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Le Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing Finanziario

Master of Science in Taxation, University of Oxford
Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa, Università Bocconi
Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi

Socio fondatore di Imperium Audit SpA, docente e ricercatore su temi di Tax, Accounting & Control presso l’Università Bocconi e la SDA Bocconi School of Management. Collabora con l’Osservatorio Fiscale e Contabile di SDA Bocconi e, contestualmente, con il Transfer Pricing Forum. Concentra le proprie attività di ricerca sulla tassazione delle imprese, con particolare riferimento al diritto europeo, alla fiscalità internazionale e la governance fiscale. Fa parte del gruppo esperti ALAC – Allerta Anticorruzione di Transparency International Italia sulle tematiche di diritto tributario e societario. Laureato con lode in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi, con esperienze di studio presso Bruxelles, Londra e Dubai. Premiato dalla Fondazione Boroli per la miglior tesi di laurea magistrale. Perfeziona gli studi con un Master in Taxation presso l’Università di Oxford.
Ha maturato esperienza in ambito fiscale e contabile presso il Dipartimento di Economia e Finanze (DG ECFIN) della Commissione Europea. Ha collaborato con il Centre for Budget and Governance Accountability - India, presso Nuova Delhi, effettuando ricerche sulla trasparenza finanziaria nei paesi del Sud-Est asiatico.

Introduzione

In data 11 febbraio 2020 state pubblicate le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento di servizi finanziari a consociate estere[1]. Lo scopo di queste linee guida è quello di fare chiarezza sulla determinazione del valore normale (arm’s lentgth) delle operazioni finanziarie infragruppo, che, assieme alla valutazione degli intangibili, è considerata di matrice più complessa rispetto ai tradizionali temi transfer pricing. Si analizzano di seguito le principali problematiche evidenziate dal documento OCSE.

Identificazione del capitale di debito

Il primo dubbio riguarda il trattamento dei debiti infragruppo. Tali debiti, infatti, vengono spesso effettuati in sostituzione di un versamento di capitale sociale (equity) al fine di trarre vantaggi fiscali. Secondo l’OCSE, in queste situazioni bisogna porre particolare attenzione alle condizioni del finanziamento e all’equilibrio tra debito ed equity.

Nel determinare cosa farebbe una società indipendente, occorre inoltre ricordare che alcune società, nonostante la possibilità di indebitarsi, scelgono di non farlo per evitare di ridurre il proprio merito creditizio o di aumentare il proprio costo del capitale. Per quanto difficile sia identificare uno scenario “ideale” con cui comparare la transazione infragruppo, il processo è facilitato quando gli aggiustamenti si basano su fattori quantitativi ed i dati disponibili sono reperibili.

Funzione tesoreria

Per quanto riguarda la funzione tesoreria che una o più società possono effettuare per l’intero gruppo, l’OCSE distingue la tesoreria centralizzata da quella decentralizzata. Nel primo caso, le singole società del gruppo mantengono la propria responsabilità operativa, ma cedono quella finanziaria, che sarà attribuita alla società che svolge tale funzione e che, di conseguenza, si considera remunerata per tale attività. Al contrario, la tesoreria decentralizzata, caratteristica dei gruppi con vari organi decisionali, o che operano in settori o regioni diverse, o anche di gruppi soggetti a particolari regolamentazioni locali, divide la responsabilità finanziaria tra le varie società che si occupano di questa attività.

L’OCSE fornisce indicazioni riguardo ai metodi di transfer pricing da utilizzare in questi casi, raccomandando un’analisi approfondita delle attività svolte dalla funzione tesoreria. Infatti, occorre attribuire una significativa parte del rischio economico a tale funzione, in particolare quando svolge attività specifiche, come l’erogazione di debiti intra-gruppo, il cash-pooling e l’hedging.

Garanzie finanziarie

Le garanzie finanziarie infragruppo permettono ad una società del gruppo di accedere a migliori condizioni di indebitamento e ad un più ampio spettro creditizio. L’effetto sulla società che offre la garanzia è quello di aumentarne i rischi assunti, dal momento che questa si obbliga legalmente a pagare la società creditrice in caso di default della società debitrice del gruppo.

Nell’identificare i metodi per stimare la remunerazione di tale attività, l’OCSE si focalizza sulla comparazione tra il merito creditizio della società debitrice in assenza della garanzia e quello in presenza della garanzia. La stima dei benefici che la garanzia finanziaria permette di ottenere corrisponde in buona parte dei casi al valore normale.

Assicurazioni infragruppo

Nell’ambito delle assicurazioni infragruppo (captive insurance), l’OCSE identifica due possibilità, che si basano sulle ragioni che spingono una società a scegliere un’assicurazione infragruppo invece che una esterna. Da una parte, vi è la situazione in cui la copertura infragruppo avviene per impossibilità di trovare copertura assicurativa esterna. In questi casi, ci si chiede se abbia senso cercare di determinare il prezzo di mercato, dal momento che l’operazione manca di razionalità commerciale. Dall’altra parte, vi sono le coperture assicurative effettuate per ragioni autentiche. Un indicatore che aiuta a categorizzare in tal senso è la possibilità per l’impresa di assicurare il proprio rischio a condizioni simili al di fuori del gruppo. Anche in questo caso l’OCSE fornisce una serie di metodi per individuare il valore normale di queste transazioni, che si basano principalmente sul calcolo del premio al rischio.

Conclusione

In conclusione, nelle Linee Guida l’OCSE fornisce delle indicazioni piuttosto specifiche sui metodi da applicare alle diverse operazioni analizzate. La specificità di questa guida avrà sicuramente degli effetti positivi nella determinazione del transfer pricing finanziario, quanto meno nell’allineare le interpretazioni effettuate dalle amministrazioni finanziarie degli stati che le applicheranno. Tuttavia, molti dei casi che si incontrano nel quotidiano richiedono un maggiore grado di approfondimento o conoscenze peculiari di determinati settori. Col passare del tempo, l’applicazione pratica delle Linee Guida a tali casi porterà ad una più ampia conoscenza della materia. Nel frattempo, l’utilizzo delle Linee Guida sarà probabilmente da considerare un segnale di buona fede nell’applicazione della normativa transfer pricing.

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[1] OECD (2020) Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10 (Paris: OECD Publishing).

Amedeo Rizzo
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