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Lavoro nel Decreto Sostegni

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 Marzo 2021, è in vigore da oggi, il Decreto “Sostegni”. Tra gli interventi previsti, assumono grande rilevanza quelli indirizzati al mondo del lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione entro la fine del mese successivo a quello della sospensione ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

INTRODUZIONE FLUSSO UNIEMENSCIG

Il tracciato UniemensCig dovrebbe sostituire il vecchio tradizionale UniEmens e accogliere anche i dati necessari per effettuare il pagamento diretto della CIG da parte dell’INPS. In questo modo non sarà più necessario l’invio del modello SR41, che attualmente viene usato per il pagamento delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) ai lavoratori e deve essere trasmesso dalle aziende in aggiunta alla domanda, prolungando in tal modo i tempi tecnici per il pagamento da parte dell’Ente ai dipendenti. Attivando, invece, lo strumento del flusso UniemensCig, le domande dovrebbero avere un iter più veloce e soprattutto più semplice per l’Ente stesso, che in questo modo dovrebbe vedersi semplificato il versamento ai dipendenti delle spettanze dovute.

RICHIESTE INTEGRAZIONE SALARIALE

Le richieste vengono ampliate, come di seguito descritte:

  1. AZIENDE TERZIARIO, TURISMO, STUDI PROFESSIONALI, SCUOLE, Etc.  
  • CIGD (Cassa in deroga ex art 22 DL 18/2020), periodo richiedibile dal 1 Aprile – 31 Dicembre 2021, per  massimo 28 settimane,  per le aziende con massimo 5 dipendenti.
  • FIS (Assegno ordinario  ex art 19 DL 18/2020), per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, periodo richiedibile dal 1 Aprile – 31 Dicembre 2021, per  massimo 28 settimane, per le aziende con più di 6 dipendenti.
  1. AZIENDE ARTIGIANE, METALMECCANICA
  • FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato accordo Interconfederale 26/02/2020), periodo che va dal 1 Aprile – 31 Dicembre 2021, per  massimo 28 settimane, senza limitazioni nel numero dei dipendenti.
  1. AZIENDE EDILI ED INDUSTRIA
  • CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria ex art 19 D.L 18/2020, art. 68 DL 34/2020 e art.1 del DL 104/2020), periodo che va dal 1 Aprile – 30 Giugno 2021, per  massimo 13 settimane, senza limitazioni nel numero dei dipendenti.
  1. AZIENDE AGRICOLE
  • CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli ex art 19 comma 3-bis DL 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 e art. 1, comma 8 del DL 104/2020), periodo dal 1 Aprile – 31 Dicembre 2021,  per una durata massima di 120 giorni.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Alla luce di quanto sopra riportato, il BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, per tutte le imprese che possono usufruire degli ammortizzatori sociali indicati, slitta dal 31 Marzo 2021 (come precedentemente comunicato con la Legge di Bilancio 2021) e si adegua alle nuove tempistiche di fruizione degli stessi. Per le imprese che possono usufruire della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), il blocco dei licenziamenti opera fino al 30 Giugno 2021, mentre per tutte le altre imprese, il blocco sarà attivo fino al 31 Ottobre 2021. In linea generale, comunque, il blocco dei licenziamenti non si applica in due casi:

  • il soggetto imprenditoriale viene meno;
  • accordo collettivo aziendale.

CONTRATTI A TERMINE

Viene estesa fino al 31 Dicembre 2021, la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato senza la necessità di indicare la causale (come è invece previsto dal decreto “Dignità”) per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta. Resta ferma la durata complessiva di 24 mesi.

Maria Consiglia Viglione
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