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Modalità d’inserimento all’interno della sfera d’impresa di quelli che sono i beni strumentali privati

Dottore Commercialista

Il riferimento normativo di cui disponiamo per valorizzare questo preciso argomento, è il comma 3-bis dell’articolo 65 del TUIR – Dpr 917/1986, che a sua volta si focalizza sull’analisi regolamentare di quello che è l’ingresso all’interno del complesso aziendale di quelli che sono i beni provenienti dalla natura personale dell’imprenditore.

Questo procedimento è da associare nella maggior parte dei casi a quelle che sono delle imprese individuali, dato che si va a verificare che lo stesso li voglia utilizzare come persona fisica e non più come imprenditore. Volendo quindi effettivamente portare avanti questa linea di ragionamento diviene a tutti gli effetti necessario che venga svolta l’attività che prende il nome di intromissione dei beni nell’impresa, attività che è il vero e proprio opposto di quella che è l’estromissione di riferimento che a sua volta corrisponde al momento in cui i beni di riferimento passano dalla sfera imprenditoriale a quella personale. Occorre anche fare una panoramica più ampia sulla questione strutturale, in quanto detto argomento è riscontrabile dai commi 1 al 3 – bis dell’articolo 65 del TUIR, dato che assistiamo alla seguente suddivisione :

  • Comma 1 e Comma 3 – bis ; si riferiscono alle imprese individuali
  • Comma 2 ; fa riferimento alle società di persone
  • Comma 3 ; fa riferimento alle società di fatto

Analizzando in particolare il comma 1 segnaliamo il fatto che la massa di beni associati all’impresa di riferimento la si va a distinguere da quelli che sono i beni personali collegati alla figura dell’imprenditore facendo riferimento a delle norme regolamentari che tengono in considerazione sia la natura del bene che la volontà in questione dell’imprenditore.

Nel dettaglio parliamo del fatto che materie prime, merci e beni strumentali che hanno appunto la loro difformità degli immobili, sono da considerare ex lege nella sfera di appartenenza dell’impresa, così come parallelamente, possono essere considerati concernenti al contesto d’impresa, gli immobili dell’imprenditore individuale, anche qualora questi abbiano per destinazione il fatto di essere immobili strumentali, soltanto se sono stati indicati nell’inventario.

L’articolo 65 nella sua interezza non va a determinare quello che è il valore da associare ai beni che derivano dal patrimonio personale dell’imprenditore e che conseguentemente saranno destinati all’impresa stessa, tranne appunto per quelli che sono i beni strumentali, questione per cui si considera il fatto che il comma 3 – bis dello stesso determina che per gli stessi si deve determinare il costo facendo riferimento alle disposizioni di cui al DPR 689/74. Ci troviamo quindi ad affermare che la norma in questione va a gestire la salvaguardia di quella che è l’immissione nell’attività d’impresa della sfera personale della persona fisica esclusivamente per quello che concerne i beni strumentali, senza ad esempio andare a considerare il riferimento ai “beni – merce”. Parlando nel dettaglio di beni strumentali, si è verificato che il legislatore ha agito per far sì che non si verificassero arbitri in quella che è la quantificazione del valore degli stessi che conseguentemente poi dovranno essere inseriti all’interno dell’attività d’impresa e da cui poi successivamente si andranno a delineare le quote di ammortamento correlate.

Infatti il passaggio dei beni in questione deve verificarsi tramite la sussistenza del costo determinato per mezzo di quelle che sono le disposizioni in cui si fa riferimento all’interno del decreto n. 689 del Presidente Della Repubblica del 23/12/1974, cioè quindi ad un valore che sia concretamente delineato, in modo che si eviti la deduzione delle quote di ammortamento calcolate su quelli che sono dei valori ipotetici.

Così facendo la giusta importanza viene data ad un valore che prende effettivamente forma nel momento in cui i beni vengono realmente ed effettivamente acquisiti. Nell’ottica di ragionamento in questione, a farla effettivamente da padrone, continua ad essere ciò che riguarda la determinazione del valore dei beni in questione e si arriva conseguentemente al fatto che non essendoci un preciso riferimento normativo in merito, si sceglie la strada di considerare e valorizzare quelli che sono i criteri generali riportati all’interno dell’art.9 del TUIR, che è a sua volta concernente con la determinazione dei redditi e delle perdite, e di cui con grande attenzione si guarda al comma 2 dove è ben delineato l’aspetto del criterio del valore normale.

Gestendo così il tutto si arriva ad evitare che all’interno del regime d’imponibilità dei redditi d’impresa vadano a confluire quelle che sono delle componenti reddituali derivanti dai momenti in cui i beni in questione erano detenuti a titolo privato e che così facendo non avrebbero costituito alcun valore tassabile.

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