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Profili sanzionatori inerenti alla illecita percezione di contributi a fondo perduto

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Contributi Fondo Perduto

Nei casi di erogazione di “contributi a fondo perduto”, non spettanti, si applica il recupero totale della somma indebitamente percepita e l’irrogazione di sanzioni amministrative con relativi interessi, ai sensi del comma 12 dell’art. 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio. Al di sotto della soglia di rilevanza penale, non si applica il secondo comma dell’art. 316-ter del codice penale, come chiarito dal Ministero della Giustizia, mentre al di sopra si applicano le sanzioni penali e la confisca obbligatoria ex art. 322-ter.

Gli ultimi tre semestri sono stati caratterizzati da una emergenza epidemiologica, tuttora in corso, senza precedenti, che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del Paese e che, verosimilmente continuerà a manifestare i propri effetti anche per il prossimo anno. A tale riguardo, si evidenzia che nel 2020 il PIL ha registrato una flessione  di quali il 9% e il rapporto debito/PIL ha registrato quasi il 160%. Al fine di contenere gli effetti recessivi della pandemia, preordinare le condizioni per assicurare la ripresa economica nonchè contrastare la povertà e l’esclusione sociale, sono state varate diverse misure al fine di sostenere l’economia, impiegando ingentissime risorse pubbliche.

Il contributo è erogato dalla Agenzia delle Entrate, che ha disciplinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 230439/2020 in data 10 giugno 2020,ai sensi del comma 10 del citato articolo le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, in termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni nonchè determinato l’importo da corrispondere ai richiedenti.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta  anche in assenza del suddetto requisito del calo del fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di cinque milioni di euro.

In base al D.Lgs. n. 159 del 2011 l’istanza deve contenere l’autocertificazione antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150 mila euro.

Maria Consiglia Viglione
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