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L’Autorità Bancaria Europea (EBA) proroga a marzo 2021 le Moratorie sui crediti

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

EBA Moratoria Crediti

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) con il comunicato stampa di mercoledì 02 dicembre 2020 ha diffuso la notizia di aver riattivato le «Linee Guida sulle Moratorie dei prestiti», estendendo la scadenza delle sospensioni dei pagamenti – causa pandemia Covid19 – al 31 marzo 2021.

Tale provvedimento, come si legge dallo stralcio del comunicato stampa riportato di seguito, è un sostegno a famiglie e imprese in crisi di liquidità, affinchè le banche continuino a tenere i rubinetti aperti del credito per l’Economia reale pur restando in alert su eventuali problemi di solvibilità, ed evitare che i prestiti problematici (NPL e crediti deteriorati) si riflettano negativamente nei loro bilanci.

 

Di seguito si riporta uno stralcio del comunicato stampa tradotto in italiano:

“Dopo aver monitorato da vicino gli sviluppi della pandemia COVID-19 e, in particolare, l’impatto della seconda ondata COVID-19 e le relative restrizioni governative adottate in molti paesi dell’UE, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha deciso di riattivare le sue linee guida moratorie legislative e non legislative.

Questa riattivazione garantirà che anche i prestiti, che in precedenza non avevano beneficiato di moratorie di pagamento, possano ora beneficiarne. Il ruolo delle banche nell’assicurare il flusso continuo di prestiti ai clienti rimane della massima importanza e con la riattivazione di queste linee guida, l’EBA riconosce le circostanze eccezionali della seconda ondata COVID-19.

Le linee guida riviste dell’EBA, che si applicheranno fino al 31 marzo 2021, includono ulteriori salvaguardie contro il rischio di un aumento indebito delle perdite non riconosciute nel bilancio delle banche”.

 

Con la riattivazione di tali Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative, l’EBA ha introdotto due nuovi vincoli per garantire che il supporto fornito dalle moratorie sia limitato a colmare le carenze di liquidità innescate dai nuovi lockdown e che non vi sia alcun vincolo operativo alla continua disponibilità di credito.

I due nuovi paletti sono:

1.Solo i prestiti sospesi, posticipati o ridotti in base a moratorie generali di pagamento non superiori a 9 mesi complessivi, comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse, possono beneficiare dell’applicazione delle nuove Linee Guida.

In sostanza la proroga si applica sui prestiti per i quali è stato concordato a partire dal 30 settembre 2020 un periodo massimo di nove mesi di moratoria complessiva.

I nove mesi non si applicano sui prestiti con moratoria accordata prima del 30 settembre, mentre per le moratorie concesse prima del 30 settembre ma per le quali la sospensione è stata di un periodo inferiore ai nove mesi, tale proroga può essere concessa. Ad esempio: se la prima sospensione (accordata prima del 30 settembre) è stata di 6 mesi, la seconda sospensione – in base alle nuove linee guida – può essere concessa solo per 3 mesi.

 

2. Gli enti creditizi sono tenuti a fornire nuova documentazione alla BCE/SSM presentando un piano denominato “Unlikeness to Pay” ossia sulla valutazione potenziale delle probabili inadempienze delle esposizioni. Questo requisito consentirà alle autorità di vigilanza di intraprendere qualsiasi azione appropriata.

 

Ricordiamo che le Linee Guida EBA sulle moratorie legislative e non legislative per il rimborso dei prestiti sono state pubblicate il 2 aprile 2020 per garantire che le banche potessero concedere sospensioni di pagamento ai clienti evitando, in caso di insolvenza, la classificazione automatica delle esposizioni secondo la normativa vigente che prevede:

– i “Forbearance” cd «Esposizioni ristrutturate» ossia quelle “esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origini una perdita” (Circolare n. 272 del 30 luglio 2008).

 – i casi di “Default” ossia delle controparti inadempienti, che dal 01 gennaio 2021 vedrà l’entrata in vigore della nuova disciplina, molto importante perché armonizza la regolamentazione e la valutazione del rischio di credito tra le banche europee.

In sintesi con la nuova definizione di Default creditizio (che sarà trattata in un prossimo articolo) vengono stabiliti criteri e modalità nuove per le banche al fine di individuare il «Cliente Inadempiente», ossia quello che presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante, il cui importo risulti, in termini assoluti, allo stesso tempo:

– Per i Privati e Piccole Medie Imprese:

superiore a € 100,00  per le esposizioni al dettaglio e € 500,00 per le altre esposizioni, e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso l’Istituto bancario.

Di seguito si allegano le nuove Linee Guida in lingua inglese:

 EBA-GL-2020-15 Amending Guidelines EBA GL 2020 02 on payment moratoria

Daniele Orilia
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