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L’assenza di passività verso l’IMU del nudo proprietario

Dottore Commercialista

Il riferimento normativo di nostro interesse, per confermare la questione attinente al fatto che il nudo proprietario non deve provvedere al pagamento dell’IMU (imposta sul valore aggiunto), è la Sentenza n. 2827 del 12 Dicembre 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Il provvedimento in questione si esprime sull’ampia argomentazione che tiene in considerazione l’aspetto concernente alla passività in ottica IMU nel momento in cui vi è la presenza di quello che è un diritto reale di usufrutto. Facendo un’analisi concreta di quanto è sopra considerato, si è verificato che questa constatazione ha dato un’importante visione in merito a quella che è una controversia costantemente oggetto di contenzioso tra un contribuente ed una qualsiasi amministrazione comunale, andando a far sì che una volta per tutte si riesce ad individuare in maniera passiva quello che è il soggetto passivo d’imposta nel momento in cui sussiste una scissione tra proprietà e godimento del bene immobile.

La Corte per portare avanti quanto ha emanato, si è dedicata alla valorizzazione della disciplina che è a sostegno dell’IMU, dando risalto prima di tutto a quella che è la natura patrimoniale dell’imposta, collegandola poi immediatamente a quelle che sono le reali capacità di possesso e di godimento del bene. Portando avanti questa linea di ragionamento succede che il presupposto soggettivo di quella che è l’imposta di cui stiamo parlando prende forma effettivamente non nella considerazione di quella che è la titolarità formale del diritto di proprietà bensì tramite un certificato possesso giuridico dell’immobile.

Dalla sentenza si evince che il diritto di usufrutto concede a chi lo possiede la possibilità di beneficiare completamente del bene in questione, il tutto va anche a considerare la possibilità di utilizzarlo, come meglio si ritiene opportuno e di trarre da ciò dei benefici economici. Da qui si arriva a definire il fatto che il nudo proprietario non dispone di alcuno di questi benefici sopra – indicati, possedendo realmente soltanto un diritto giuridico che a sua volta è destinata ad avere effetti concreti soltanto nel momento in cui non vi sarà più l’usufrutto di riferimento.

Disponendo del quadro operativo che è risultato fuori si verifica che la Corte va ad affermare senza mezze misure, che il nudo proprietario non rientra minimamente nella considerazione di soggetto passivo IMU, dato che per essere tali non si può prescindere dal possesso da un punto di vista tributario. Infatti il possesso della singola nuda proprietà non corrisponde ad una relazione simbiotica con il bene da un punto di vista economico, ed è proprio ponendo attenzione su questo passaggio che non vi è alcuna sussistenza per dare seguito ad un’eventuale corrispondenza dell’imposizione.

Qualora si arrivasse a far pagare l’imposta al nudo proprietario si andrebbe realmente contro a quello che è il fondamento normativo di riferimento del tributo, visto che lo stesso non traendo alcuna utilità economica dall’immobile, non matura alcuna capacità contributiva che sia assoggettabile allo stesso. Il collegamento principale a cui ci riferiamo nella strutturazione delle nostre linee guida è quella relativa al fatto che l’interpretazione normativa dell’imposta sul valore aggiunto si regge totalmente sul far sì che si generi una capacità contributiva dal possesso dello stesso, dato che la sua organizzazione è pensata per avere impatto sulla ricchezza futura ed attuale di cui si accerti la derivazione del godimento del bene immobile.

Il nudo proprietario detiene sì un diritto reale, ma concretamente non gode dell’immobile né tantomeno ricava dallo stesso quelli che sono dei benefici economici e perciò l’assoggettarlo ad un’eventuale pagamento del tributo non avrebbe alcun fondamento. Vi è invece l’usufruttuario che materializza la relazione economica col bene in quanto dispone del pieno godimento dello stesso e pertanto è a tutti gli effetti il soggetto a cui si deve far riferimento per il pagamento dell’imposta. Stiamo perciò parlando di una sentenza che assume una grande importanza in quella che è la vita di tutti i giorni, dato che in questo modo le amministrazioni comunali non possono più estendere la soggettività passiva dell’IMU al nudo proprietario, a discapito del fatto che è di pertinenza appunto dell’usufruttuario.

Quindi sono illegittimi a tutti gli effetti quelle che sono le richieste di pagamento e gli avvisi di accertamento che nel corso del tempo sono rivolti al nudo proprietario, soprattutto per quelle che sono le annualità in cui si consideri la costituzione dell’usufrutto e la parallela non estinzione. In questo modo ne esce davvero rafforzata la figura del contribuente e si riduce anche l’incertezza nell’applicazione della dottrina normativa, la quale a sua volta da sempre caratterizza l’andamento della macchina amministrativa. Non ci stiamo ritrovando a parlare di un qualcosa di rivoluzionario, bensì il contrario, dato che è un’argomentazione che si affronta quotidianamente ed il cui salto di qualità lo si va però a fare nel momento in cui si applicano le fondamenta normative al caso concreto, ed è vitale la figura del giudice tributario nel verificare che tutto questo avvenga.

Il come si è pronunciata la Corte mira ad agire nell’ottica di un rafforzamento del rapporto tra contribuente ed amministrazione in modo da far sì, che anche nel caso specifico di cui stiamo parlando, vi siano sempre meno distorsioni applicative e interpretative.

Bartolomeo Russo
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