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Protocolli 231 contro il rischio Coronavirus

Profilo redazionale della testata giornalistica.

Cndcec D.lgs 231/2001

L’emergenza per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus da parte delle nostre autorità, cosidetto “lockdown”, ha imposto alle imprese italiane un fermo. Questa situazione ha di fatto indebolito gran parte dell’economia ed aumentato i rischi di criminalità finanziaria. Le imprese più deboli dal punto di vista patrimoniale potrebbero ricorrerre all’indebitamento e c’è pericolo di usura. Dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro, questa pandemia ha portato profondi cambiamenti legati al rischio sanitario, quindi nuovi adempimenti per la tutela dei dipendenti.

Protocolli 231 contro il rischio Coronavirus: il documento del CNDCEC

I rischi legati all’emergenza Covid 19 sono quindi sostanzialmente due: rischio sanitario e rischio di infiltrazione criminosa.  Sia l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) che la Banca d’Italia hanno ben sottolineato questi aspetti nei giorni scorsi. Abbiamo pubblicato l’articolo il 30 aprile su Covid-19. Comunicazione UIF contro i fenomeni di criminalità finanziaria legati all’emergenza .

Entrambi i pericoli citati hanno conseguenze penali sia dal punto di vista individuale, sia per un eventuale coinvolgimento dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In questo scenario il ruolo dell’Organismo di Vigilanza diventa fondamentale per tutti quelli che hanno adottato un tipo di organizzazione ai sensi del modello 231. Il rischio sanitario, ad esempio, per la mancata o incompleta tutela e sicurezza dei dipendenti può portare ai reati di lesioni o addirittura di omicidio colposo.

Su queste riflessioni è intervenuto anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con il Documento del 27 aprile 2020 dal titolo Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231.2001 nell’emergenza sanitaria. In tale documento vengono analizzati sia i rischi potenziali che i controlli ad opera dell’Organismo di Vigilanza. Vengono inoltre dettate le indicazioni operative sullo svolgimento di tale vigilanza e le eventuali responsabilità connesse.

Lo scopo del documento è proprio quello di fornire chiarimenti sui possibili nuovi rischi, ma soprattutto supportare i professionisti attraverso una sorta di linee guida da attuare, ove ce ne fosse bisogno. Questa emergenza da Coronavirus diventa quindi “un vero e proprio banco di prova rispetto alla tenuta del modello 231/2001”. Potrebbero essere necessari ulteriori controlli legati a questa emergenza rispetto al modello 231 già adottato.

Indicazioni operative per l’Organismo di Vigilanza

Il documento del CNDCEC consiglia un vero e proprio protocollo di azioni, sulle attività da svolgere da parte dell’Organismo di Vigilanza. Queste indicazioni, in ordine cronologico, riguardano le azioni che l’OdV è consigliabile che  intraprenda e possono essere così riassunte:

  1. Trasmissione di una informativa riguardante questa emergenza anti-contagio per l’organo amministrativo e per il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione), indicando i rischi e chiedendo quali le procedure adottate e poste in essere per la sicurezza e la salute dei dipendenti.
  2. Studio dei documenti ricevuti e valutazione delle misure adottate, con particolare attenzione a ciò che il RSPP, il medico aziendale ed il datore di lavoro hanno predisposto.
  3. Riunione, anche in audio-videoconferenza, per la verbalizzazione dell’attività di verifica. Se l’Organismo di Vigilanza è composto da più persone, il presidente può anche firmare da solo il verbale.
  4. Informazione agli organi competenti. Nelle situazioni critiche è compito dell’OdV informare immediatamente l’amministratore o il Consiglio di Amministrazione affinchè intervengano velocemente.
  5. Ove ci siano problemi per organizzare la presenza fisica, le verifiche periodiche si effettueranno in smartworking. L’odV richiederà la documentazione occorrente. e la verbalizzazione avverrà in audio-videoconferenza.
  6. Infine avverrà la trasmissione del report periodico all’organo amministrativo, secondo la cadenza prevista.

Responsabilità dell’Organo di Vigilanza

Dal protocollo esaminato si intuisce che è fondamentale verbalizzare tutto mediante riunioni in audio-video conferenza, come sottolineato agli stessi p. 3 e 5. Ma è anche importante ricordare che l’OdV non ha poteri di gestione, per questo non può intervenire direttamente sul modello adottato dall’impresa. Se ritiene necessario potenziare o introdurre nuovi comportamenti, può e deve sollecitare l’organo amministrativo affinchè vengano prese le opportune decisioni.  Per questo motivo il CNDCEC, parlando dell’OdV, sottolinea nel suo documento “che la dottrina e la giurisprudenza penale escludono pressochè unanimemente l’esistenza, in capo a tale organo, di un obbligo giuridico di impedire il reato e, di conseguenza, di una eventuale responsabilità penale per omesso controllo ai sensi dell’art. 40, co.2, del codice penale.”

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