La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
L’omologazione forzosa negli accordi ad efficacia estesa

Nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi un ruolo sempre crescente assumono gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa declinati all’art. 61 del DLgs. 14/2019 che prevedono l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Le condizioni che legittimano l’applicazione di detto strumento consistono, come noto, nella circostanza che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;
e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
Su detto impianto si innesta la particolare condizione che può verificarsi in ipotesi di mancato raggiungimento delle maggioranze, dovendo interrogarsi se l’istituto del cram down possa ritenersi applicabile anche agli accordi ad efficacia estesa. Chiamata ad esaminare la questione, una prima dottrina ha sostenuto che il mancato richiamo testuale dell’art. 63 co 4 all’art. 61 CCII deve essere necessariamente inteso come una consapevole volontà del legislatore di escludere l’applicabilità del cram down agli accordi in parola.
Altra parte tende, invece, a minimizzare il dato testuale, posto che il richiamo operato dall’art. 63 CCII, il quale stabilisce che il tribunale può emettere una sentenza di omologa, anche in mancanza di consenso da parte degli uffici competenti, qualora (inter alia) l’adesione risulti determinante per il raggiungimento “delle percentuali” di cui agli artt. 57 e 60 CCII, parrebbe fissare unicamente le percentuali rilevanti ai fini dell’attivazione dell’omologazione forzosa, senza nulla implicare quanto ad applicabilità dello strumento agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
La questione, già imperante anche prima dell’introduzione del D.Lgs. 136/2024, risultava trattata in un precedente di merito (Tribunale di Lucca 18 luglio 2023, n. 62) il quale, incidenter tantum, ha ritenuto che “il cram down è previsto (art. 63, co. 2 bis, ora 63 co.4) soltanto quando l’adesione dei creditori pubblici è necessario per raggiungere le percentuali richieste dagli artt. 57, co. 1 e 60 co. 1, ma non anche quando vengano in rilievo le maggioranze dell’art. 61, co. 2, lett. c) per i c.d. accordi ad efficacia estesa, in cui l’accordo s’impone anche ai creditori estranei e, quindi, il cram down, ove fosse consentito, porterebbe con sé l’effetto di estendere l’efficacia dell’accordo non solo al creditore pubblico contrario o non aderente ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti”. In tal senso “Ammettere una diversa soluzione consentirebbe, in altre parole, di realizzare un cram down indiretto anche per i creditori, diversi da quelli pubblici, non aderenti, appartenenti in ipotesi alla stessa categoria”.
A tale impostazione si contrappone una più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno, 27.11.2024) la quale, chiamata, tra gli altri motivi, a pronunciarsi sull’opposizione del creditore erariale che aveva invocato l’impossibilità di applicazione del cram down, ha ritenuto “che gli istituti della transazione fiscale si applichino integralmente agli accordi con efficacia estesa in quanto sarebbe l’unico strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tutti disciplinati dalla lettera m-bis dell’art. 2 CCII, escluso senza una motivazione plausibile se non una interpretazione che radichi l’art. 61 CCII fuori dal perimetro dell’art. 57 CCII, che individui gli accordi ad efficacia estesa come un istituto di genere differente dagli accordi quando invece l’estensione degli effetti è una mera facoltà attribuita al proponente gli accordi”.
La valutazione sostanziale risulta, poi, rafforzata, a parere del Tribunale, anche dall’interpretazione del dato testuale posto che “a tutto concedere l’art. 61 CCII alla prima riga del primo comma richiama appunto le disposizioni della presente sezione e quindi con ogni evidenza salda la facoltà attribuita dall’art. 61 CCII al ricorrente ex art. 57 CCII essendo inseriti nella stessa seconda sezione”.
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