Salta al contenuto ID

Le procedure competitive nell’art. 22 CCII

Giornalista, Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La composizione negoziata prevede, come noto, tra le parentesi giurisdizionali, la possibilità di autorizzazione alla cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 22 CCII, con la conseguenza di dover perimetrare il confine della competitività. Già in due precedenti contributi (si veda “Cessione d’azienda con procedure competitive nella composizione negoziata” del 22.03.2022 e “Procedura competitiva anche senza gara formale” del 07.06.2025) il tema era stato oggetto di attenzione per il susseguirsi di provvedimenti di merito, con una soluzione che, pur prevedendo la necessità di attivare il meccanismo di comparazione del mercato, non sembrava imporre un necessario adattamento alle rigide regole delle aste concorsuali (Tribunale di Brescia, 06.11.2024 e Tribunale di Milano, 06.04.2025).

In tal senso è stato ritenuto che la competitività non significa richiedere necessariamente una gara formale, ma implica comunque l’apertura al mercato e la verifica dell’assenza di migliori soluzioni, quale condizione per garantire la funzionalità della cessione alla continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. La conseguenza che si può cogliere da detto approccio è che il meccanismo della competitività nella selezione dell’acquirente deve sempre essere attivato, pur se la forma può essere lasciata alla discrezionalità del ricorrente e l’efficacia del meccanismo proposto va sempre soggetta al sindacato del Tribunale, chiamato a verificare se quanto prospettato è conforme ai precetti di fondo. Nel contesto così ricostruito si coglie la necessità di attivazione di un meccanismo di sollecitazione del mercato, con la conseguenza di ritenere la sua mancanza impeditiva dell’autorizzazione ex art. 22 CCII, non essendo sufficienti atti interni quali, ad esempio, una fairness opinion o una autonoma stima di congruità. La libertà delle forme consente di adattare la procedura alle caratteristiche del caso concreto ed al particolare settore di riferimento, potendo acquisire specifica significatività, ai fini della verifica della reale sollecitazione del mercato, anche pubblicità “mirate” nel settore in cui opera l’azienda, quali, ad esempio, l’attività di scouting ed il contatto con potenziali interessati, o anche la trasparente pubblicazione di un avviso su quotidiani di primaria rilevanza o su siti internet, con contestuale sollecitazione diretta dei principali competitors del mercato di riferimento.

La soluzione così delineata viene ora nuovamente avallata, con qualche ulteriore correttivo, dal Tribunale di Torino (provv. del 27.12.2025), secondo il quale è possibile ritenere che il non meglio specificato principio di competitività richiesto dall’art. 22 CCII possa essere soddisfatto anche senza gara formale, purché sia stato attivato un processo di effettivo e documentato sondaggio, proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e dell’asset da cedere. Secondo la richiamata giurisprudenza la congruità del prezzo della prospettata cessione può essere accertata dal tribunale sulla base del trittico costituito dalla perizia di stima, dalla relazione dell’ausiliario e dal parere dell’esperto, senza necessità di una procedura competitiva a carattere concorsuale, quando risulti che l’offerta riflette il valore di mercato del ramo.

Nel caso preso in esame, il Giudicante ritenendo, in linea con gli altri orientamenti, inadeguato il corredo consistente nella sola perizia di stima del ramo, ha ritenuto opportuno servirsi di un ausiliario ex art. 68 c.p.c., affidandogli l’incarico di verificare la congruità del prezzo e di svolgere un effettivo sondaggio del mercato, così adattandosi al principio di competitività. Nel caso trattato l’ausiliario ha dato conto delle attività svolte, della pubblicizzazione dell’offerta e dell’assenza di proposte migliorative, ritenendo congruo il prezzo offerto, in linea con le risultanze peritali; ed anche l’esperto ha espresso parere favorevole, attestando la funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale, sotto il profilo della continuità indiretta del ramo ceduto e della continuità diretta dei rami residui, nonché rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.

Così facendo, il concetto di competitività può declinarsi come l’insieme delle attività svolte prima di individuare l’offerente ma anche, come nel caso in esame, come sollecitazione al mercato posta in essere dopo l’individuazione di un’offerta. Sicché, in assenza di specifiche indicazioni, può ritenersi che, anche al fine di evitare cessioni prettamente di comodo in un contesto orientato ad un uso distorto dell’istituto, il tribunale sia tenuto a verificare l’esistenza di eventuali soluzioni migliori di mercato, anche mediante modalità che possano essere conformate e flessibili rispetto alle diverse circostanze del caso concreto ma che senz’altro devono essere compatibili con le esigenze di celerità e urgenza. Nel descritto quadro di libertà delle forme, è stato osservato che quando vi sia un’offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, può prendersi come riferimento l’art. 25 septies CCII, relativo alla liquidazione dei beni nel concordato semplificato, che stabilisce che la competitività sia limitata alla verifica da parte del liquidatore della assenza di soluzioni migliori sul mercato, così riscontrando la congruità dell’offerta stessa.

Tommaso Nigro
Torna su
Cerca