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Licenziamento illegittimo: indennità ridotta a sei mensilità se l’azienda ha meno di 15 dipendenti.

La Cassazione chiarisce i limiti risarcitori in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.
Roma, 22 maggio 2025 – In caso di licenziamento illegittimo in aziende con meno di quindici dipendenti, il risarcimento spettante al lavoratore non può superare le sei mensilità, anche in presenza di un’anzianità di servizio pluridecennale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 13741 del 22 maggio 2025, che ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’art. 8 della legge n. 604/1966, come novellato.
Nello specifico, la c.d. tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 della Legge 604/1966, così come sostituito dall’art. 2 della Legge 108/1990, si applica ai datori di lavoro privati, imprenditori e non, che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori. Orbene, qualora il giudice accerti con sentenza che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) intimato dal datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni oppure a risarcire il danno da questi subito, attraverso la corresponsione di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti. Tuttavia, tale indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 10 anni, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di 15 prestatori di lavoro.
Il caso: licenziamento per soppressione del posto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice dipendente del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, con oltre trent’anni di anzianità, licenziata per giustificato motivo oggettivo, legato – secondo l’azienda – alla soppressione del suo posto di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il licenziamento, respingendo l’opposizione della donna. Tuttavia, la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per carenza di prove sulla reale esigenza organizzativa, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice un’indennità risarcitoria pari a 14 mensilità.
Ambedue le parti hanno impugnato la decisione: la lavoratrice chiedendo il riconoscimento del carattere ritorsivo del recesso e la conseguente reintegrazione; il datore di lavoro contestando la quantificazione dell’indennità riconosciuta all’ex lavoratrice.
La pronuncia della Suprema Corte
La Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo generica la comunicazione del recesso e non supportata da prove concrete, soprattutto in un contesto aziendale in cui i bilanci risultavano in attivo. Tuttavia, ha accolto il ricorso del datore di lavoro sul punto dell’indennità risarcitoria.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto alla lavoratrice 14 mensilità, trascurando il limite massimo previsto per le imprese di piccole dimensioni. Infatti, il regime sanzionatorio da applicare in caso di licenziamento illegittimo è quello previsto dall’art. 8 della L. n. 604/1966 che prevede un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità, con un tetto massimo, appunto, di sei mensilità per le aziende con meno di 15 dipendenti, indipendentemente dall’anzianità di servizio del lavoratore.
La possibilità di superare tale limite è subordinata alla presenza congiunta di due condizioni: una anzianità di servizio superiore ai venti anni e una dimensione aziendale compresa tra 15 e 60 dipendenti. Nella fattispecie, la Cassazione ha rilevato come il secondo requisito mancasse del tutto. Pertanto, l’indennità è stata ridotta a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale.
Inoltre, sebbene il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo per carenza di giustificato motivo oggettivo, la Corte ha escluso la reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo non dimostrato il carattere ritorsivo del licenziamento. Anche sotto questo profilo, l’applicazione delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 18) è limitata alle imprese con almeno 15 dipendenti.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di rispettare i limiti previsti dalla normativa in tema di licenziamento illegittimo, specificando che il solo requisito dell’anzianità non è sufficiente ad aumentare l’indennizzo in assenza di un adeguato dimensionamento aziendale. Una pronuncia destinata a fare scuola, soprattutto per le controversie in ambito lavoristico che coinvolgono piccole realtà imprenditoriali.
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