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Legittimazione attiva del creditore nella liquidazione controllata

Giornalista, Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

L’intervento riformatore portato dal D.Lgs. 14/2019 introduce un elemento di notevole impatto nelle procedure di sovraindebitamento che si rinviene nella possibilità di apertura della liquidazione controllata anche a seguito del ricorso di un creditore. Recita, infatti, l’art. 268 co. 2 CCII “2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”. Fermo, dunque, il necessario presupposto dello stato di insolvenza, e non di mero sovraindebitamento, e ferma, inoltre, la più elevata soglia di procedibilità rispetto alla procedura maggiore, un punto di interesse e di criticità risiede nella valutazione da parte del Tribunale della legittimazione attiva del ricorrente, per la quale occorre verificare se, ed a quali condizioni, l’istante possa coinvolgere nel procedimento il suo debitore, anche in mancanza di un titolo esecutivo.

Un recente provvedimento (Tribunale di Salerno del 27.09.2024) offre lo spunto per esaminare la questione, con riflessi sostanziali di non poco momento, anche per il coinvolgimento dei professionisti attinti dalla procedura.

Nel caso in esame, la Curatela di un fallimento adiva il competente Tribunale per ottenere l’apertura della liquidazione controllata, deducendo di vantare un credito risarcitorio nei confronti dell’amministratore della società per ascritte responsabilità nella gestione connesse a plurime condotte illegittime, non già oggetto di statuizione, ma in corso di accertamento innanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli. Chiamato a valutare il preliminare aspetto della legittimazione attiva, il Tribunale ha ritenuto esistente il presupposto richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 L.F., così riconoscendo un’evidente sovrapponibilità dei concetti anche nell’ambito delle procedure rientranti nella disciplina del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Ritiene il Collegio che “la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521, nonché Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827 e Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494)”. Ciò comporta la qualificazione della figura del creditore che, secondo l’orientamento di legittimità, si riferisce a “tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva”.

Su queste basi, la questione si sposta, dunque, sulla valutazione, necessariamente incidentale e senza coinvolgere il merito dell’esatta quantificazione dello stesso, del credito risarcitorio di parte ricorrente che viene ritenuto esaminabile nella sede istruttoria del procedimento unitario ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva del Fallimento istante.

Il Tribunale, nell’esaminare il contenuto della citazione e della documentazione a supporto, non rinviene, prima facie, una condotta foriera di danni con riferimento alle lamentate criticità della “grave non veridicità dei bilanci e delle poste di attivo e passivo annotate” e nei “crediti mal contabilizzati, che potrebbero anche essere inesistenti, oltre che gonfiati”, atteso che “la violazione degli obblighi di redazione dei bilanci secondo principi di verità e correttezza genera responsabilità dell’amministratore, ma non è necessariamente condotta di per sé produttiva di danni per la società”. Tuttavia, ritiene sussistenti, nella sua valutazione incidentale, altre voci di danno riconducibili all’ulteriore indebitamento della società ormai decotta, agli interessi e sanzioni sui debiti erariali della società, alla prosecuzione dell’attività sociale senza adozione di misure volte a pagare l’ingente debitoria erariale, nonché agli “acconti a fornitori concessi dai precedenti amministratori della società rispetto ai quali l’amministratore non risulta aver attivato alcuna richiesta di rendiconto ai precedenti fornitori”. Sicché, anche in considerazione della contumacia da parte dell’amministratore, il credito risarcitorio del Fallimento, nei termini valutativi sopra descritti, è stato affermato ai limitati fini del riscontro della legittimazione attiva della parte ricorrente, conducendo così all’apertura della procedura.

Tommaso Nigro
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