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LA RETE D’IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ DA NON SOTTOVALUTARE

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

LA RETE D’IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ DA NON SOTTOVALUTARE

C’è un vecchio detto che tutti conosciamo: “L’UNIONE FA LA FORZA”. Purtroppo non tutti conoscono lo strumento “Rete d’impresa” che altro non è che una reale opportunità per imprese e professionisti di “aggredire il mercato” facendo, appunto, RETE!

Con il presente intervento si vuole fare il punto per conoscere questo importante strumento.

Definizione e normativa di riferimento

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

La disciplina delle reti d’impresa è stata introdotta sul piano civilistico dall’art. 3, co. 4-ter e 4-quater, D.L. 10.2.2009, n. 5, conv. con modif. dalla L. 9.4.2009, n. 33. Successivamente l’art. 42, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, ha riscritto la normativa a contenuto civilistico ed introdotto un’importante agevolazione di carattere fiscale, consistente nella detassazione degli utili investiti nei programmi di rete.

La disciplina delle reti è stata ulteriormente modificata dall’art. 45, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, e dall’art. 36, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221.

Con la C.M. 18.6.2013, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti riguardanti le novità da ultimo introdotte.

Nel 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 81 del 22 maggio rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che permette ai professionisti di costituire reti di esercenti la professione nonché di partecipare alle reti di imprese (Legge n. 122/2010), in forma di reti miste, oppure di costituire consorzi stabili professionali ed associazioni temporanee professionali (ATP).

Le reti di impresa in ITALIA

I numeri parlano da soli: lo sviluppo delle reti di impresa è in forte crescita. I dati pubblicati sul sito http://contrattidirete.registroimprese.it/reti, aggiornati al 3 marzo 2020 “parlano da soli”: attualmente sono registrati 5. 6.000 contratti di rete di cui 872 a soggettività giuridica imprese, mentre le imprese coinvolte sono ben 35.306.

Lo strumento rete d’impresa, sia esso con soggettività giuridica (rete pesante) sia esso rete contratto (rete leggera), come meglio esplicitato nel prosieguo, rappresenta uno strumento molto duttile per poter creare “nuovo business” rafforzando rapporti stabili di organizzazione fra imprese che mantengono distinta la propri autonomia realizzando così valore per l’azienda stessa.

Dal punto di vista economico le reti di impresa raffigurano una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Dal punto di vista giuridico, invece, il contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una molteplicità di contraenti come forma di aggregazione con il fine ultimo di ottimizzare le risorse al fine di realizzare strumenti strategici per competere su qualità ed innovazione.

Perché creare una rete d’impresa?

Va anzitutto sottolineato che la rete nasce per le IMPRESE con l’obiettivo di consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali tipici delle imprese italiane e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità.

Dal 2017, la rete d’impresa, è stata aperta anche ai professionisti come interessante opportunità. Sul tema professionisti mi riservo l’approfondimento in un successivo articolo.

Per le imprese, in particolare, la “Rete” permette di:

  • incrementare produttività e competitività;
  • condividere conoscenze e competenze;
  • sviluppare maggiore potenzialità innovativa, creatività e dinamicità;
  • facilitare l’internazionalizzazione e inserirsi in nuovi mercati;
  • certificare la qualità del proprio processo produttivo;
  • razionalizzare i costi di gestione.

È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda che vi partecipa e sviluppo per il territorio in cui opera.

I vantaggi della rete

Il legislatore, con l’emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’art. 42, stabilisce espressamente che “le Reti di imprese possono godere di specifici vantaggi fiscali, amministrativi e, finanziari nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’Economa e delle finanze.

Attualmente i vantaggi fiscali sono sospesi, avendo interessato “solamente” i periodi d’imposta per gli anni dal 2010 al 2012,

Uno dei vantaggi che in maggior misura impatta positivamente sui soggetti che aderiscono a una Rete d’Imprese, è l’incremento del Rating d’Impresa, da cui direttamente dipende la capacità di accesso al credito per i medesimi soggetti.

L’adesione a un contratto di rete permette all’impresa di tessere una serie di rapporti i quali apportano a favore della stessa una maggior possibilità di sbocco sul mercato del credito, implementando in particolar modo le informazioni quali – quantitative a disposizione dei finanziatori. Una maggiore e migliore qualità delle informazioni comporta il miglioramento del rating della singola impresa.

Va sottolineato, inoltre che, dal lato delle Istituzioni Pubbliche, il contratto di rete è considerato una realtà positiva in forte espansione. L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha espressamente chiesto al Governo, nell’ambito della disciplina relativa i soggetti ammessi a partecipare alle gare di appalto, di ammettere fra questi anche i contratti di Rete per le imprese di dimensione medio –  piccole. Di fatto sono inseriti tra i soggetti riconosciuti dal Codice degli appalti anche le Reti d’Impresa.

Relativamente alle agevolazioni di natura amministrativa, all’art. 1, comma 368, lett. b, è prevista la possibilità di relazionarsi sia con le pubbliche amministrazioni che con gli enti pubblici tramite non solo il distretto, ma anche attraverso la Rete.

In particolare, così come avviene con i distretti, la Reti hanno la facoltà di comunicare con gli enti pubblici attraverso modalità telematiche e accedere alle banche dati delle amministrazioni.

Ulteriori vantaggi in capo alle Reti di Imprese sono previsti dalle Amministrazioni pubbliche. Esse stanno incrementando l’offerta di Bandi il cui fine è il sostegno alla creazione delle Reti. Gli stessi bandi prevedono riserve ad hoc per le Reti e contributi regionali a copertura delle spese del progetto di Rete.

La Rete “Contratto” o leggera

L’adesione al contratto di rete e, quindi la creazione di una “Rete contratto” non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011).

Questa impostazione è stata confermata con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla rete contratto può essere attribuito un proprio codice fiscale, in considerazione del fatto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.

Con questa tipologia di “rete”, vi è assenza di un’autonoma soggettività giuridica e fiscale delle reti di impresa e comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Ai fini fiscali, la rete contratto ragiona per “trasparenza”: in sostanza si ha l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti. Questo si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune.

 

La Rete “Soggetto” o pesante

È previsto, per la rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Per effetto dell’iscrizione la rete di imprese diviene un nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.

La rete-soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili; in pratica la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette.

L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti. A ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta.

In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette.

Luca Santi
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