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Lotteria scontrini e Cashback. Proroga, novità e differenze.

Dottore commercialista - Giornalista pubblicista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

Lotteria Scontrini E Cashback

Contrastare l’evasione ed educare tutti gli italiani all’uso della moneta elettronica, queste sono le motivazioni che incentivano a non utilizzare il denaro contante per i pagamenti.

Ancora un rinvio per l’utilizzo della lotteria degli scontrini.

La lotteria degli scontrini, con l’utilizzo del codice per i pagamenti, partirà il 1° febbraio 2021. A stabilirlo è il decreto di San Silvestro, art. 3 comma 9 del D.L. 31.12.2020, n. 183.

La prima estrazione settimanale era prevista per giovedì 14 gennaio 2021 fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati, entro le 23.59, al Sistema Lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021.

Il D.L. 183/2020 prevede anche l’emanazione di una nuova determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da pubblicare entro fine gennaio 2021, per correggere e integrare nuove disposizioni per la partecipazione alla lotteria. La precedente determinazione che dettagliava le modalità per prendere parte alla lotteria era del 5 marzo 2020.

La procedura per ottenere il codice lotteria è molto semplice, basta avere a disposizione il codice fiscale e collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dopo aver inserito il codice fiscale nell’apposito spazio, automaticamente la procedura genera il codice lotteria; non resta poi che stamparlo o memorizzarlo sul proprio telefonino. È disponibile anche un video-tutorial che spiega come procedere per ottenere il codice personale.

Lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende; i premi più importanti possono cambiare la vita.

Per chi compra l’estrazione annuale prevede un premio di 5.000.000 di euro, per le estrazioni mensili n. 10 premi di 100.000 euro per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 15 premi da 25.000 euro per ciascuna settimana.

Per chi vende l’estrazione annuale prevede un premio di 1.000.000 di euro, per le estrazioni mensili n. 10 premi di 20.000 euro per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 15 premi da 5.000 euro per ciascuna settimana.

 

Il cashback di Stato e la lotteria degli scontrini.

Partito l’8 dicembre 2020, a livello sperimentale per il periodo natalizio, il cashback è diverso dalla lotteria degli scontrini. Lo scopo è lo stesso, ma differisce dalla lotteria degli scontrini per le modalità di pagamento.

Il cashback lo si utilizza unicamente con la tessera elettronica inserendo, quando richiesto, il codice di sicurezza. Con questo pagamento il 10% di quanto speso è certo con i limiti delle 50 transazioni a semestre, il limite a 15 euro e il limite di valore complessivo delle transazioni mai superiore a 1.500 euro per semestre. Inoltre per i primi 100.000 cittadini che avranno fatto più transazioni avranno, anche, 1.500 euro a semestre.

La lotteria degli scontrini richiede, invece, il pagamento con tessera elettronica ed anche l’esibizione al venditore del proprio codice alfanumerico che, telematicamente, lo trasmetterà all’Agenzia Entrate in anonimato. A differenza del cashback non offre certezze e bisogna rincorrere la fortuna.

 

Le novità.

Oltre lo slittamento al 1° febbraio 2021, il comma 1095 del citato D.L. 183/2020 stabilisce che i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Prima della modifica erano ammessi alla lotteria degli scontrini anche i pagamenti con denaro contante, anche se con minore probabilità di vincita.

Il comma 542 dell’art. 1 della L. 11.12.2016 n. 232, infatti, prevedeva:

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito”.

Salvo modifiche, gli acquisti effettuati presso farmacie (parafarmacie ottici, laboratori di analisi ecc.) con indicazione del codice fiscale, i cui dati sono trasmessi al S.S.N., sono possibili con il cashback di Stato, ma non rientrano e non possono partecipare ai premi della lotteria degli scontrini.

Questa limitazione andrebbe eliminata perché irragionevole e non rispondente alle aspirazioni dei cittadini che intendono utilizzare il codice lotteria per acquisti essenziali.

Luca De Franciscis
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