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La questione della prevalenza delle misure di prevenzione

Giornalista, Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Il tema della prevalenza delle misure di prevenzione rispetto ai diritti dei creditori ipotecari all’interno delle procedure esecutive individuali è destinato a trovare una definitiva soluzione per effetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte operato dal Tribunale di Pavia (ordinanza dell’8 aprile 2025). Il nuovo strumento introdotto con l’art. 363-bis c.p.c. stabilisce che il “giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, nel concorso delle note condizioni di “novità”, di gravi ed ancora irrisolte difficoltà interpretative e di reiterabilità in numerosi giudizi.

Utilizzando detta norma il citato Tribunale ha rimesso gli atti al giudice di legittimità per la risoluzione della seguente questione di diritto: “regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)”.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Pavia prende le mosse da una vicenda che aveva visto dapprima la trascrizione da parte del creditore procedente di un’ordinanza di sequestro conservativo (poi convertito in pignoramento l’11.03.2024), cui aveva fatto seguito la trascrizione, in data 07.07.2023, di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p.) emesso dal GIP del Tribunale di Pavia.

La questione agitata, di cui viene riconosciuto l’elemento di complessità e novità, attiene al carattere “ordinario” della confisca, cui è finalizzato il sequestro preventivo (non, dunque, una confisca in casi particolari, ex art. 240-bis c.p. o per delitti ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), a cui, secondo il Tribunale, non si applicherebbe il regime speciale in tema di opponibilità stabilito dal cd. Codice Antimafia (d.lgs n. 159 del 2011), stante il mancato rimando legislativo. Questa prima conclusione appare, però, minata, dal nuovo testo del D.Lgs. 14/2019 che ha esteso l’applicazione del regime speciale del Codice Antimafia a tutte le tipologie di confisca, qualora esse si pongano in contrasto con il procedimento di liquidazione giudiziale conseguente all’apertura di una procedura concorsuale.

Tuttavia, occorre considerare che il regime del riformato art. 317 CCII stabilisce il principio di prevalenza delle misure cautelari di beni soggetti a confisca, determinando la generalizzata sospensione delle procedure di crisi ed insolvenza, solo “nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria”, e ciò anche per effetto del richiamo all’art. 104 bis 1 bis disp att. Ed allora, “al fine di sciogliere il nodo interpretativo del quesito oggetto del rinvio pregiudiziale, è necessario verificare se il regime peculiare di inopponibilità, applicabile alle liquidazioni giudiziali conseguenti all’apertura di procedure concorsuali, possa essere esteso alle azioni esecutive individuali (cd. principio di prevalenza)”, presentandosi, così, come una questione di particolare difficoltà interpretativa con reiterabilità diffusa della questione. Ciò posto, l’ordinanza si limita a dare atto della circostanza che, pur non mancando precedenti di legittimità, è assente il confronto con la novella introdotta dal Codice della Crisi.In attesa del pronunciamento pare possibile azzardare una soluzione.

Il favor espresso dal legislatore del Codice della crisi per le misure cautelari penali e per le esigenze di politica criminale alle stesse sottese, lascerebbe ragionevolmente desumere l’esportabilità delle regole ivi dettate anche nell’ambito dell’esecuzione forzata. L’estensione analogica del sistema concorsuale a quello della tutela individuale pare, infatti, possibile in virtù della medesima finalità cui le stesse mirano, superando l’irragionevolezza di una misura penale che, diversamente, prevarrebbe nella prima ipotesi e sarebbe recessiva nella seconda. Il tutto rafforzato dalla considerazione che la liquidazione giudiziale altro non è che un pignoramento universale sui beni del debitore.

Così ragionando si verrebbe a creare una sorta di “cordone sanitario” attorno al bene attinto da sequestro preventivo ex art. 321, co 2, cod. proc. pen. tutelando, nell’ipotesi di successiva confisca, il sistema generale dell’economia, e così evitando che la liquidazione avvenga senza quelle cautele penalistiche che i giudici civili non possono evidentemente garantire. Se la soluzione dovesse orientarsi in tal senso, resterebbero da gestire le conseguenze derivanti dall’irrompere del provvedimento di sequestro in presenza di un decreto di trasferimento già emesso, o di un provvedimento di mera aggiudicazione, dovendo, probabilmente, invocare i principi di salvezza dell’acquisto compiuto dall’aggiudicatario di buona fede ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.

Tommaso Nigro
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