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La truffa assicurativa

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

Una tipologia di reato in continua crescita è la truffa alle compagnie assicuratrici. La condotta criminosa può avvenire con differenti modalità: falsificando una polizza di assicurazione o altra documentazione riguardante un sinistro, denunciando un incidente mai avvenuto, distruggendo o occultando un bene assicurato, fingendo di aver subìto un infortunio per ricevere il relativo indennizzo. Il fine, al pari della truffa semplice, è l’illecito profitto con altrui danno. Nell’ipotesi della truffa assicurativa il danno viene cagionato alla compagnia di assicurazione, ma indirettamente subiscono un danno tutti gli assicurati, per l’aumento dei premi assicurativi determinati dalle condotte fraudolente. Tuttavia parte offesa, legittimata a sporgere querela, è soltanto la compagnia assicuratrice.

La falsa denuncia all’assicurazione del furto dell’autovettura o di un infortunio, ovvero la falsificazione di polizze o documentazione assicurativa riguardante un sinistro, sono considerate truffe assicurative ed integrano il delitto previsto e punito dall’art. 642 c.p., ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’articolo 640 del codice penale. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 932 del 2018) la fattispecie si applica anche nell’ipotesi di falsi incidenti. Per il primo comma dell’art. 642 c.p. chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione, disperde o occulta beni di sua proprietà, ovvero falsifica o altera documentazione assicurativa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. A mente del secondo comma del medesimo articolo, alla stessa pena soggiace chi, al fine di conseguire l’indennizzo dell’assicurazione, cagiona a se stesso una lesione personale o ne aggrava le conseguenze, denuncia un sinistro non accaduto, ovvero distrugge, falsifica o altera la documentazione relativa al sinistro.

Si tratta di un delitto istantaneo di pericolo, a consumazione anticipata, che si realizza indipendentemente dal conseguimento di un proprio vantaggio. L’ascrizione del reato al soggetto agente prescinde, pertanto, da un danno effettivo all’assicurazione, tuttavia è previsto un aumento di pena se il soggetto attivo consegue l’intento. Basta, quindi, la falsa denuncia di un incidente, anche senza il conseguimento del relativo indennizzo, per la configurazione del reato ex art. 642 del codice penale. Il delitto è perseguibile a querela di parte. Per la Cassazione il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione dei fatti da parte dell’offeso, non avendo rilevanza il mero sospetto. La querela può essere proposta soltanto dalla compagnia assicuratrice, unico soggetto legittimato, e non anche dall’assicurato che venga a sua insaputa coinvolto in un falso sinistro o che da esso subisca nocumento (Cass. n. 20988 del 2021). Secondo la dottrina maggioritaria, anche se la norma inizia con “chiunque” trattasi di un reato proprio, perseguibile solo se commesso dall’assicurato. La falsificazione della documentazione assicurativa può anche essere commessa da soggetto differente dall’assicurato, mentre nell’ipotesi di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati di proprietà non personale ma altrui, il soggetto agente non sarà perseguibile ex art. 642 c.p., ma per il reato di truffa, art. 640 del codice penale. Nonostante la dottrina qualifichi come reato proprio la fattispecie dell’art. 642 c.p., la Suprema Corte con sentenza n. 43534 del 2021 ha statuito che non sia attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma contrattuale. L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico, poiché appare chiaro per dottrina e giurisprudenza, che il soggetto agisca con l’intento di conseguire un proprio vantaggio a danno dell’assicurazione.

Il bene giuridico tutelato è l’integrità patrimoniale delle imprese assicuratrici. La pena prevista è la medesima, sia in caso di danneggiamento volontario del bene assicurato, sia in caso di falsificazione o alterazione della documentazione, nonché nell’ipotesi di falsa denuncia di un sinistro. La frode assicurativa prevista dall’art. 642 c.p. si perfeziona nel momento e luogo in cui si realizza la condotta criminosa, tuttavia la Cassazione ha in più riprese stabilito che la competenza territoriale, nell’ipotesi di falsificazione della documentazione di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Cass. pen. n. 27136 del 2023).

Le ipotesi di falsificazione di polizze e altra documentazione assicurativa corrispondono alle condotte di falso materiale, ma vengono punite dalla disciplina dell’art. 642 c.p. La falsificazione comprende sia la creazione ex novo del documento, sia l’alterazione di un documento preesistente. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 9553 del 2021 ha stabilito che la falsificazione o l’alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto assicurativo possono integrare sia una falsità materiale, sia una falsità ideologica, pertanto anche il contenuto falso di una dichiarazione o denuncia all’assicurazione rientrano nell’ambito dell’art. 642 del codice penale.

Per ciò che riguarda le lesioni personali, il soggetto attivo viola l’art. 642 c.p. nel caso in cui provoca a se stesso una lesione per chiedere l’indennizzo all’assicurazione, ma anche se aggrava le conseguenze di una lesione realmente subìta. L’ipotesi più comune di truffa assicurativa è, comunque, quella della denuncia del falso sinistro, al fine di ricevere un indennizzo. Tale ipotesi può essere realizzata da un solo soggetto, con la denuncia di un sinistro mai avvenuto, oppure in concorso tra due soggetti che si accordano per truffare la compagnia assicurativa simulando un incidente stradale per ottenere un risarcimento non dovuto. Nonostante un indirizzo minoritario tenda ad ammettere la perseguibilità della forma tentata del predetto delitto, lo scrivente non ritiene che essa possa sussistere, poiché si perverrebbe a punire il tentativo di un pericolo, ossia una condotta priva di offensività o di qualsivoglia idoneità a ledere il bene giuridico tutelato.

Nelle ipotesi di falsa denuncia al fondo di garanzia per le vittime della strada, per i danni cagionati da soggetti non aventi copertura assicurativa o qualora il responsabile del sinistro non sia stato identificato, la Cassazione n. 25128 del 2016 ha ravvisato la configurabilità della frode assicurativa prevista dall’art. 642 c.p. e non della truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Il fondo di garanzia, dopo aver risarcito la vittima per un incidente provocato da soggetto con copertura assicurativa falsa o contraffatta, ha il diritto di rivalsa su quest’ultimo. Con sentenza n. 14255 del 2020 la Suprema Corte ha, poi, stabilito che il Fondo Vittime debba risarcire anche gli assicuratori che agiscono in rivalsa per il risarcimento pagato ai danneggiati, a norma degli articoli 141 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005.

Alberto Biancardo
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