il senso dell’istituto e soprattutto in palese contrasto con il citato articolo 111 della Costituzione.

Le norme principali sulla prescrizione sono previste agli articoli 157 e seguenti del codice penale, in più occasioni novellati e riscritti a seguito delle ripetute riforme. La prima modifica è ad opera della c.d. legge Cirielli del 5 dicembre 2005, n. 251, operante per i reati commessi fino al 2 agosto 2017. Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la c.d. Riforma Orlando del 23 giugno 2017, n. 103, la quale allunga i termini di prescrizione con l’introduzione di periodi di sospensione, previsti dall’art. 159 comma 2 del codice penale. Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2 c.p. è stata abrogata e sostituita con l’art. 161-bis c.p., dalle disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, legge 27 settembre 2021, n. 134, la quale ha introdotto un meccanismo di sospensione nei gradi di giudizio successivi al primo, affiancato da un nuovo concetto di improcedibilità.

Il termine di prescrizione, a norma dell’art. 158 c.p. decorre dalla commissione del reato. Nello specifico, per il reato consumato il termine decorre dal giorno della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui cessa l’attività del colpevole, infine per i reati permanenti e continuati decorre dal giorno in cui cessa la permanenza o la continuazione. L’imputato può rinunciare alla prescrizione del reato per cui si sta celebrando il processo a suo carico. Nel calcolo della prescrizione vanno, poi, considerate le eventuali cause interruttive e sospensive, che non verranno computate nel decorso temporale necessario alla prescrizione, facendone inevitabilmente slittare i termini. Ad esempio la richiesta di rinvio di un’udienza per indisponibilità del difensore causerà una sospensione della prescrizione, e durante tale periodo non vi sarà decorso dei termini. I termini di prescrizione vengono raddoppiati per specifici delitti di allarme sociale, elencati nel comma 6 dell’art 157 c.p., quali la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia. La prescrizione non si applica ai reati puniti con la pena dell’ergastolo.

Prima della legge Cirielli del 2005 la prescrizione dei reati veniva stabilita ex art. 157 in: 20 anni, per pene reclusive non inferiori a 24 anni; 15 anni, per pene reclusive non inferiori a 10 anni; 10 anni, per pene reclusive non inferiori a 5 anni; 5 anni, per pene reclusive inferiori a 5 anni, o la pena della multa; 3 anni, per la pena dell’arresto e 2 anni per la pena dell’ammenda.

La legge Cirielli riscrive il primo comma dell’art. 157 c.p., stabilendo che il reato è estinto per prescrizione, con il decorso del tempo corrispondente alla pena massima. Tale periodo di tempo non può, in ogni caso, essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni. La pena viene considerata senza tener conto di circostanze attenuanti e aggravanti, tuttavia le circostanze aggravanti a effetto speciale, che aumentano la pena di più di un terzo, rilevano nel calcolo della prescrizione in considerazione dell’aumento massimo. Le disposizioni del 2005 sulla prescrizione hanno il pregio di semplificare il calcolo e renderlo proporzionale alla gravità della condotta, tuttavia per alcuni reati il termine è risultato, alla prova dei fatti, troppo esiguo.

Di particolare importanza sono gli atti interruttivi della prescrizione, poiché essi fanno slittare il termine di prescrizione originariamente stabilito dalla legge. Tali atti, dettagliatamente previsti dall’art. 160 c.p., fra cui l’ordinanza di misura cautelare, l’interrogatorio, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, determinano l’interruzione della prescrizione e una nuova decorrenza. Tuttavia per l’art. 161 c.p., l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento superiore ad un quarto del termine complessivo. Pertanto un reato che si prescrive in sei anni potrà, in seguito ad evento interruttivo della prescrizione, prescriversi nel termine massimo di sette anni e mezzo. Per alcuni reati contro la Pubblica amministrazione e in caso di recidiva aggravata tale termine viene aumentato.

La riforma con legge n. 148 del 2011 ha novellato la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti fra l’articolo 2 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, predetti reati richiedono un termine di prescrizione complessivo di otto anni, che lievitano a dieci in caso di eventi interruttivi. Per gli articoli 10-bis, ter, quater, e 11, il termine di prescrizione resta di sei anni, sette e mezzo in caso di atti interruttivi, come nella disciplina ante-riforma. Con riguardo agli articoli 2, 3, 8 e 10 del d.lgs. del 2000, la riforma del 2019 ha previsto un ulteriore aumento dei termini di prescrizione, che possono arrivare fino a 13 anni e 4 mesi in caso si verifichino atti interruttivi.

La c.d. Riforma Orlando, Legge n. 103/2017, ha introdotto una sospensione del decorso della prescrizione nei gradi di giudizio superiori al primo. Nello specifico la sospensione si applica dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Si applica, inoltre, una sospensione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Questa disposizione è applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Le Sezioni Unite, ud. 12 dicembre 2024, hanno chiarito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, mentre per i reati commessi a partire dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021.

La c.d. Riforma Bonafede, Legge n. 3 del 2019 ha abrogato le ipotesi di sospensione della precedente riforma del 2017, stabilendo all’art. 159 comma 2 c.p. che il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Una volta pronunziata la sentenza di primo grado il reato diverrà imprescrittibile poiché nessuna prescrizione potrà maturare in secondo e terzo grado.

Al fine di evitare che il controverso istituto dell’imprescrittibilità del reato dopo il primo grado di giudizio potesse provocare l’intervento della Corte cosrtituzionale per un evidente contrasto con l’art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo, la c.d. Riforma Cartabia, Legge n. 134/2021, ha introdotto l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di giudizio. Il decorso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado, tuttavia i gradi successivi al primo devono rispettare termini prestabiliti, altrimenti l’azione penale verrà dichiarata improcedibile e l’imputato sarà prosciolto. Con la Cartabia il giudizio di appello deve concludersi entro due anni, a decorrere da 90 giorni dopo il termine che il giudice di primo grado ha indicato per il deposito delle motivazioni. Tale periodo sarà prorogabile di un anno per i reati più gravi o quando l’impugnazione risulta particolarmente complessa. Lo stesso istituto è stato introdotto per i ricorsi in cassazione, che dovranno terminare entro un anno, con la possibilità di deroga di sei mesi per i reati più gravi o le impugnazioni complesse, a decorrere da 90 giorni dopo il termine che il giudice di secondo grado ha indicato per il deposito delle motivazioni. La tormentata normativa sulla prescrizione ha subìto, nel 2023, un emendamento che ha abrogato l’improcedibilità, ritornando al decorso dei tempi di prescrizione dopo due anni di sospensione dei termini in appello ed un anno in cassazione.

Alberto Biancardo
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