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Pagamenti, un solo ritardo: la banca non può segnalare alla CR

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Centrale Rischi

Il cliente per ottenere il rimborso da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi deve provare fondatezza e buona fede delle ragioni dell’inadempimento (Cass. Ord. n. 3130/2021)

La Banca  non può effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi (CR) solo per  un ritardo di pagamento, ma deve valutare la situazione patrimoniale e lo storico del debitore.

Pertanto, per stabilire se la segnalazione sia dovuta, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante, per accertare se, quando il cliente ha rifiutato l’adempimento del pagamento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.

Il debitore deve dimostrare la sua buona fede per  ottenere il risarcimento del danno da segnalazione non dovuta.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 14 ottobre – 9 febbraio 2021, n. 3130.

Un istituto di credito notificava un atto di precetto ai propri debitori per il pagamento di oltre 58 mila euro, in relazione ad un mutuo non interamente restituito; l’atto veniva notificato, altresì, ai terzi datori di ipoteca.

I convenuti formulavano opposizione lamentando, la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle clausole sul saggio di interesse e la violazione della legge antiusura. Inoltre chiedevano la condanna della banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi.

L’opposizione è respinta in primo e secondo grado. Si giunge così in Cassazione.

La Centrale dei Rischi,  è un archivio gestito dalla Banca d’Italia, che racconta la “storia creditizia” dei soggetti e contiene:

  • le informazioni positive, come la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura di un finanziamento;
  • le informazioni negative, come il ritardo nel pagamento delle rate di un mutuo.

Serve alle banche per valutare la capacità di restituzione da parte di soggetti che si rivolgono e qui si parla, di merito creditizio.

La Centrale Rischi (RC) non va confusa con la CRIF. Infatti, la CR è un archivio gestito per finalità di interesse pubblico dalla Banca d’Italia; mentre, ci sono altri archivi gestiti da privati,  trattasi dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), in cui rientra la CRIF.

La Cassazione mette in luce come la segnalazione degli insoluti e delle sofferenze sia disciplinata da una molteplicità di norme.  Vengono evidenziate le istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia. In particolare, le “Istruzioni per gli intermediari creditizi“, contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, più volte riveduta, da ultimo con il 19° Aggiornamento, in vigore dal 1° marzo 2020.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che gli intermediari creditizi non possano segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi sia inadempiente.

Al contrario, la segnalazione postula che la banca abbia ritenuto che la situazione debitoria del soggetto sia grave e dipenda da una condizione di difficoltà economica non transitoria, simile allo stato di insolvenza (Cass. 15609/2014).

Infatti, se bastasse il mero inadempimento, è segnalato anche il debitore che eccepisce un controcredito in compensazione o che solleva l’eccezione di inadempimento.

Nel caso di inadempimento fondato, la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima, in quanto rappresenta una conseguenza del mancato pagamento.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno, valutando separatamente la sussistenza dei requisiti di buna fede ed incolpevolezza sopra esposti, applicando il seguente principio di diritto:

  • “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.
Maria Consiglia Viglione
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