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Recupero IVA e crisi d’impresa: cosa cambia davvero con l’art. 26 dopo il Codice della Crisi

Giornalista.
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

La disciplina delle note di variazione IVA, contenuta nell’art. 26 del DPR 633/1972, rappresenta uno degli snodi più delicati dell’intero sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

Negli ultimi anni, tale disciplina ha subito un’evoluzione significativa, che ha inciso non solo sugli aspetti operativi, ma sulla stessa funzione sistemica dell’IVA nei contesti di crisi d’impresa.

Il legislatore ha infatti progressivamente abbandonato la tradizionale impostazione fondata sulla perdita definitiva del credito, introducendo un modello basato sulla possibilità di recupero anticipato dell’imposta in presenza di situazioni di inesigibilità giuridicamente qualificata.

Il tema assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, che ha modificato profondamente il contesto in cui opera la disciplina IVA.

Il problema originario: IVA versata ma non incassata

Nel sistema IVA il soggetto passivo non è il reale destinatario dell’imposta, ma agisce come soggetto “intermedio”, incaricato della sua riscossione per conto dell’Erario.

Questo assetto funziona correttamente finché il corrispettivo viene effettivamente incassato.

Diversamente, nei casi di mancato pagamento, si genera un evidente squilibrio:

  • l’impresa ha versato l’IVA allo Stato
  • ma non ha incassato il corrispettivo

In tali situazioni, l’imposta finisce per gravare sull’operatore economico, in contrasto con il principio di neutralità.

Il sistema tradizionale: recupero tardivo e inefficiente

Nella versione originaria dell’art. 26, il recupero dell’IVA era subordinato alla dimostrazione della perdita definitiva del credito.

In pratica, il soggetto passivo poteva emettere la nota di variazione solo quando:

  • la procedura concorsuale si era conclusa
  • il credito risultava definitivamente inesigibile

Questo meccanismo comportava:

  • tempi molto lunghi
  • immobilizzazione finanziaria
  • disallineamento tra realtà economica e trattamento fiscale

Il cambio di paradigma: inesigibilità qualificata

Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni, in particolare con il D.L. 73/2021, hanno profondamente modificato questo impianto.

Il legislatore ha introdotto una logica nuova:

  • non è più necessario attendere la perdita definitiva del credito
  • è sufficiente la presenza di una situazione di inesigibilità giuridicamente qualificata

In concreto, il diritto alla nota di variazione sorge già al verificarsi di eventi quali:

  • apertura della liquidazione giudiziale
  • ammissione a concordato preventivo
  • accesso ad altre procedure concorsuali tipizzate

Si tratta di una presunzione legale di inesigibilità, che consente di anticipare il recupero dell’imposta.

La funzione sistemica dell’art. 26

Alla luce delle modifiche introdotte, l’art. 26 non può più essere considerato una norma meramente tecnica.

Esso assume una funzione più ampia:

  • diventa uno strumento di gestione del rischio di insolvenza sul piano fiscale

Il legislatore, attraverso questa disciplina:

  • anticipa il momento del recupero dell’IVA
  • riduce l’impatto finanziario per le imprese
  • trasferisce parte del rischio sull’Erario

Si passa così da una neutralità “formale” a una neutralità effettiva e sostanziale, coerente con la logica dell’imposta sul valore aggiunto.

Il rapporto con il Codice della crisi

Nonostante l’evoluzione normativa, permane un problema rilevante:

il mancato coordinamento tra la disciplina IVA e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il sistema IVA continua infatti a fare riferimento a un elenco tipizzato di procedure, mentre il diritto della crisi si è evoluto introducendo strumenti nuovi e flessibili, quali:

  • composizione negoziata della crisi
  • piano di ristrutturazione omologato (PRO)
  • concordato semplificato

Il risultato è una evidente disomogeneità:

  • situazioni economiche analoghe
  • possono ricevere trattamenti IVA differenti
  • con conseguenti criticità applicative.

Profili operativi

Dal punto di vista professionale, l’applicazione dell’art. 26 richiede particolare attenzione su alcuni aspetti:

a) individuazione del momento rilevante

Occorre identificare correttamente l’evento che legittima la variazione (es. apertura della procedura).

b) rispetto dei termini

La nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto.

c) corretta impostazione documentale

La variazione deve riguardare sia la base imponibile sia l’imposta, evitando errori frequenti (es. variazioni solo IVA).

d) distinzione tra profilo civilistico e fiscale

La svalutazione del credito non coincide automaticamente con il presupposto IVA.

L’evoluzione dell’art. 26 DPR 633/72 segna un passaggio rilevante nella disciplina dell’IVA:

  • da un sistema fondato sulla perdita definitiva del credito
  • a un sistema basato sulla sua inesigibilità qualificata

Tale evoluzione rafforza il principio di neutralità dell’imposta, rendendolo più coerente con la realtà economica.

Resta tuttavia aperta la necessità di un intervento sistematico che coordini in modo organico la disciplina IVA con il Codice della crisi, al fine di eliminare le attuali aree di incertezza.

In questo contesto, il ruolo del professionista assume un rilievo centrale, sia nell’interpretazione delle norme sia nella corretta gestione operativa delle situazioni di crisi.

Approfondimento dell’autore

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Luca Santi
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